In risposta ad alcune domande che ci sono pervenute, desideriamo dare un breve cenno al riguardo della presentazione dell’attestazione DURC ovvero del certificato attestante la regolarità contributiva
di Agostino Curiale*
Nello specifico dedichiamo l’attenzione alle ditte individuali senza dipendenti e ai professionisti che svolgono la loro attività lavorative e professionali nei confronti di Enti pubblici. Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è un documento che attesta la regolarità contributiva dei datori di lavoro, il suo rilascio è effettuato dagli Enti INPS, INAIL e altri istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatorie previa stipula di apposita convenzione con gli enti predetti. Per i datori di lavoro del settore edile il DURC è altresì rilasciato dalle casse edili costituite da una o più associazioni dei datori o prestatori di lavoro.
In moltissimi casi il DURC viene richiesto da parte degli Enti pubblici anche a ditte senza dipendenti, in questo caso siamo in mancanza del vero presupposto giuridico ovvero la presenza di dipendenti, per cui sia L’Inps che l’Inail non possono rilasciare l’attestazione in quanto non vi è alcun rapporto tra datore di lavoro e lavoratori a lui subordinati.
In questi casi, i titolari di ditte individuali senza dipendenti, fatta salva la propria posizione regolare ovvero che siano in regola con i versamenti contributivi che gli competono, dovranno richiedere una semplice attestazione dalla quale emerge che non hanno in carico personale dipendente e di conseguenza l’Ente, richiedente tale certificazione, acquisendo agli atti tale documentazione, potrà tranquillamente trattenere un regolare rapporto di lavoro e liquidare quanto dovuto.
Sarà anche possibile da parte delle ditte individuali senza dipendenti ottenere in questi casi l’Attestazione di Correttezza Contributiva che dimostrerà un corretto rapporto tenuto dall’impreditore nell’adempimento dei relativi contributi assicurativi obbligatori.
In sintesi, le aziende che non occupano lavoratori dipendenti in rapporti di subordinazione e che quindi non sono tenuti ad aprire nessuna posizione assicurativa nei confronti di tali Istituti, si trovano nell’impossibilità di ottenere il regolare rilascio del DURC.
Il DURC attesta la regolarità contributiva riferendosi ai contributi dovuti per i lavoratori dipendenti che fanno riferimento all’INPS e all’INAIL e per quanto riguarda i lavori edili alla CASSA EDILE.
Per i collaboratori parasubordinati riguarda sempre l’INPS nella gestione separata.
Per i lavoratori autonomi quali , artigiani, commercianti e tutte le società di persone nelle gestioni che sono siglati IVS/ART – IVS/COMM . CD/CM sempre che riguardano l’Ente INPS.
Con risposta ad interpello n. 2 del 2013 il Ministero del Lavoro ha in parte risolto le problematiche riguardanti tali situazioni.
Un altro aspetto di uguale caso riguarda il rapporto di lavoro per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura che coinvolge i Professionisti iscritti alla Cassa di previdenza INARCASSA. Infatti anche per tali categorie non necessita il rilascio del DURC, ovviamente a patto che non abbiano dipendenti nel proprio studio e che siano in regola con i versamenti dei contributi obbligatori.
In risposta di tali dubbi sollevati alla fattispecie di obbligatorietà del DURC per i professionisti che partecipano ai bandi di gare sui servizi di ingegneria e architettura si è espresso anche il Presidente della Inarcassa.
*Presidente A.E.C.I. Regione Sicilia