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Doppia paternità derivante da provvedimento straniero

Al vaglio delle S.U. il riconoscimento della doppia paternità derivante da provvedimento straniero...

di Redazione

Al vaglio delle S.U. il riconoscimento della doppia paternità derivante da provvedimento straniero

 

Avv. Giovanni Parisi

Con ordinanza n. 4382 del 22 febbraio 2018, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite per la rilevanza di plurime questioni giuridiche sottese alla pronuncia relativa all’efficacia, nell’ordinamento interno, di un provvedimento giurisdizionale straniero di riconoscimento della doppia genitorialità ad una coppia omoaffettiva maschile, unita in matrimonio nello Stato estero.
Una coppia omosessuale ricorreva alla Corte d’appello di Trento ai sensi di cui all’art. 67, legge n. 218/1995 (Legge di Diritto Internazionale Privato), al fine di ottenere il riconoscimento, nell’ordinamento Italiano, del provvedimento straniero che li aveva dichiarati entrambi padri di due figli minorenni, nati in territorio canadese da procreazione medicalmente assistita. In particolare, gli istanti avevano fatto ricorso ad una procedura di fecondazione eterologa, giovandosi di una donna donatrice di ovociti e di altra donna disposta a sostenere la gravidanza per altri. In tale ipotesi, la legge canadese consente a coppie dello stesso genere di diventare genitori secondo il metodo di “gestazione per altri”, che non riconosce alla gestante lo status genitoriale.
Il ricorso ex art. 67, legge n. 218/1995, era stato incardinato dalla coppia in forza del diniego da parte dell’Ufficiale di Stato Civile del Comune italiano, di trascrivere all’atto di nascita dei minori la genitorialità dei due padri, nonostante ciò fosse stato ordinato dalla Superior Court of Justice dell’Ontario che aveva precedentemente riconosciuto la duplice paternità. Riteneva viceversa l’Ufficiale di Stato Civile italiano, contraria all’ordine pubblico una siffatta trascrizione, poiché secondo la normativa vigente, i genitori devono essere necessariamente di genere diverso.
La Corte d’appello accoglieva il ricorso della coppia, ritenendo che il provvedimento straniero fosse compatibile con l’ordine pubblico interno, il quale – secondo il chiarimento della S.C. con sentenza n. 19599/2016 – si individua esclusivamente nei principi supremi e fondamentali della Costituzione. Nella specie, la ragione della riconoscibilità del provvedimento straniero nell’ordinamento Italiano risiedeva nella esigenza di tutela del diritto fondamentale del minore di conservare lo status di figlio anche del secondo padre, qualificato tale nel provvedimento canadese, indipendentemente dal legame strettamente biologico; viceversa, il mancato riconoscimento avrebbe comportato un pregiudizio per tutti i soggetti in causa e la perdita della identità familiare formatasi all’estero.
Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello, denunciando, tra gli altri motivi, la contrarietà all’ordine pubblico interno del provvedimento straniero in oggetto, che pertanto non avrebbe potuto essere riconosciuto in Italia. In particolare, veniva contestata la conformità ai principi generali del nostro ordinamento dell’affermazione di una genitorialità in capo a persone dello stesso sesso, e che a ciò si possa pervenire “per via giudiziaria”; invero, tale inammissibile soluzione, a parere del P.G., oltre a contrastare con i principi cardine della Costituzione, avrebbe provocato un indebito scardinamento dell’intero sistema del diritto di famiglia italiano, aggirando in tal modo la riserva di legge in materia. Peraltro, continuava il P.G., il concetto di “ordine pubblico interno” richiamerebbe, oltre ai principi costituzionali (tra cui gli artt. 30 e 31), altresì i fondamentali istituti giuridici contemplati nella legislazione ordinaria da cui trarre i “cardini della struttura etica, sociale ed economica della comunità nazionale e della sua inconfondibile fisionomia”.
Sulla scorta di tali profili, dunque, integrati altresì dalla denuncia interposta con controricorso dal Ministero dell’Interno, di assoluta carenza di potere giurisdizionale della Corte d’appello per invasione della sfera di attribuzioni del legislatore, si è ritenuto necessario un intervento delle Sezioni Unite sull’argomento, che faccia chiarezza anzitutto sulla interpretazione “aggiornata” da attribuire al concetto di “ordine pubblico interno”, previsto dalla legge di Diritto Internazionale Privato quale limite anche ai fini della riconoscibilità nell’ordinamento italiano dei provvedimenti stranieri; conseguentemente, le Sezioni Unite saranno chiamate altresì a vagliare la corrispondenza della doppia paternità (o maternità) omoaffettiva, già consentita e disciplinata in molti Stati europei ed extraeuropei, con i principi fondamentali del nostro ordinamento; infine, è demandato all’Adunanza Plenaria della Cassazione di definire l’annoso problema inerente i limiti del potere giurisdizionale che in determinate materie (come ad esempio nel Diritto di Famiglia), tende a sostituirsi ad un legislatore nazionale che non è in grado di rimanere al passo con i tempi, specie effettuando un inevitabile raffronto con gli ordinamenti esteri.

 

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