Il pronunciamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in ordine all’ammissibilità del ricorso cautelare anticipatorio ex art. 700 c.p.c. avverso articoli a contenuto diffamatorio pubblicati su testate telematiche
Avv. Giovanni Parisi
Con la sentenza n. 23469 del 18/11/2016 le SS.UU. della Suprema Corte, nella loro veste “nomofilattica” ex art. 363 c.p.c., hanno stabilito un importante principio di diritto in tema di libertà di stampa pubblicata in tutto o in parte a mezzo internet, avverso il contrapposto diritto all’onore ed alla dignità dei soggetti eventualmente diffamati mediante la realizzazione e divulgazione di articoli “online”, che ne chiedano in via d’urgenza la cancellazione o l’oscuramento mediante la tutela inibitoria ex art. 700 c.p.c.
Nel propendere per l’inammissibilità di detta tutela, gli Ermellini preliminarmente assumono la equiparabilità delle testate giornalistiche telematiche a quelle della carta stampata periodica, confortati da un precedente delle SS.UU. penali. Queste ultime, con sentenza n. 31022/2015, hanno negato il sequestro preventivo nei confronti di un giornale “online” per contenuto diffamatorio, in quanto rientrante – al pari del formato “cartaceo” – nella nozione di “stampa” prevista dall’art. 1, legge n. 47/1948, e dunque di prodotto editoriale sottoposto alla normativa costituzionale ed ordinaria che disciplina l’attività di informazione professionale diretta al pubblico: invero, il comma III dell’art. 21 Cost. (sulla libertà di pensiero e di stampa) sancisce una “riserva di legge e di giurisdizione” per potere procedere al sequestro di stampa, in conseguenza del divieto di autorizzazione e censura degli strumenti di informazione.
Alla predetta equiparabilità si perviene altresì analizzando la normativa sovranazionale (cfr. art. 11 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE, art. 10 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, art. 19 Dichiarazione Universale ONU dei Diritti dell’Uomo) e nazionale, quest’ultima frammentaria ed ancora poco organica: si veda la legge n. 62/2001, che definisce il concetto di “prodotto editoriale” come quello “realizzato su supporto cartaceo o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico”. In tale contesto normativo, le SS.UU., constatando il mutamento avvenuto negli ultimi decenni con l’avvento delle nuove tecnologie di comunicazione (intesa come “messa in comune” di dati ed informazioni “che neutralizza ed abbatte la distanza fisica tra gli individui”), pervengono a definire il concetto giuridicamente rilevante di “stampa a mezzo internet” da accostare (anche costituzionalmente) a quella tradizionale tipografica: in entrambi i casi, si riscontra l’esercizio di un’attività professionale di divulgazione e commento di notizie ed informazione, indispensabili per la formazione della pubblica opinione sociale, a cui fanno da contraltare le responsabilità, i doveri ed i limiti connessi a tale tipo di attività; in entrambi i casi, vi è una testata, una diffusione regolare (o periodica), un’organizzazione strutturale con direttore responsabile, giornalista professionista o pubblicista, una redazione ed un editore; in entrambi i casi, in definitiva, si riscontra la finalità di informazione diretta al pubblico svolta in modo professionale.
Le differenze si riscontrano nella modalità di realizzazione e diffusione delle informazioni: invero, nel giornale telematico si ha la messa a disposizione dell’originale di una moltitudine indifferenziata di utenti finali in “una sorta di scomposizione del processo di riproduzione, mediante una delocalizzazione, presso il singolo utente o client, della fase concernente l’attività materiale di riproduzione dell’originale, che resta remoto sul server ove l’autore ha collocato il file in cui quello consiste, anche se la riproduzione può limitarsi alla visualizzazione”.
Ciò posto, a parere delle SS.UU., limitare in via cautelare il suddetto mezzo di informazione, significherebbe privarlo di contenuto a scapito della libertà di manifestazione del pensiero di cui all’art. 21 Cost., il cui contrasto con il diritto alla reputazione ed all’onore andrà valutato caso per caso al solo fine risarcitorio, impregiudicate restando, viceversa, le tutele previste per l’illegittimo trattamento dei dati personali e sensibili.
Atteso dunque il divieto costituzionale delle misure cautelari che impediscano la diffusione del materiale già pronto alla circolazione, si perviene al seguente principio di diritto: “la tutela costituzionale assicurata dal terzo comma dell’art. 21 Cost. alla stampa si applica al giornale o al periodico pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico, quando possieda i medesimi tratti caratterizzanti del giornale o periodico tradizionale su supporto cartaceo [omissis]. Pertanto, nel caso in cui sia dedotto il contenuto diffamatorio di notizie ivi pubblicate, il giornale pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico non può essere oggetto, in tutto o in parte, di provvedimento cautelare preventivo o inibitorio, di contenuto equivalente al sequestro o che ne impedisca o limiti la diffusione, ferma restando la tutela eventualmente concorrente prevista in tema di protezione dei dati personali.”