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Multa rilevata con lo Scout Speed

Scout Speed. Una forma innovativa questa per rilevare le infrazioni al Codice della Strada relative agli eccessi di velocità...

di Redazione

Codice della Strada: infrazione- multa rilevata con lo Scout Speed

di  Agostino Curiale*

Una forma innovativa questa per rilevare le infrazioni al Codice della Strada relative agli eccessi di velocità. A differenza dei già noti apparecchi autovelox questo apparecchio sembra non avere tanti limiti, infatti in questo modo, non è più obbligo informare gli automobilisti con i cartelli che segnalano la presenza di un apparecchiatura autovelox, infatti una sentenza recente del Tribunale di Rovigo sent. 1023/2016 del 22.11.2016 ha affermato che lo scout speed non necessita avvisi con cartelli stradali.associazione europea consumatori indipendenti
Lo scout speed viene usato liberamente dalla polizia è vigili è montato all’interno delle loro auto, e il loro funzionamento può avvenire anche durante la regolare marcia del mezzo in maniera del tutto insidiosa, basterà quindi puntare l’autovettura per rilevare la velocità percorsa e nello stesso tempo verrà scattata anche una foto, in questo modo sarà possibile identificare sia il guidatore che la persona seduta al suo fianco.
Un decreto ministeriale del 2007 esclude, dall’elenco degli strumenti di rilevazione elettronica della velocità, tutti gli autovelox istallati a bordo di autoveicoli e utilizzati in maniera dinamica.
Peraltro, lo scout speed non necessita neppure della contestazione immediata dell’infrazione, fatto ovviamente importante fino ad ora, anche per eventuali impugnazioni, ma da adesso una infrazione rilevata con questo apparecchio, non rimane altro che aspettare entro i 90 giorni la notifica del verbale, nel caso contrario far valere l’intervenuta prescrizione dei termini.
D’altro canto, vi è inoltre, un’altro aspetto poco chiaro e riguarda la violazione della Privacy, anche se le foto degli agenti scattate saranno detenute ai soli fini del riconoscimento dell’infrazione ed è pure certo che non potranno in alcun modo essere divulgati a terzi, rimane sempre il dubbio di essere visti e quindi in violazione della legge sulla Privacy. Provv. del garante della Privacy 8.4.2010.
Per fortuna diremo, che la Corte Costituzionale con Sent. .113/2015 ha affermato l’obbligo di taratura anche per questi strumenti, pertanto devono essere regolarmente tarati e regolarmente efficienti, nel caso, si potrà sempre agire, e appellarsi alla mancata taratura delle apparecchiature.

*Presidente A.E.C.I. Regione Sicilia

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