18 anni: il compimento del diciottesimo anno rappresenta per la maggior parte dei teenagers un evento molto atteso, sicuramente fra i più importanti della vita, poiché segna simbolicamente l’ingresso dell’individuo nell’età adulta.
Nell’immaginario giovanile la conquista di questo inevitabile traguardo è, per lo più, rappresentata dalla possibilità di guidare finalmente l’auto del padre o di esercitare il diritto di voto.
Si dimentica, o forse si ignora, invece, l’aspetto più significativo dell’acquisizione del nuovo status: la “capacità di agire”, ossia, l’attitudine a compiere validamente ed autonomamente atti e negozi giuridici divenendone direttamente destinatario degli effetti attivi e passivi (diritti ed obblighi), anche di natura patrimoniale (Art. 2 c.c.) In altri termini: la totale indipendenza nel compimento dei propri affari distingue, sotto il profilo del diritto civile, il maggiorenne da chi non lo è. Tanto è vero che, ai sensi dell’art. 320 c.c., i genitori agiscono nell’interesse e nel nome del figlio minorenne.
Ciò non vuol dire che l’ordinamento considera il minore alla stregua di un soggetto incapace di intendere e di volere!
La capacità di agire
Il legislatore presume semplicemente che il minorenne non abbia ancora raggiunto la maturità psico-fisica necessaria a consentirgli di valutare adeguatamente l’importanza degli affari giuridici che compie, sopratutto se trattasi di atti dispositivi del patrimonio. Di regola gli atti compiuti da una persona che manca della capacità di agire, tuttavia, non sono nulli bensì annullabili e, finché non vengono annullati, producono i loro effetti.
Esistono delle eccezioni: ad esempio la capacità di agire in materia di rapporti di lavoro si acquista a 15 anni, purché non si tratti lavori pesanti.
La capacità di intendere e di volere
La capacità di intendere e di volere è tutt’altra cosa ed attiene alla idoneità dell’individuo di rendersi conto di ciò che avviene intorno a sé e di autodeterminarsi. Sebbene la capacità di agire presupponga indubbiamente quella di intendere e di volere, i due concetti però non sono coincidenti. Tale seconda forma di capacità può riguardare e connotare anche un minore.
Gli articoli di legge
Ed infatti, l’art. 155 sexies c.c. prevede che il giudice, nell’assumere i provvedimenti relativi alla prole in caso di separazione dei coniugi, ascolti anche il figlio che abbia compiuto 12 anni o di età inferiore, “ove capace di discernimento”.
L’art. 416 c.c. prevede che un minore possa essere interdetto o inabilitato. Lo scopo è quello di impedire al soggetto totalmente incapace, di compiere atti pregiudizievoli per la sua persona.
L’art. 405 c.c. stabilisce, invece, che allo stesso possa essere nominato un amministratore di sostegno, ma sempre nell’ultimo anno della sua minore età ove si trovi in stato di abituale infermità di mente che faccia venir meno, totalmente o parzialmente la capacità di intendere e di volere.
Emancipazione a 18 anni?
Esiste una forma intermedia di capacità di agire, l’emancipazione, che si consegue di diritto col matrimonio nei casi in cui eccezionalmente è consentito al minore di convolare a nozze. Quest’ultimo, tuttavia, non potrà agire autonomamente dovendo essere affiancato da un curatore nominato dal giudice tutelare.
Nell’ambito del diritto penale la maggiore età determina, sotto il profilo procedurale, soltanto il tribunale competente. I reati commessi da soggetti under 18 vengono, infatti, giudicati dal Tribunale per i Minorenni.
L’età minima per essere imputabili (ovvero perché si possa essere accusati, in senso giuridico, di un reato) è, invece, fissata in anni 14.
Avv. Dario Coglitore