Con riferimento al D.L. 119/2018 (Decredto Fiscale 2019) convertito con modifica in Legge n. 136 del 2018, il governo nell’ottica di smaltire i carichi fiscali affidati all’agente di riscossione e con l’intento di evitare conseguenti ricorsi tributari, ha introdotto nella manovra fiscale lo stralcio dei debiti. Stralcio, riguardante le cartelle esattoriali per i debiti non superiore ad € 1.000,00 a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Lo stralcio dei debiti per le cartelle fino a 1.000/00 Euro
Tale provvedimento ha interessato tutte le cartelle esattoriali emesse dal fisco e non pagate di importi fino a mille euro. Importi, rientranti nel periodo a partire dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Lo stralcio dei debiti comprendeva come somma totale, sorte capitale, interessi e sanzioni, questi, dovevano però risultare dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione. Per ottenere lo stralcio di tali cartelle, il contribuente non doveva presentare alcuna richiesta. E neppure occuparsi di niente, la procedura di stralcio, invero, doveva essere avviata in automatico a cura del fisco. Fin qui, tutto chiaro. Purtroppo, tale manovra non è stata ben recepita da tutti i contribuenti, i quali, a causa di molte incomprensioni si sono rivolti alla ns. Associazione per richiedere informazioni e assistenza.
I quesiti mossi dall’utenza
I quesiti che sistematicamente ci venivano posti, riguardavano, nella maggior parte dei casi, l’enunciato disposto del 1° comma, dell’art. 4 della succitata legge. Ossia, se la determinazione della soglia limite di € 1.000 era riferita esclusivamente alla sorte capitale dell’imposta, escluse sanzioni e interessi. Inoltre, se il valore da riferirsi alla cartella esattoriale era quello complessivo o al valore dei singoli carichi iscritti a ruolo affidati all’Agente della Riscossione tra il 2000 e 2010. Inoltre c’è da dire, che nel disposto di cui all’art. 4 comma 2, vengono regolarmente stabilite le regole di imputazione delle somme relative ai debiti oggetto di stralcio. Si ricorda, che tale manovra di annullamento delle cartelle, così come previsto, veniva effettuato alla data del 31 dicembre 2018.
Il D.L. n. 34 del 2019
Successivamente con il D.L. n. 34 del 2019, art. 16-quater, convertito con modifica in Legge n. 58 del 2019, ha poi aggiunto che gli Enti creditori preposti, sulla base dell’elenco trasmesso dall’agente della riscossione, dovevano adeguare le proprie scritture contabili entro la data ultima del 31 dicembre 2019. Ciò, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione.
Gli importi interessati
Ebbene ricordare, che l’individuazione dei debiti oggetto di stralcio d’ufficio riguardavano i seguenti importi. Importo sorte capitale importi derivati dagli interessi importi relativi alle sanzioni risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite di valore, pertanto, si riferiva ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Nella norma di legge succitata, non rientravano invece, gli interessi di mora e l’aggio dovuto all’agente della riscossione. Come sopra abbiamo visto, il limite riferito che rientrava nello stralcio, era quello riguardante il singolo carico affidato all’agente di riscossione. Sicché, nell’ambito operativo della norma rientravano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo superiore ad € 1.000,00. Però, il cui singolo carico affidato all’agente della riscossione non superava l’importo di € 1.000,00.
Il carico affidato
Per carico affidato, si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè la somma della sorte capitale, delle sanzioni e degli interessi accessori. Pertanto, ne discende che oggetto del condono risulta il singolo debito e non l’importo complessivo della cartella esattoriale. E’ chiaro, dunque, che l’importo del debito complessivo rientrante in ogni singola partita doveva essere non superiore a € 1.000,00. Il calcolo doveva essere effettuato alla data di entrata in vigore del Decreto, ossia il 24 ottobre 2018.
Un breve riepilogo
Facendo un breve riepilogo, dobbiamo ricordare che lo stralcio dei debiti in automatico ad esclusiva cura del fisco e con effetto al 31 dicembre 2018 comprendeva le cartelle esattoriali oggetto di stralcio dovevano riguardare l’affidamento dall’ente impositore all’agente di riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010. I debiti stralciati dovevano risultare dai singoli carichi affidati all’agente di riscossione alla data del 24 ottobre 2018. L’importo massimo da stralciare, doveva essere massimo di € 1.000,00. Questo comprendeva, quota capitale, quota interessi e quota sanzioni. Per quanto d’interesse e tenuto conto della ripresa di attività da parte del fisco per il recupero dei debiti, scaduta il 15 ottobre 2020, i contribuenti riceveranno nei prossimi giorni le cartelle esattoriali.
Si potrà verificare la propria situazione debitoria
E’ facoltà di ogni contribuente verificare la propria posizione debitoria ancora giacente. Con l’occasione potrà controllare anche i debiti stralciati in automatico rientranti nel disposto della legge di cui sopra.
Ricordiamo che per verificare la propria posizione debitoria, il consumatore in possesso di SPID può accedere personalmente nell’area riservata nel sito dell’Ente di Riscossione Sicilia. Ciò, per quanto riguarda i residenti della Sicilia. Mentre presso il sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione per quanto riguarda i residenti del resto d’Italia.
Agostino Curiale*
La nostra Associazione fa sapere che ha attivato presso la propria sede un organo di controllo. Organo, che avrà il compito di verificare lo stato debitorio attuale del singolo contribuente che ne faccia richiesta.
Sarà possibile richiedere un appuntamento su prenotazione, chiamando ai numeri sotto descritti e/o inviare richiesta scritta a mezzo e-mail.
Il controllo può anche essere da noi seguito online nel rispetto dell’emergenza sanitaria Covid19.