Nuova edizione de L’Inchiesta Sicilia – fondata nel Luglio del 1996 da un gruppo di giornalisti indipendenti

Il contratto bancario è nullo se firmato solo dal cliente?

Se il contratto bancario risulta privo della sottoscrizione della banca, non può ritenersi soddisfatto l’obbligo legale della forma scritta...

di Dario Coglitore

Se il contratto bancario risulta privo della sottoscrizione della banca, non può ritenersi soddisfatto l’obbligo legale della forma scritta

 

Avv. Dario Coglitore

Non di rado nelle aule di Tribunale si controverte sulla validità dei contratti di finanziamento c.d. “monofirma” prodotti in giudizio, ossia caratterizzati dalla presenza sul documento della sola sottoscrizione del cliente e non anche della  della banca o dell’intermediario finanziario. Il cliente, inoltre, contesta di non avere ricevuto dalla banca la copia del contratto e quindi eccepisce che il contratto sia nullo per difetto della forma scritta.
In effetti l’art. 117 TUB (Testo Unico Bancario) stabilisce, al primo comma, che “i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti”. Il comma 3 prosegue: “nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo”.
Com’è noto, del contratto di finanziamento vi sono di norma due esemplari: uno sottoscritto dal cliente e trattenuto dalla società e l’altro sottoscritto dalla società finanziatrice, quale “accettazione” che andrebbe consegnato al cliente.
Ebbene, se il contratto bancario risulta privo della sottoscrizione della banca, non può ritenersi soddisfatto l’obbligo legale della forma scritta.
La giurisprudenza ha stabilito che “con l’entrata in vigore dell’art. 3 della L. n. 154/1992 – poi recepito nell’art. 117 del d. lgs. n. 385/93 – tutti i contratti bancari devono necessariamente stipularsi per iscritto a pena di nullità, requisito questo che non può ritenersi rispettato nel caso di sottoscrizione della scheda negoziale unicamente dal cliente” (ex plurimis, Tribunale di Mantova, sent. del 13 marzo 2006).
La necessaria sottoscrizione del contratto – a pena di nullità – ad opera di entrambe le parti è principio consacrato dalla Suprema Corte di Cassazione la quale ha chiarito che l’obbligo ex art. 117 TUB appare rispettato ed assolto solo se il contratto presenta la forma scritta ed anche (soprattutto) la sottoscrizione sia del cliente che della banca (Cassazione Civile, sez. I, sentenza 24/03/2016 n° 5919; Cass. Civ. Sentenza 08/11/1994 n. 9791).
Addirittura il Tribunale di Ferrara con sentenza del 5/3/2006 ha ritenuto che la firma del solo cliente sul contratto bancario faccia degradare lo stesso a semplice proposta negoziale, senza valore di contratto “quando il modulo prestampato relativo ad un contratto sia stato sottoscritto solo dal cliente, lo stesso, anche se denominato contratto, deve essere qualificato, mancando l’accettazione della banca quale mera proposta negoziale, trattandosi di una manifestazione di volontà contrattuale del solo cliente rivolta alla banca”.
Il difetto di forma scritta non può essere sanato da eventuali espressioni generiche di manifestazione del consenso né se la banca produce in giudizio il contratto sottoscritto dal solo cliente e questi abbia eccepito la nullità del contratto (Cfr. Tribunale Mantova 13 marzo 2006). Ugualmente, il difetto non può ritenersi superato dalla semplice circostanza che le parti abbiano dato esecuzione al contratto per anni atteso che il comportamento concludente non è in alcun modo idoneo a sopperire il difetto di forma ed il contratto nullo non è in alcun modo suscettibile di convalida (in tal senso Tribunale di Bologna, sentenza del 27 marzo 2012; Tribunale Napoli, 22/01/2015, n. 1077).
La nullità del contratto stabilita dall’ artt. 117 TUB per mancanza di forma scritta ad substantiam è configurabile come “”nullità di protezione ed è rilevabile esclusivamente dal cliente, quale contraente “debole”, o d’ufficio dal giudice, quando la nullità può operare ad esclusivo vantaggio del primo.
Essa  non comporta necessariamente la nullità dell’intero rapporto, potendo il cliente avere piuttosto interesse a formulare un’eccezione di nullità “selettiva”, mirata a salvaguardare alcuni effetti prodotti dall’esecuzione del contratto dichiarato nullo e a fare caducare altri che si sono rivelati svantaggiosi.

Le conseguenze non sono prive di rilievo per il cliente bancario il quale potrà agire per far dichiarare la nullità degli interessi ultralegali, delle commissioni e spese addebitatigli in costanza di rapporto, con effetti restitutori in proprio favore (art. 1284 c.c. e art. 117 T.U.B)

 

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