Sicilia – Blocco perequazione anni 2012 e 2013: Udienza fissata per il 24 ottobre 2017 la Corte Costituzionale si esprimerà sulla presunta incostituzionalità del D.L. 65/2015
di Agostino Curiale*
Facciamo un punto sulla situazione ormai da tempo tanto discussa e per la quale ancora oggi siamo in attesa di validi risultati, il Blocco della perequazione degli anni 2012 e 2013. Tale manovra ha violato i diritti oltre che della nostra Costituzione anche della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo come specificato all’art. 6, comma 1, a dichiararlo è stato il Tribunale di Cuneo con l’Ordinanza del 18 novembre 2016. Nel caso di specie, ritorniamo a dire che il decreto legge n. 65 del 2015, è stato un provvedimento di legge con il quale milioni di pensionati hanno subito una frustrazione alla tutela giurisdizionale, si sono visti, per l’appunto, applicare la disciplina della perequazione delle pensioni risultante dalla declaratoria di incostituzionalità.
L’annosa questione sulla perequazione, adesso, sembrerebbe raggiungere uno sbocco, molti Tribunali infatti come anche le Corte dei Conti a seguito di tanti rinvii sulla questione ha interessato la Consulta, che finalmente, si esprimerà sulla presunta incostituzionalità del Decreto Legge 65/2015 conosciuto semplicemente “Bonus Poletti” fissando una udienza per il 24 Ottobre 2017.
Facendo un passo indietro, com’è già abbastanza noto, al fine di dare attuazione alla citata sentenza n. 70/2015 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25 del D.L. n. 201 del 06.12.2011 convertito con modificazioni dell’art. 1, comma 1, della Legge n. 214/2011, riconosciuta come Legge Fornero, il Governo Renzi è intervenuto con il Decreto Legge n. 65/2015, convertito con la Legge n. 109/2015. Lo stesso ha novellato il comma 25 dell’art. 24 riconosciuto anticostituzionale dalla Corte ed ha aggiunto un ulteriore comma 25 bis, con il quale sono state introdotte le modalità di rivalutazione dei trattamenti pensionistici, non solo degli anni 2012 e 2013 ma anche degli anni successivi.
Nel contrasto instauratosi tra la finanza pubblica e i diritti dei pensionati, in relazione al Bonus Poletti, è stato violato ogni principio di proporzionalità e ragionevolezza, lo stato dovrebbe garantire ciò che è sancito all’art. 136 della nostra Costituzione, e quindi, senza alcun dubbio, dovrebbe far prevalere i diritti dei pensionati, ma nel nostro paese, purtroppo, dove l’ingiustizia prevarica sempre, è ovvio che di dubbi ne abbiamo tanti.
Una buona notizia comunque, è quella che ad ottobre sarà lo stesso magistrato a curare la sentenza che già nel marzo del 2015 aveva steso la pronuncia che dichiarò illegittima e anticostituzionale il D.L. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011.
Gli Enti previdenziali interessati di cui il principale tra loro è l’INPS, alle richieste di applicazione piena della sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale da parte dei pensionati, risponde che non può essere riconosciuto nessun arretrato a titolo di mancata rivalutazione per gli anni 2012 e 2013, tale riscontro viene eccepito dagli Enti solamente in funzione dell’intervenuto D.L. n. 65/2015 le cui norme, a loro dire, sono state pienamente applicate e sono state attuate in ottemperanza alla citata sentenza.
Tornando un po’ indietro e ripercorrendo brevemente la questione sulla mancata rivalutazione delle pensioni per gli anni 2012 e 2013, la Legge, denominata “Salva Italia” facendo fatica a comprendere bene il nome, ma noi la chiamiamo “Salva Finanza Pubblica” del 2011 n. 201 e succ.conv. con la Legge n. 214 del 2011, ha previsto il blocco della perequazione di tutte le pensioni i cui importi risultavano superiori alla fascia limite di 1.405,00 euro lordi per i soli anni 2012 e 2013.
La Corte Costituzionale con la Sentenza n. 70/2015 ha dichiarato questa norma illegittima ed anticostituzionale, in quanto priva di ragionevolezza e di proporzionalità. Il Governo Renzi per correre ai ripari e per impedire una grossa voragine nei conti pubblici, ha emanato un Decreto Legge, il n. 65/2015, convertito successivamente in legge n. 109/2015.
