Decorrenza assegno divorzile. E’ noto che i tempi necessari per ottenere una sentenza sono generalmente abbastanza lunghi. Di solito trascorrono alcuni anni dal momento in cui una causa viene avviata a quello in cui viene decisa con sentenza.
Data di decorrenza valida per l’assegno divorzile
A tal riguardo, un quesito che in molti si pongono è quello della decorrenza dell’assegno divorzile: decorre dalla data di pubblicazione della sentenza che pronuncia il divorzio o dalla data della domanda giudiziale? La Corte di Cassazione, anche recentemente, con l’ordinanza n. 22108 del 2018 , ha ribadito la regola generale secondo cui l’assegno divorzile “ decorre dal momento della formazione del titolo in forza del quale è dovuto, cioè dal passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Una delle differenze dell’assegno divorzile
In ciò sta una delle differenze dell’assegno divorzile da quello di mantenimento previsto in sede di separazione il quale, invece, in forza del principio secondo cui un diritto non può “restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio ”, decorre dal momento della domanda, mentre è solo un’eccezione la previsione del giudice di posticipare la sua decorrenza ad un momento successivo (con sentenza o ordinanza). Per l’assegno di divorzio è il contrario: la regola generale è la sua decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza, anche parziale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre l’eccezione, che il Giudice dovrà valutare e motivare, è la decorrenza anticipata al momento della domanda (art. 4/13 c. L. n. 898/1970).
Assegno divorzile e assegno separativo
L’assegno divorzile, infatti, ha natura diversa da quello separativo, trovando il proprio giuridico fondamento nel nuovo status delle parti, rispetto al quale la sentenza della cessazione degli effetti civili o dello scioglimento del matrimonio ha efficacia costitutiva (Cass. civ. Sez. I, Sent., 21-01-2014, n. 1163). Quindi, diversa la decorrenza dell’assegno divorzile. Ne discende che solo se vi sono particolari ragioni esso potrà essere anticipato al momento della domanda ed in tal caso la decisione del giudice dovrà essere adeguatamente argomentata.Vale invece un principio diverso nelle ipotesi di revisione dell’assegno di divorzio. In questi casi la decorrenza retroagisce al momento della domanda e precisamente dalla data di deposito del ricorso.
Dalla domanda di revisione
Nell’ordinanza n. 22108/18 della Cassazione si legge, infatti, che “la variazione dell’ammontare dell’assegno medesimo, disposta successivamente in esito a procedimento di revisione ai sensi della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 9 deve decorrere dalla data della domanda di revisione, non da quella della decisione su di essa, in applicazione del principio generale secondo il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio ”.
L’assegno di mantenimento per i figli
E l’assegno di mantenimento per i figli ? Anche questo in caso “ la domanda, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data della sua proposizione, e non da quella della sentenza, atteso che i diritti ed i doveri dei genitori verso la prole, salve le implicazioni dei provvedimenti relativi all’affidamento, non subiscono alcuna variazione a seguito della pronuncia di separazione o divorzio, rimanendo identico l’obbligo di ciascuno dei coniugi di contribuire, in proporzione delle sue capacità, all’assistenza ed al mantenimento dei figli ”.
Ne deriva l’obbligo di versare tutti gli arretrati del mantenimento nel momento in cui il giudice decide il relativo ammontare.