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La riforma dell’ordinamento sportivo

Analisi dei profili generali del nuovo D.LGS N. 36 DEL 28 febbraio 2021 nella nuova riforma dell'ordinamento sportivo, in una panoramica del nostro avvocato Valentina Alfano, specialista in Diritto dello Sport (in foto)

di Redazione

La disciplina del lavoro sportivo, per oltre quaranta anni, ha trovato la propria fonte principale nella Legge del 23 marzo 1981 n. 91, cui si riconosce il merito di aver definito l’attività sportiva professionistica, ovvero quella prestata in favore di società sportive affiliate ai settori professionistici dalle Federazioni Nazionali che ne siano dotate.
Fino ad oggi, dunque, l’unica figura di lavoratore sportivo prevista da tale normativa rimane esclusivamente il c.d. Sportivo professionista, lasciando fuori da tale inquadramento tutti gli altri sportivi “ non professionisti” e cioè i dilettanti.
Alla luce della predetta criticità, nonché delle nuove necessità che accompagnano l’evoluzione dello sport, negli ultimi anni si è avvertito più che mai il bisogno di una riforma che interessasse il mondo dello sport, specialmente con riferimento al lavoro sportivo, che fosse in grado di far fronte alle diverse problematiche giuridico pratiche connesse alla tematica che oggi ci occupa.

Intervento legislativo

Nasce sotto questo auspicio l’intervento legislativo culminato con l’approvazione del Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.67 del 18.03.2021 recante norme per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e di lavoro sportivo, in attuazione dell’art. 5 della Legge n. 86 dell’8 agosto 2019 con il quale è stata conferita a tal fine delega al Governo ed il quale, contestualmente, ha provveduto all’approvazione di altri quattro decreti (n.n. 37,38,39,e 40), rispettivamente destinati a disciplinare misure in varie materie.

Quali materie

a) rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso e esercizio della professione di agente sportivo; b) riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi; c) semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi; d) di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

Dal 2022, nuove disposizioni

Risulta opportuno precisare tuttavia che il D.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 introduce una novella che, dopo un travagliato iter formativo, entrerà in vigore in due tempi. In particolare, dal 1 gennaio 2022 entreranno in vigore tutte le disposizioni contenute nel Decreto n. 36 ad eccezione di quelle relative al lavoro sportivo la cui validità avrà decorrenza a far data dal 1 luglio 2022.
E’ evidente, dunque, come la riforma si collochi in un contesto storico particolarmente complesso, caratterizzato da crisi economiche ed instabilità di governo. Scenario, questo, peraltro aggravato dalla diffusione pandemica del virus Covid -19 e che ha inevitabilmente coinvolto anche il mondo dello sport.

Gli obiettivi della riforma

Tanto premesso, gli obiettivi della riforma in commento, ispirati ai diritti fondamentali tanto costituzionali quanto comunitari, ed esplicitati all’art. 5 della legge delega possono essere così sinteticamente riassunti:


Il principio di specificità dello sport

– il riconoscimento del principio di specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo, intesa come l’insieme degli aspetti singoli ed essenziali dello sport che lo distinguono da ogni altro settore di attività e prestazione di servizi[2];


Pari opportunità

– il riconoscimento delle pari opportunità e del principio di non discriminazione nella pratica sportiva e nell’accesso del lavoro sportivo nei settori dilettantistici e professionistici, con riguardo alle persone diversamente abili ed alle donne (art. 5 comma I lett. B) rendendo concreto l’intervento del Comitato Olimpico Internazionale nel 2021 che, modificando il motto olimpico ufficiale in “Citius, Altius, Fortius – Communiter” (più veloce, più in alto, più forte – insieme) ha inteso riconoscere il valore unificante dello sport e l’importanza della solidarietà[3];

Il lavoratore sportivo

– L’individuazione della figura del lavoratore sportivo, ricomprendendo la figura del direttore di gara e dell’istruttore sportivo, senza distinzione di genere ed indipendentemente dal settore di riferimento;

La tutela del minore

– La tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono l’attività sportiva, mediante la previsione di specifici obblighi informativi a carico delle società/associazioni sportive (art. 5 comma I lett. D);

Laformazione dei lavoratori

– La valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, con particolare attenzione ai giovani atleti;

Il riordino della normativa

– Il riordino della normativa applicabile alle discipline che prevedono l’impiego degli animali, con particolare riguardo agli aspetti sanitari, al trasporto, alla tutela ed al benessere dei medesimi (art. 5 comma I lett. n).

Una maggiore apertura verso lo sport

Alla luce di quanto premesso indubbio che alla nuova riforma vada riconosciuto il merito di una maggiore apertura del mondo dello sport, consentendo l’accesso al lavoro sportivo ai c.d. falsi dilettanti, alle donne ed alle persone diversamente abili, mostrando altresì una particolare sensibilità nei confronti di tutti i lavoratori sportivi mediante il riconoscimento delle necessarie tutele previdenziali ed assicurative che, come anticipato, non sono più ormai una prerogativa esclusiva del settore professionistico. Tuttavia, nonostante i predetti punti di forza, non poche sono state le critiche provenienti dalla compagine sportiva tanto da etichettarla negativamente come “una riforma dello sport che non piace al mondo dello sport”.[4]

Poca attenzione allo sport di base

Sembra, infatti, che non sia stata trattata con la dovuta attenzione la specificità, tanto auspicata dalla riforma, con riferimento ai rapporti che interessano il c.d. Sport di base ispirato all’associazionismo ed al volontariato, né quantomeno appare sia state considerate le differenze che connotano lo sport professionistico, dilettantistico ed amatoriale, nonché le differenze in termini di guadagni, premi, indennità di trasferta o rimborsi previsti per ogni disciplina sportiva.[5]

Fonti

[1] Il riparto di giurisdizione nella L. n. 280/2003: crisi del sistema tra sovranismo del legislatore e letture singolari della giurisprudenza, L. Santoro, in Europa e Diritto privato, 2019, fasc. 3, p. 866 ss. [2] La specificità dello sport nell’Unione Europea , J. Zylberstein, in Riv. Dir. Sport. 2008, p. 59. [3]https://olympics.com/ioc/olympic-motto. [4] Il governo approva la riforma dello sport (che non piace allo sport) , V. F. Bianchi, I in https://www.repubblica.it/rubriche/spycalcio/2021/02/26/news/governo_coni_riforma_d ello_sport289346717/. [5] Commento alla Riforma dello Sport (legge delega 86/2019 e decreti attuativi 28/2/2021 nn. 36,37,38,39 e 40), L. Santoro e G. Liotta, University press, 2021, p. 42.
Avv. Valentina Alfano, specializzata in diritto sportivo



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