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Cosa fare quando un soggetto si trova indebitato

Cosa fare quando un soggetto si trova indebitato: le mosse giuste possono risolvere il problema per salvare se stessi e la casa pignorata...

di Redazione

Cosa fare quando un soggetto si trova indebitato: le mosse giuste possono risolvere il problema per salvare se stessi e la casa pignorata

 

di  Associazione Europea Consumatori Indipendenti – Regione Sicilia

Per l’appunto, chi si trova pienamente indebitato non vede altro che buio intorno a se, una morsa sempre più stretta lo attanaglia sino a soffocarlo, e a volte è così forte che non si ha più la forza di reagire.
Si rimane spesso impotenti alle pressione dei creditori, ci si isola e quello che è ancora peggio è la mancanza di forza necessaria per andare avanti, il forte stato d’ansia è sicuramente così forte che per i tipi più deboli è certamente assodato, come inesorabilmente inevitabile l’entrata in un percorso che lo condurrà allo sfinimento.
Queste parole sono dette, in virtù dei tanti casi che ci hanno interessati a partire dell’anno 2012, anno in cui l’entrata di una legge, ancora oggi poco conosciuta, ha dato speranza ed è stata un’ancora di salvezza a tante aziende e famiglie.
Un intervento massiccio è stato promosso dalla ns. Associazione, dando un supporto, oltre che tecnico/legale sotto il profilo  procedurale, anche psichico a sostegno delle gravi realtà in cui hanno visto protagonisti tante famiglie e aziende.
Le norme a cui facciamo riferimento riguardano la Legge n. 03 del 2012, c.d “ Legge antisuicidio”successivamente modificata dal D.L. 179/2012. Si tratta di una legge ben articolata e non di semplice approccio, la nostra Associazione con molto interesse ha cercato a tutt’oggi di farla valere, venendo in soccorso ai tanti soggetti che si sono a noi presentati, hanno interessato sia aziende, professionisti, che singoli cittadini, i quali, grazie alle norme e ai presupposti di fattibilità si sono visti cambiare la propria vita positivamente.
Iniziamo adesso a descrivere nello specifico come ci si può avvalere di questa legge e come finalmente può essere possibile, grazie all’intervento di un Giudice, risolvere il proprio stato di sovraindebitamento.
In molti casi affrontati, abbiamo potuto notare che è possibile trovarsi in uno stato di sovraindebitamento senza neppure accorgersi, basti pensare le tante cause che possono indurci ad una sofferenza nei pagamenti, possono essere tanti gli imprevisti che possono capitare durante la vita, una malattia inaspettata, una necessità di liquidi per ristrutturazione, la perdita di lavoro, e tanti altri.
Riferendoci ad una normale famiglia di mono reddito, con vincoli assunti di pagamento, tipo, un mutuo, una cessione del quinto, magari per pagare il proprio dentista e/o per l’acquisto di una autovettura, il caro vita, le tasse, i tributi, ebbene, in questi casi la possibilità di trovarsi di fronte ad una montagna di debiti è molto frequente, in pratica succede che le obbligazioni in passato assunte, non  possono più essere assolti, la conseguenza, pertanto, è quella di ritrovarsi difronte un muro. Nel caso di specie, quindi, ebbene sapere che le Banche mutuanti per esempio, come anche i debiti con il fisco, per via del privilegio assunto dallo stato, possono  iniziare l’iter di esproprio dei beni senza passare dal Tribunale, come invece succede per i crediti di altro genere, in pratica i loro titoli sono immediatamente resi esecutivi.
Il caso più importante è senza dubbio la salvaguardia della casa in cui il soggetto debitore vi dimora, il  mancato pagamento del mutuo e quindi intervenuta la decadenza del beneficio del termine, può dare il via alla procedura esecutiva e la banca può provvedere in termini molto brevi, come  oggi più che mai, all’esproprio forzato dell’immobile.
Notificato l’atto di precetto al mutuatario, infatti, la banca fissa il termine di 10 giorni entro il quale lo stesso, dovrà effettuare il pagamento dell’intera somma dovuta, un’assurda situazione, che ovviamente non potrà mai essere posta in atto dal debitore. Pertanto, questi sono i casi in cui sarà possibile avvalersi della sopracitata legge. Il consiglio che diamo sempre però, è quello di intervenire molto tempo prima che ciò accada e di non aspettare mai il ricevimento dell’atto di precetto.
Entrando nel merito della funzionalità della Legge, quindi riconosciuti tutti i presupposti validi per usufruirne, il debitore, con l’ausilio di un professionista incaricato dal Giudice o da un organo esterno OCC può attivare a mezzo del proprio legale di fiducia la richiesta al Giudice presso la circoscrizione del Tribunale del luogo in cui vive.
La formazione del Piano del Consumatore è la parte più incisiva, infatti, è parte fondamentale, in quanto, proprio da questo, parte ogni possibilità di riuscita, che è da intendersi ai sensi dell’art. 6 comma 2 lett b l.3/2012 come “ il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.
La valutazione, poi, è molto fondamentale, ogni dato dovrà essere valutato e portato in esame, l’ammontare attivo e quello passivo deve essere ben descritto e documentato, il tutto, dovrà essere portato al giudice in prima  udienza per la valutazione e quindi, per l’emissione del decreto che stabilirà, esaminati tutti gli atti del piano, l’intervento da assumere con l’esdebitazione dei debiti.
Le condizioni di ammissibilità necessari per accedere a tutte le procedure previste dalla legge 3/2012 sono quelli:

  • di non essere soggetto a procedure concorsuali e l’aver fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale, previsti dall’art. 7 comma 2 lett a) e d)
  • non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a uno dei procedimenti previsti dalla legge 3/2012 (art. 7 comma 2 lett. b)
  • non aver subito un provvedimento di diniego o di risoluzione di un precedente piano (art. 7 comma 2 lett. c).

Un altro elemento importante è caratterizzato da una valutazione discrezionale del giudice sulla sua esistenza, è la cosiddetta meritevolezza, ossia, per dirla con le parole in forza all’art. 12 bis che lo prevede “quando il giudice esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”.
Un aspetto da tenere bene in mente, è indubbiamente la norma cardine che regola questo tipo di procedimento ed è riferito nell’art. 7 della legge 3/2012 al comma primo nella parte in cui dispone che “ È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”.
In molti Tribunali i Giudici delegati intervenuti alle procedure di sovraindebitamento hanno emesso decreti veramente ammirevoli, ci siamo trovati difronte a casi in cui l’abbattimento dei debiti è stato pari quasi all’ 80% e la restante parte è stata stabilita e posta in pagamento in comode rate di 60 mesi.
La parte più importante di questa procedura è indubbiamente la revoca degli atti esecutivi messi in atto dalla Banca mutuante, senza la quale la casa sarebbe inesorabilmente venduta all’asta e al debitore non resterebbe altro che vedersi portata via la casa.
E’ possibile, riferendoci alle procedure già in atto di esecuzione, che valutati tutti i presupposti di accoglimento, il Giudice può sospendere l’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento fino al decreto di trasferimento, il Giudice, in pratica, può bloccare un’azione esecutiva anche dopo l’avvenuta aggiudicazione e restituire il bene al debitore, laddove poi omologhi il piano, il rischio è alto, in quanto può verificarsi, visto i tempi lunghi che occorrono per espletare ed elaborare tutta la documentazione per il piano, che il decreto di trasferimento giunga prima che il giudice possa sospendere la procedura ritenendo il piano omologabile.
Restando fermi a tutto quanto sopra detto, raccomandiamo sempre, tutti coloro che avessero bisogno e versassero in uno stato di sovraindebitamento, di procedere tempestivamente all’esamina dei relativi documenti necessari per la predisposizione della proposta del Piano del Consumatore.  Avvalersi nei modi e nei termini per far fronte alla corretta formazione del Piano e svolgere al più presto la procedura del sovraindebitamento.

La nostra Associazione è a disposizione per tutti coloro avessero necessità e bisogno di verificare il loro stato di sovraindebitamento e per valutare ogni  presupposto idoneo per avvalersi della suddetta procedura dettata dalla Legge antisuicidio.

 

 

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