La sentenza di Cassazione n. 11410 del 30 aprile 2019, ha precisato che le cartelle esattoriali contenenti anche il bollo auto notificate dal 2000 fino al 2010, rimaste ancora da pagare, rientravano nel Decreto “Pace Fiscale,” pertanto, è stato determinato lo stralcio, ovvero, la cancellazione del debito risultante in cartella, il cui importo non superava i 1.000 euro.
In virtù di questa sentenza, il fisco ha provveduto d’ufficio alla cancellazione di tutte le cartelle, che rientravano nel dettaglio sopra indicato, il tutto, nel rispetto di quanto era stato sentenziato. Per avere ovviamente contezza, il contribuente può verificare la propria posizione debitoria all’interno dell’area riservata presso l’Agente di Riscossione.
Riferendoci alla tassa automobilistica, parleremo oggi di una novità, che già è stata messa in atto da alcune regioni come Lazio Puglia e Lombardia. Si tratta di una cooperazione tra regione e l’Automobile Club d’Italia, la cui collaborazione da’ seguito all’attivazione di una procedura in ossequio al disposto dell’art. 96 del Codice della Strada – Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica “Nuovo codice della strada”, decreto lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.”
Riportiamo il dispositivo dell’art. 96 CdS che recita;
“Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, l’ente impositore, anche per il tramite del soggetto cui è affidata la riscossione, qualora accerti il mancato pagamento delle stesse per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario l’avviso dell’avvio del procedimento e, in assenza di giustificato motivo, ove non sia dimostrato l’effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione d’ufficio dall’archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A.. Il predetto ufficio provvede al ritiro delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia.”
Per meglio chiarire il concetto, le regioni, al fine di migliorare la qualità del proprio archivio tributario, in ottemperanza ai principi di equità fiscale e lotta all’evasione, hanno deciso di avviare le procedure di radiazione d’ufficio previste dall’enunciato articolo 96 a seguito dell’omesso pagamento della tassa auto per un triennio.
Tutto questo, avverrà a seguito dei controlli presso gli archivi tributari e presso gli archivi del P.R.A, pertanto in assenza di movimentazioni di archivio che possono riguardare, trasferimenti di proprietà, provvedimenti giudiziari, perdite di possesso, o di mancati pagamenti della tassa auto per un triennio, e comunque per tutte le posizioni irregolari, verrà inviata una comunicazione ai contribuenti interessati denominata “Avviso di Radiazione”.
Cosa comporta la ricezione di tale comunicazione?
Se un contribuente ha ricevuto un “Avviso di radiazione” ed ha interesse a far permanere giuridicamente attivo ed in circolazione il veicolo, dovrà effettuare necessariamente i pagamenti dovuti e/o presentare la documentazione idonea indicante le motivazioni per i quali non ha provveduto al pagamento del bollo auto, quali: vendita del veicolo, rottamazione, diritto all’esenzione, perdita di possesso per provvedimento attuato dalla Pubblica Amministrazione, comunque, ogni evento idoneo che possa aver dato luogo il mancato pagamento del bollo auto, fermo restando l’obbligo della regolare trascrizione ed annotazione al PRA ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale.
Inoltre, secondo quanto disposto dal comma 7 dell’articolo 93 del CdS nel caso in cui il contribuente circolasse col veicolo radiato dal PRA, il rischio sarebbe una sanzione amministrativa che parte da un minimo di € 431,00 fino ad un massimo di € 1.734,00, accompagnata alla confisca del veicolo.
Qualora il contribuente interessato, non fosse in grado di dimostrare il possesso di uno dei requisiti richiesti e non desiderasse radiare d’ufficio il veicolo oggetto della comunicazione, avrà comunque la possibilità di interrompere la procedura di radiazione regolarizzando la propria posizione tributaria, versando integralmente le somme ancora dovute, con la facoltà di presentare, comunque, apposita istanza di opposizione debitamente compilata, sottoscritta e corredata dalla relativa documentazione.
Ebbene sapere, tuttavia, che in assenza di contestazione ed in tutti i casi in cui la documentazione prodotta risultasse insufficiente, il provvedimento di radiazione diverrà esecutivo e sarà formalizzato con l’annotazione negli archivi del PRA.
Nel caso che precede, è facoltà di ogni contribuente, svolgere le proprie difese inviando in tanto delle memorie difensive, che in ogni caso non interrompono né sospendono il termine per la proposizione del ricorso e successivamente, avverso tale provvedimento di cancellazione può benissimo presentare ricorso entro 30 giorni dalla data dell’avvenuta notifica. Il ricorso dovrà essere intestato al Ministero dell’Economia e delle Finanze e da inviare a mezzo di raccomandata A/R e/o Posta certificata alla Regione di competenza.
Ricordiamo, ai soggetti coinvolti, sempre riferendoci al bollo auto, di tenere bene in mente la prescrizione dei termini.
In merito ricordiamo che la Corte di Cassazione n. 3658/2007 ha stabilito che l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Alla luce di quanto detto e argomentato, tale procedura allo stato attuale non interessa la Regione Sicilia, ma è pur vero, comunque, che non possiamo nemmeno escludere che in un prossimo e breve futuro, coinvolgerà anche i siciliani.
*Avv. Agostino Curiale, Presidente A.E.C.I.
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