Nuova edizione de L’Inchiesta Sicilia – fondata nel Luglio del 1996 da un gruppo di giornalisti indipendenti

Termini Imerese: sentenza del Tribunale sui buoni fruttiferi Poste Italiane degli anni ’86/’87

Buoni fruttiferi che i trentenni conoscono bene perché intestatari di un buono aperto come regalo di battesimo...

di Editore

I.P.

Buoni fruttiferi, molto utilizzati in passato e che i trentenni spesso conoscono perché intestatari magari di un buono aperto da nonna come regalo di battesimo.

 

I nonni che magari avevano chiesto prestito cambializzato ma dei risparmi per intestare un buono fruttifero al nipote li trovavano sempre (dettagli su http://www.calcoloratamutuo.org/guida/prestito-cambializzato).
Proprio i trentenni, però, dovrebbero porre attenzione al retro del proprio buono fruttifero. Quelli trentennali, emessi da Poste Italiane tra l’86 e l’87, avevano scritto  sul retro il tasso d’interesse.
Nel giugno del 1986 veniva, però, emanato un decreto ministeriale sul riconoscimento dei tassi di interesse applicabili ai nuovi buoni postali fruttiferi avente effetto retroattivo. Cosa è successo? Poste Italiane, attraverso i propri uffici periferici, per un anno circa dall’emanazione del decreto ministeriale ha continuato ad emettere buoni postali fruttiferi utilizzando il vecchio modello su cui i tassi di interesse stampati sul retro non erano modificati e corrispondevano a quelli prescritti dal decreto ministeriale. Ma attenzione! Poste Italiane è tenuta a pagare il rendimento indicato sul retro del buono fruttifero. Lo ha stabilito l’ordinanza del Tribunale di Termini Imerese, sezione civile del 9/11/2016.

A chi, invece, avesse acquistato i buoni dopo il 28 giugno 1986, all’atto della riscossione, Poste Italiane non riconoscerà loro i tassi indicati sul retro dei buoni stessi, ma quelli previsti dal decreto ministeriale del 1986, una cifra pari al  50% circa di quelli dovuti.

La stessa Corte di Cassazione, già nel fugare ogni dubbio, nel 2007 intervenne provando a fugare ogni dubbio, sollevando gli investitori e condannando Poste Italiane a pagare l’importo risultante dai tassi indicati sul retro dei buoni e non quelli disposti dal decreto ministeriale del 1986.

L’avvocato Giuseppe Varisco, che si è occupato da vicino della vicenda, segnala ancora un’altra problematica: “La cosa scandalosa è che Poste Italiane, che nel 1986 rappresentava lo Stato e non era una spa, ha pattuito degli accordi ben definiti con chi ha acquistato il buono fruttifero e subito dopo, sempre lo Stato, con l’emanazione del decreto ministeriale ha ridotto l’ammontare degli interessi di circa il 50%. Beffa raddoppiata per chi il 27 giugno del 1986 in un’agenzia di Poste Italiane, ha acquistato il buono, pattuendo i tassi di interesse della vecchia tabella prestampata sul retro del buono, e il giorno successivo con il decreto ministeriale, si è visto dimezzare di circa il 50% l’importo che ne avrebbe ricavato”.

 

Condividi l'articolo:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.