Nuova edizione de L’Inchiesta Sicilia – fondata nel Luglio del 1996 da un gruppo di giornalisti indipendenti

Riscossione: accesso agli atti per conoscere i debiti

Conoscere l'ammontare del proprio debito, controllarne la regolarità, la notifica, le date, la prescrizione e come eventualmente sanare tale posizione debitoria...

di Redazione

Il rilascio delle copie conforme all’originale sia delle cartelle di pagamento relative al proprio ruolo come anche le notifiche effettuate unitamente alle corrispondenti relate di notifiche, sono per il contribuente necessari per comprendere bene e conoscere l’ammontare del proprio debito, controllarne la regolarità, la notifica, le date, la prescrizione e per ultimo, come eventualmente sanare tale posizione debitoria

 

di  Associazione Europea Consumatori Indipendenti

A volte, nonostante la difficoltà di arrivare a fine mese, ci riferiamo ai tanti pensionati che vivono con pensioni minime, i quali, malgrado la difficoltà economica, pagano regolarmente tutte le tasse, anzi, assolvono anche in anticipo i pagamenti, sia per stare tranquilli che per la propria incapacità di trovarsi in difetto.
Ma ciò non basta, infatti ci si può trovare più tardi a fare sempre i conti con qualche cartella esattoriale, in forza della quale a causa di un mancato pagamento, magari solamente per dimenticanza ci si può trovare a subire un fermo amministrativo o addirittura un pignoramento.
Eppure, come spesso ci capita di sentire, a dover pagare le conseguenze è sempre la povera gente. E facile dimenticare di pagare un bollo auto o qualche tributo comunali, quale, Tari, Imu, Tasi, Imposta di registrazione, ecc. ma ciò non comporta una scusa, infatti il verificarsi di tale circostanze può comportare per contribuente distratto, un vero incubo.
Accade molto spesso, per vizi, ovvero, difetti di notifica o magari per assenza del destinatario, che la cartella non giunge regolamente al contribuente, e quindi, l’ignaro soggetto non conoscendo effettivamente il debito si trova conseguentemente in difetto, e pertanto, dovrà necessariamente prima o poi fare i conti con il fisco.
In questi casi, il nostro consiglio è quello di chiedere al fisco il rilascio di copia conforme all’originale delle cartelle di pagamento relative al proprio ruolo ex art. 49 del D.P.R. 602/73 così come notificate, unitamente alle corrispondenti relate di notifica. Nei casi in cui ci sia un mancato riscontro da parte dell’Ente “Agente della Riscossione” ovvero, un diniego maturato per silentium ravvisandosi un implicito provvedimento di rigetto -rifiuto, sarà recassario in questi casi intraprendere un’azione volta all’annullamento del diniego maturato da parte dell’Ente e richiedere, pertanto, la condanna dell’Ente intimato agli adempimenti consequenziali.
Nello specifico ebbene stare bene attenti, la domanda di accesso agli atti deve contenere tutti i riferimenti soggettivi, oggettivi e temporali, le cartelle devono risultare nell’estratto di ruolo alla data dell’istanza, ciò necessario per identificare gli atti richiesti, in pratica, la domanda deve contenere tutti gli elementi necessari che consentono all’Agente di Riscossione di individuare i documenti richiesti (cfr. D.P.R. n. 184 del 2006).
Attraverso l’estratto di ruolo, che com’è noto è un atto interno all’amministrazione che riproduce una parte del ruolo, è infatti possibile risalire alla posizione debitoria del singolo contribuente ad una certa data e, dunque, alle cartelle esattoriali che a questo si riferiscono. La questione ovviamente, non pare possa revocarsi in dubbio la sussistenza di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” (art. 22 della legge n. 241 del 1990). 

Sul punto la giurisprudenza ha evidenziato che l’interesse dei contribuenti all’ostensione degli atti propedeutici a procedure di riscossione è riconosciuto anche in via legislativa, mediante la previsione di obblighi in capo al concessionario per la riscossione.

Invero, l’art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in tema di riscossione delle imposte sul reddito, recita: “Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso del ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione. 

Le disposizioni sul diritto di accesso risultano pertanto di maggiore definizione e speciali rispetto alla disciplina generale del procedimento amministrativo in quanto, in questo caso, la valutazione sulla sussistenza di un interesse all’esibizione è fatta direttamente dalla legge, e non va più svolta caso per caso. A maggior ragione, quindi, la richiesta del contribuente non può mai essere valutata sotto il profilo della meritevolezza soggettiva da parte del concessionario obbligato ex lege alla custodia ed all’esibizione. 
E’ noto che, la copia della cartella di pagamento costituisce strumento utile alla tutela giurisdizionale delle ragioni dei contribuenti e che l’Agente di Riscossione non ha quindi alcuna legittimazione a sindacare le scelte difensive eventualmente operate dal singolo ricorrente (Cons. Stato Sez. IV, 30 novembre 2009, n. 7486).

Come sempre ripetiamo, intervenire è sempre cosa giusta, tutelare e fare valere i propri diritti è fondamentale e non bisogna mai soccombere quando si ritiene di essere nel giusto. La nostra sede A.E.C.I. Regione Sicilia è a fianco dei CONSUMATORI. Potete chiamare, scrivere o venirci a trovare per ricevere assistenza e consulenza gratuita.

 

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