Con l’arrivo dell’estate le nostre spiagge vengono invase da migliaia di bagnanti desiderosi di trascorrere qualche ora di relax al sole. Spesso però accade che i bagnini non consentano il libero utilizzo della battigia
Avv. Dario Coglitore
Il lido, ossia quella porzione di riva che si trova a contatto diretto con le acque del mare e che da esso viene coperta in occasione delle mareggiate ordinarie, e la spiaggia, intesa quale zona che dal margine interno del lido si estende fino a terra appartengono ex art. 28 cod. nav. al demanio marittimo.
Come tali sono inalienabili e soggetti al divieto di costituzione sul bene pubblico di diritti a favore dei terzi; detto divieto è però attenuato dall’art. 823, comma 2, c.c., che consente l’utilizzo del bene da parte di terzi, a titolo particolare, in base ad un atto concessorio.
Gli stabilimenti balneari sono gestiti proprio sulla base di una concessione ottenuta da soggetti che, dietro corresponsione di un canone e di altri obblighi previsti nel provvedimento amministrativo, ottengono di potere godere dei beni demaniali al fine di esercitare un’attività imprenditoriale che si concreta nella prestazione di vari servizi ai bagnanti.
La disciplina appare, quindi, assai complessa risultando dettata oltre che dalla concessione stessa, dalla normativa regionale, dalle capitanerie di porto e dai comuni.
Senza dubbio i gestori sono tenuti a particolari obblighi tra i quali:
- assicurare il servizio di salvataggio;
- esporre le tariffe;
- fornire i servizi igienici;
- garantire il libero transito da parte dei bagnanti sulla battigia nonché l’accesso al mare attraverso la realizzazione di appositi
Ne discende che il gestore, se da un lato può certamente pretendere il pagamento per l’utilizzo di determinati servizi offerti, non potrà ,però, chiedere alcuna somma di denaro al bagnante che intenda semplicemente passare lungo la battigia e farsi un bagno a mare.
Tali principi sono stati ribaditi dalla giurisprudenza che in più occasioni ha riconosciuto l’illegittimità di recinzioni poste da alcuni privati sulla spiaggia e che impedivano il transito dei bagnanti lungo la riva.
In particolare i giudici hanno stabilito che “nessuna proprietà privata, per nessun motivo, può impedire l’accesso al mare alla collettività se la proprietà stessa è l’unica via per raggiungere una determinata spiaggia”.
Il divieto di porre recinzioni che ostacolino il transito sulla battigia da parte dei bagnanti è poi ora sancito dall’art. 1 comma 251, lett. E) delle L. n. 296/2006 il quale prevede infatti “obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione.”
L’illegittimo impedimento da parte del gestore al transito dei bagnanti lungo la battigia, pertanto, determinerebbe l’applicazione di sanzioni amministrative ma potrebbe assumere anche rilevanza penale ex art. 629 c.p. o art. 610 c.p.c.
Appare utile ricordare, infine, che una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riconosciuto che l’obbligo di tutelare la sicurezza dei bagnanti prescritto da una ordinanza della capitaneria di porto è imposto a carico dei bagnini e non solo dei gestori concessionari della spiaggia.
“Tra le condotte da tenere dagli assistenti o bagnini vi è quella di stazionare nella postazione di salvataggio” implicando l’eventuale allontanamento in contrasto con l’ordinanza, la violazione dell’art. 1164 cod. nav.
Tale norma prevede che “chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall’autorità competente relativamente all’uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.032 euro a 3.098 euro . Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorità in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico – ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro.