Nuova edizione de L’Inchiesta Sicilia – fondata nel Luglio del 1996 da un gruppo di giornalisti indipendenti

Nuove regole sulla prescrizione bollette di luce, gas e acqua

Le nuove regole sulla prescrizione delle bollette di luce acqua e gas e come ci si può difendere dalle richieste di pagamento rientranti nelle nuovi disposizioni di legge...

di Redazione

Le nuove regole sulla prescrizione bollette di luce, gas e acqua a partire dal 1° Gennaio 2018 in Sicilia

 

di  Associazione Europea Consumatori Indipendenti – Regione Sicilia

L’argomento che affronteremo oggi riguarda il pagamento delle bollette relative ai servizi di luce, gas e acqua, vedremo quali sono le nuove regole introdotte e come ci si può difendere dalle richieste di pagamento prescritti rientranti nelle nuovi disposizioni di legge.
Con la Legge di Bilancio n. 205 del 27 dicembre 2018, G.U. n. 302 del 29.12.2017 Suppl. Ordinario n. 62 una buona norma ha stabilito i nuovi termini prescrizionali delle bollette, in pratica le compagnie di luce, gas e acqua non avranno più diritto a richiedere agli utenti il pagamento di bollette pregressi trascorsi due anni dal loro effettivo consumo ordinario e/o dal loro relativo conguaglio, in buona sostanza sono cambiati i termini di prescrizione, da cinque passano a due anni.
Su questa materia ci siamo interessati per anni e abbiamo sempre sostenuto, che le mancanze di letture a cadenza regolare, di competenza esclusiva dei gestori, hanno creato da sempre molteplici disagi a danno di molti consumatori. Infatti, come ormai è noto, a causa di tale inadempienza, gli utenti sono stati bombardati da bollette con importi da capogiro e questi casi, purtroppo, sono sempre stati tanti e molto frequenti.
Sulla base di tale principio, resta comunque da considerare che l’obbligo di parametrare i pagamenti dei servizi idrici, gas e luce, deve esclusivamente riguardare l’utilizzo effettivo del bene, non può ritenersi legittima la determinazione dei canoni operata sulla semplice presunzione che una determinata quantità di acqua o di gas e di luce sia stata uniformemente consumata nell’arco di un determinato tempo. In altri termini, il principio secondo il quale l’utente deve pagare i beni effettivamente consumati, si identifica anche nell’onere del gestore di individuare per ogni singola tariffa applicata, la corrispondente quantità realmente erogata.
Appare del tutto non trascurabile, anche in assenza di autolettura, ovvero senza che questa sia un’incombenza da parte del consumatore, che il gestore resta l’unico obbligato ad espletare ogni attività necessaria al fine di adeguare i costi del servizio ai consumi effettivi. Peraltro, il rispetto dei generali principi di correttezza e buona fede contrattuale, impone che le operazioni di lettura dei misuratori e di fatturazione di conguaglio, debbano avvenire nel rispetto delle scadenze indicate nelle varie Carta dei Servizi adottate dai gestori, e comunque in maniera non eccessivamente gravosa per il consumatore (delibera 218/2016/R/idr).
Come sancito dal Codice del Consumo, il ritardo derivante da mancate letture per prolungati periodi non è addebitabile ai consumatori. In Pratica la responsabilità dei conguagli non può interessare l’utente bensì il fornitore del servizio.
Fermo restando a quanto detto, una svolta importante è stata assunta dal governo a favore dei consumatori, quindi, a partire dal 1° gennaio 2018 i gestori di servizi non possono più richiedere pagamenti oltre due anni e quindi, nel caso si ricevesse una bolletta con richieste di pagamento relativi a periodi oltre i due anni sarebbe bene contestarla immediatamente eccependo l’intervenuta prescrizione dei termini in riferimento alla succitata norma.
E’ chiaro che questo vale solamente per le richieste intervenute a partire dal 1° gennaio 2018, non possono essere considerate tali le bollette ricevute alla data anteriore.
Il governo, per così dire con questa manovra, ha inteso tutelare gli utenti dalle richieste di pagamento che, spesso, intervenivano da calcoli di svariati anni di distanza rispetto all’anno di gestione.
E bene ricordare, però, che la prescrizione delle bollette, opera solamente per quanto riguarda le utenze di luce, gas e acqua, non rientrano le bollette del telefono che per quest’ultime rimane invariata la prescrizione quinquennale.
E’ ovviamente scontato che per rilevare la prescrizione, ovvero per farla valere, l’utente dovrà essere certo che nell’arco dei due anni intercorsi tra i consumi e il ricevimento della raccomandata a.r, o anche a mezzo ricevimento Pec, non abbia ricevuto notifiche che abbiamo interrotto la prescrizione. Difatti l’invio della diffida comporterebbe l’interruzione della prescrizione e il decorso del termine ricomincerebbe da capo.
Un altro aspetto importante, riguarda la notifica della diffida, la data da considerare esatta per fare valere la prescrizione, è quella del ricevimento dell’effettiva notifica e non quella della consegna della lettera alle Poste da parte dei gestori.
Nel caso dunque di ricevimento di pagamenti relativi a consumi ordinari o conguagli risalenti a conteggi più di due anni, la cosa da fare è quella di inviare al gestore una lettera raccomandata a.r.in cui si eccepisce la prescrizione dei termini.
Con questo criterio, le aziende avranno adesso solamente due anni di tempo per allineare quanto pagato dall’utente e calcolare il consumo effettivo rilevato dal contatore. In questo modo, non ci dovrebbero più essere bollette esorbitanti di conguagli.

La riforma intervenuta, si applica non solo agli utenti domestici ma anche alle mini imprese e professionisti, come definiti dall’art. 3 comma 1, del Codice del Consumo.

 

 

Condividi l'articolo:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.