Le sentenze della Corte di Cassazione, n. 27099/2019 e 27101/2019 del 23/10/2019, hanno confermato che il consumatore finale a cui sono state addebitate le addizionali provinciali sul consumo di energia elettrica può agire con l’ordinaria azione di ripetizione di indebito, ossia, per aver pagato quanto non era dovuto. Tale indebito versato può essere richiesto in rimborso entro dieci anni. Nel caso di addebito delle accise al consumatore finale e delle addizionali, quest’ultimo può esercitare l’azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
In diritto
Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all’art. 6, comma 3, del di. n. 511 del 1988 nel testo applicabile ratione temporis, sono dovute, al pari delle accise, dal fornitore al momento della fornitura dell’energia elettrica al consumatore finale e, nel caso di pagamento indebito, unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 504 del 1995 e dell’art. 29, comma 2, della I. n. 428 del 1990 è il fornitore.
Il consumatore finale
Al riguardo invece, il consumatore finale dell’energia elettrica, nel caso in cui sono state addebitate le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all’art. 6, comma 3, del d.l. n. 511 del 1988, di cui sopra, da parte del fornitore, può agire nei confronti di quest’ultimo con l’ordinaria azione di ripetizione di indebito e, solo nel caso in cui tale azione si riveli impossibile o eccessivamente difficile con riferimento alla situazione in cui si trova il fornitore, può eccezionalmente chiedere il rimborso nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività e previa allegazione e dimostrazione delle circostanze di fatto che giustificano tale legittimazione straordinaria.
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*Agostino Curiale
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