Nel mese di agosto del 2015 in via del tutto d’ufficio e con poca informazione, il Governo inviò a tutti i pensionati un bonus riconoscendo una rivalutazione limitata solo ai possessori di pensioni che rientravano tra le fasce da € 1.405,00 fino ad € 2.800,00 lordi circa, ciò quindi confermando il blocco della rivalutazione per il biennio per i possessori di pensioni superiori.
Tenuto conto dei termini prescrizionali per richiedere le somme non corrisposte, molti pensionati, per i tramiti loro procuratori, avvocati, sindacati e associazioni di consumatori hanno inviato lettere di diffida, costituzioni in mora, reclami ecc. agli Enti pensionistici in cui, chiedevano la corresponsione delle somme a loro spettanti a titolo di rivalutazione in ottemperanza della sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015.
La terminologia usata nelle lettere spedite dagli aventi diritto sono state abbastanza diverse, tra loro, molte delle quali, a noi inviate per consulti, evidenziavano nel particolare richieste avanzate ai sensi della legge n. 241/1990, con esplicita richiesta di conoscere il responsabile del procedimento e/o del provvedimento, in questi casi, poi, nel caso di silenzio rifiuto era da considerare l’impugnabilità presso il tribunale, che per competenza agli atti amministrativi risulta essere il TAR.
Il comportamento tenuto dall’INPS ancora oggi risulta non approvare nessuna delle richieste avanzate dai pensionati, anzi con un recente messaggio interno invita tutte le sedi territoriali a rigettare tale istanze, in particolare, come accennato sopra, quelle formulate ai sensi della legge 241/90 e di cui non sono riconducibili per la terminologia in costituzione in mora e/o di riconoscimento della perequazione della pensione. In ogni caso invece, per le diffide e costituzioni in mora la formula di rito, posta a riscontro, fino ad ora risulta essere sempre la seguente: “ in riscontro alla Sua richiesta di rivalutazione del trattamento pensionistico in godimento per gli anni 2012 e 2013 fino al 2015 a seguito della sentenza n. 70/15 della Corte Costituzionale, si comunica che la stessa non può essere accolta in quanto l’Ente ha già pienamente adempiuto dando puntuale esecuzione alle previsioni contenute nel D.L. n. 65/2015 convertito in Legge n.109/2015 che disciplinano la materia”.
Resta da premettere, qualora l’Avvocatura dello Stato si trovasse costretta a costituirsi in giudizio in difesa dell’Inps, quest’ultimo dovrà fornire tutti i *documenti necessari relativi alle istanze presentate dai pensionati, esse infatti, dovranno, a nostro avviso, essere tenute in debita evidenza in modo tale da fornire idonea documentazione per le procedure Giudiziali.
Su molti punti esaminati dalla nostra Associazione sono state rilevate che le misure adottate per il meccanismo perequativo irragionevole e ingiustificato ha determinato una serie di violazioni di norme costituzionali e risultano essere, artt. 36, comma 1 e 38, comma 2, artt. 117 e 136 invece, al riguardo di contrasto con le acclarate sentenze della Corte Costituzionale, risultano, Sent. n. 226 del 1993, Sent. 348 del 2007, Sent. 316, del 2010 e Sent. 70 del 2015.
Facendo un breve appunto finale, restando fermi a quanto fin’ora detto, l’applicazione integrale della sentenza 70/2015 avrebbe provocato un enorme buco al bilancio pubblico facendo passare un indebitamento netto tendenziale da quello attuale che si aggira intorno a 2,6% al 3,8% del PIL.
La manovra attuativa di Renzi, dunque, con l’introduzione della legge 109/2015 avrebbe ridato nell’agosto del 2015 ai possessori di pensioni appartenenti alle fasce tra 1.405,00 a 2.800,00 euro, una piccola parte loro spettante “c.d. bonus” e nulla invece ai possessori di pensioni oltre tale fascia. Ma come sempre, rimanendo solidi a quelli che sono i nostri ideali, la speranza è sempre quella che la giustizia trionfi per evitare che a pagare siano sempre i più deboli costretti sempre a lottare per difendere i propri diritti, diritti sanciti e riconosciuti dalla nostra Costituzione.
*Presidente A.E.C.I. Regione Sicilia