Nuova edizione de L’Inchiesta Sicilia – fondata nel Luglio del 1996 da un gruppo di giornalisti indipendenti

Promessa di matrimonio: è sempre ammesso il “ripensamento”

Promessa di matrimonio: la sposa può chiedere il risarcimento del danno morale da lei patito se mollata all'altare a distanza di pochi giorni dal matrimonio?

di Dario Coglitore

Promessa di matrimonio. A distanza di  pochi giorni dalle nozze il promesso sposo comunica di aver cambiato idea. La sposa “mollata all’altare” può chiedere che il “fedifrago” venga condannato al risarcimento del danno morale da lei patito?

 

Avv. Dario Coglitore 

Assolutamente no. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito l’orientamento secondo il quale la volontà di sposarsi è fino all’ultimo istante è ritrattabile  sicché  nessuno può essere costretto a convolare a nozze.
Il c.d. “ripensamento” è espressione del diritto fondamentale della libertà di contrarre matrimonio e mai potrà integrare condotta antigiuridica e suscettibile, come tale, di generare responsabilità.
La rottura della promessa di matrimonio, tuttavia, se è fatta senza “giusto motivo” dopo le pubblicazioni, non può qualificarsi come comportamento lecito perché con essa si viene meno alla parola data e si lede l’affidamento creato nell’altro partner. Così stabilisce l’art. 81 c.c.
Attenzione però. Occorre distinguere la promessa di matrimonio “semplice”, che consiste sostanzialmente in una dichiarazione di volersi frequentare con l’obiettivo di sposarsi dalla quella “qualificata” trasfusa in un atto pubblico o in scrittura privata, ovvero risultante dalla richiesta delle pubblicazioni.
Entrambe impegnano a contrarre matrimonio ma, se la prima, in caso di ripensamento, vincola esclusivamente alla restituzione dei doni fatti in vista del matrimonio (art. 80 c.c.), la seconda, in assenza di un “giusto motivo”, obbliga il promesso sposo al risarcimento dei danni per le spese fatte e per le obbligazioni contratte in vista del matrimonio, purché naturalmente queste risultino corrispondenti alla condizione delle parti (art. 81 c.c.).

Ma cosa deve intendersi per giusto motivo ?
Non si disconosce che nella, pur non vasta e certamente non recente, casistica giurisprudenziale un’ipotesi integrante giusto motivo di rottura della promessa di matrimonio è costituita dalla persistente mancanza di una stabile occupazione.
Tuttavia, una tale circostanza può rilevare se, l’impegno di contrarre matrimonio sia stato subordinato al conseguimento di un’occupazione stabile e definitiva ovvero se la situazione lavorativa del promittente fosse diversa al momento della promessa rispetto a quella posta a base del rifiuto, tanto che, se questa fosse stata conosciuta all’epoca, la promessa non sarebbe stata prestata. (Cfr. Tribunale Reggio Calabria, sez. II, 12/08/2003).
E’, invece, immotivato il rifiuto di contrarre matrimonio di un fidanzato che, pochi giorni prima della cerimonia, ha trovato meri pretesti per litigare con la promessa sposa, così da provocare artatamente – all’ultimo momento, nonostante aver maturato da tempo la decisione di rompere il fidanzamento – delle violente discussioni che sono sfociate, appunto, nelle mancate nozze (Cfr. Tribunale di Bari, Sez. I, sentenza 28/09/2006).
La promessa di matrimonio non è  infatti un contratto e neppure costituisce un vincolo giuridico tra le parti.
L’obbligazione derivante dalla promessa di matrimonio non comporta, in caso di recesso, anche senza giusto motivo, la configurabilità di un illecito extracontrattuale e neppure giustifica l’inquadramento della fattispecie nell’ambito della responsabilità contrattuale o precontrattuale.
Avremo semmai una responsabilità da atto lecito che pone a carico di chi recede senza giusto motivo l’obbligo di rimborsare alla controparte unicamente  le spese fatte in vista del matrimonio ossia quelle spese e obbligazioni che siano direttamente funzionali al progettato matrimonio  e proporzionate, per la loro entità, alla posizione o alla potenzialità economica dei fidanzati.

Per la Suprema Corte non sono risarcibili altre voci di danno patrimoniale e, tanto meno, i pretesi danni morali e psicologici conseguenti alla mancata celebrazione del matrimonio.
L’ interesse non patrimoniale, degli affetti e dei diritti della persona del promesso sposo incolpevole, che sarebbero anche costituzionalmente protetti e che risulterebbero lesi dalla rottura della promessa, è “irrilevante e non congruente con la disciplina giuridica della materia, poiché tralascia il presupposto ineliminabile per poter attribuire rilevanza ai suddetti diritti e interessi: cioè l’assoggettamento della promessa di matrimonio e del suo inadempimento ai principi generali in tema di responsabilità, contrattuale od extracontrattuale, anziché ai soli effetti espressamente previsti dall’art. 81 c.c.” (Cfr. Cassazione civile, sez. VI, 2 gennaio 2012, n. 9).
Nell’ipotesi in cui non sussistano né spese, né obbligazioni, oppure se, pur esistenti, non sia individuabile alcun danno, “il meccanismo risarcitorio previsto dalla norma non esplica funzione alcuna e non rileva ugualmente a nessun altro effetto l’esistenza dei presupposti indicati dalla disposizione normativa dell’art. 81 c.c.”.
La legge in definitiva vuole salvaguardare fino all’ultimo la piena ed assoluta libertà di ognuno di contrarre o non contrarre le nozze e, pertanto, l’illecito consistente nel recesso senza giustificato motivo non è assoggettato né ai principi generali in tema di responsabilità civile, contrattuale o extracontrattuale, né alla piena responsabilità risarcitoria che da tali principi consegue, poiché un tale regime potrebbe tradursi in una forma di indiretta pressione sul fidanzato nel senso dell’accettazione “forzata” di un legame intimamente non voluto.  
L’esigenza, quindi, di tutelare il libero ed incondizionato “diritto di ripensamento” è talmente forte da sacrificare la posizione, seppur riconosciuta dall’ordinamento, dell’altro che avrebbe invece interesse a contrarre. Ragionando diversamente, si è fatto notare, il matrimonio scadrebbe al rango di un contratto “definitivo” rispetto al “preliminare” costituito dalla promessa, mentre è solo sull’atto di matrimonio che si fonda quella “società naturale” (famiglia) che è tutelata dalla Costituzione.

 

 

 

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