Riscossione in Sicilia: casi che riguardano la notifica degli atti. Come tutelare i propri diritti. Procedure di accesso agli atti
di Agostino Curiale*
L’argomento di cui tratteremo oggi riguarda uno dei fulcri più discordanti circa la certezza di notifica avvenuta da parte dell’agente di riscossione. E’ certamente questo un argomento che ha sempre destato una serie di perplessità, ci sono casi frequenti in cui il contribuente si trova a dover fare i conti con procedure esecutive messe in atto da Riscossione Sicilia.
Come spesso succede, sono in molti a trovarsi vittima di una esecuzione forzata o una misura cautelativa senza ricordare di avere mai ricevuto la notifica di un Atto. Basti pensare ai fermi amministrativi di cui capita venirne a conoscenza solamente quando ci si trova davanti ad un posto di blocco della polizia, in occasione di vendita dell’auto o semplicemente eseguendo una verifica presso l’ufficio ACI.
Si può venire a conoscenza di aver subito una ipoteca immobiliare ed essere certi di non avere ricevuto nessun Atto. Ebbene, è di estrema importanza, quindi, in questi casi, stare molto attenti, la legge prescrive delle regole ben precise e ogni fatto contrario può far venir meno la legittimità dell’Atto stesso con la conseguenza di rendere nulla l’intera procedura messa in atto dal fisco.
Nell’ambito del contenzioso tributario il procedimento di notifica assume, sotto vari aspetti, caratteri molto importanti, le notificazioni degli atti processuali sono disciplinati dagli artt. 16 e 17 del D.lgs. n. 546/1992 con un rinvio alle norme generali sulla notifica degli atti processuali contenute nel c.p.c. art. 137 e seguenti e con la specifica previsione contenuta nel citato art. 17 del luogo in cui tali notifiche devono essere effettuate.
Sotto altro e più rilevante profilo occorre richiamare la disciplina contenuta nell’art. 60 del D.p.r 600/73 relativa alla notifica degli atti sostanziali in materia tributaria con cui gli Enti impositori esternano la loro volontà in ordine nei rapporti con i contribuenti riguardante la notifica della cartella esattoriale come prevista dall’art. 26 del D.p.r. n. 602/73.
Vedremo adesso quali sono i mezzi messi a disposizione del contribuente per controllare se l’atto notificatogli, relativo all’intimazione di un pignoramento e/o di una iscrizione di ipoteca o di un fermo amministrativo sia stato regolarmente legittimato. E’ opportuno in tanto verificare se precedentemente il soggetto debitore abbia ricevuto notifica di qualche cartella esattoriale e di cui magari, a causa di mancanza di liquidità o semplicemente di dimenticanza, non la abbia pagato.
La prima cosa da fare in questi casi è verificare se il pagamento relativo ad una cartella esattoriale sia stato regolarmente pagato.
Effettuate le dovute ricerche nei cassetti di casa e non trovato quanto si sperava, allora è possibile, magari, che quell’Atto di cui non troviamo traccia sia stato notificato ma non è stato mai da noi ritirato, in pratica, in questi casi è possibile che si sia trattato della c.d. compiuta giacenza e per quanto concerne la regolarità, l’atto risulterà notificato correttamente anche se, non è stato mai ritirato.
Ma come è possibile allora verificare con certezza l’avvenuta notifica di un atto.
La procedura è abbastanza semplice, per via delle norme che, per fortuna disciplinano tali rapporti, fra l’altro, a favore dei contribuenti.
Il contribuente, in questi casi, ha due alternative, il primo è quello di richiedere presso l’Agente di Riscossione unEstratto di Ruolo, con questo documento infatti, egli avrà la possibilità di conoscere tutti i debiti trascritti a suo nome e non pagati, potrà conoscere le date a cui si riferiscono i ruoli, le date relative all’atto divenuto esecutivo e le date di notifica effettuate. Tale Estratto però, è solamente un documento interno amministrativo, e viene rilasciato dall’Ente su richiesta esclusiva del contribuente, pertanto, non può fornire nessuna prova di contraddittorio ai fini di contenzioso.
L’altra alternativa, senza dubbio la più rilevante è quella di visionare l’atto originale attraverso il quale sarà possibile verificare la regolare notifica, cioè controllare se la firma apposta in calce sia la nostra o di cui è tenuto per legge a riceverla. Inoltre, sarà possibile verificare la relata di notifica, ed evincere la data certa di notifica, inoltre si potrà verificare il soggetto che ha ricevuto l’atto con la firma in originale, questo riguarda anche per i casi di consegna eseguita nelle mani del portiere.
L’Agente di Riscossione è una Società S.p.A. quindi, non è una Pubblica Amministrazione, ma è tenuta al pari di quest’ultima a fornirci, in seguito alla regolare richiesta, copia degli atti che riguardano tutta la nostra posizione.
In questi casi, il contribuente o un suo delegato, professionista, legale, o una associazione di categoria, potrà, a seguito di conferimento di procura, presentare un’Istanza di Accesso agli Atti, tramite la stessa potrà visionare tutti gli atti richiesti relativi alla cartella, nonché di estrarne regolarmente copia.
Con tale procedura, anche se ci viene consegnato in copia, sarà possibile verificare se quello che è stato trascritto nell’Estratto di Ruolo risulta veritiero, sarà possibile verificare finalmente la data certa dell’avvenuta notifica e tutto quanto trascritto dal postino sulla relata. Inoltre si potrà controllare il nominativo a cui è stata consegnata la raccomandata e chi ha firmato la consegna, e in fine, s potrà verificare se il plico è stato regolarmente depositato al Comune per nostra momentanea irreperibilità. Il tutto è abbastanza rilevante nel caso si voglia impugnare l’Atto per difetto di notifica.
Sulla questione, ebbene ricordare, che l’Agente di Riscossione è tenuta a conservare tutti gli originali solamente per cinque anni entro tale periodo infatti, è facoltà del contribuente richiedere ogni copia con la procedura sopra descritta.
Ma questo aspetto, seppur omissivo di diritto nei nostri confronti, può, in molti casi, giovare, infatti, nel caso di contenzioso aperto con il fisco, dopo avere avanzato regolare richiesta di accesso agli atti, in cui ci viene data risposta che i documenti non sono più visionabile a causa del trascorso di cinque anni, l’Ente di riscossione si troverà anch’esso sprovvisto di fornire prova certa per smentire la mancata notifica promossa dal contribuente.
Con decorrenza dal 1 marzo 2014, l’Ente di riscossione ha emanato un Regolamento il cui contesto disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte dei contribuenti, assume questo una rilevanza molto importante il fatto che gli atti in possesso dell’Ente rientrano nelle attribuzioni di interesse pubblico. Secondo la normativa vigente, infatti, Riscossione Sicilia S.p.A. rientra tra i soggetti nei confronti dei quali i cittadini, contribuenti, possono esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi formati e stabilmente detenuti dallo stesso Ente.
L’orientamento è condiviso da tutti i Giudici e anche dalla Corte di Cassazione. Riscossione Sicilia S.p.A. per quanto Società privata, svolgendo un servizio pubblico è equiparata a qualsiasi altra Amministrazione Pubblica che opera nel nostro paese, da ciò ne deriva che essa è tenuta a tutti gli obblighi di trasparenza e imparzialità, e deve inoltre mantene una gestione basata sulla buona fede in relazione ai principi dell’attività da essa svolta.
*Presidente A.E.C.I. Sicilia