L’infedeltà coniugale, pur costituendo una violazione dell’art. 143 c.c., non sempre giustifica una separazione con addebito.
Il coniuge tradito, infatti, può adire il tribunale per chiedere la separazione con addebito nei confronti del coniuge che ha violato l’obbligo di fedeltà, ma non sempre potrà ottenere la relativa condanna.
In caso di infedeltà, occorrerà verificare che l’adulterio sia stato la condicio sine qua non della crisi matrimoniale. Diversamente, se l’adulterio è successivo alla crisi coniugale, al coniuge infedele non potrà essere addebitata la separazione, così come stabilito dalla Cass. Civ. n. 20256/2006.
Pertanto, se la crisi tra i coniugi esisteva prima del tradimento, si pensi ai coniugi che convivono solo formalmente ma senza avere più alcun legame affettivo, il tribunale non dichiarerà l’addebito in quanto l’infedeltà non costituisce il motivo dell’intollerabilità della convivenza ma solo una conseguenza.
La sola infedeltà coniugale non genera automaticamente l’addebito, ma deve essere stata la causa determinante della separazione.
La Corte di Cassazione
Secondo la Cassazione Civ. n. 16089/2012 “l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale non può giustificare, da sola, una pronuncia di addebito della separazione, qualora una tale condotta sia successiva al verificarsi di un’accertata situazione di intollerabilità della convivenza, si’ da costituire non la causa di detta intollerabilità ma una sua conseguenza”.
Ed in particolare Cass. Civ. n. 1715/2019 ha chiarito che “la persistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto rende irrilevante la successiva inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale ai fini della dichiarazione di addebito della separazione. “
Il nesso di casualità
Per tale ragione, la parte richiedente l’addebito deve dimostrare la condotta e il nesso causale tra la stessa e la disgregazione del rapporto di coppia.La controparte invece avrà interesse a provare che invece la crisi coniugale è sorta antecedentemente alla relazione extraconiugale.
Si tratterà di accertare dunque episodi e fatti precisi che individuino in modo chiaro ed univoco la circostanza. Inoltre, anche l’infedeltà cd “apparente”, ovvero quei comportamenti che pur non costituendo adulterio in senso stretto (ad es. le relazioni platoniche), se dimostrati, sono gravemente ingiuriosi nei confronti dell’altro coniuge, possono essere causa di separazione e di addebito, nel caso in cui comportino una grave offesa all’onorabilità e al decoro del coniuge tradito.
Le conseguenze
La violazione del dovere di fedeltà ha delle conseguenze giuridiche molto “pesanti” per il coniuge ritenuto responsabile, ovvero:
– la pronuncia di addebito della separazione: vale a dire l’attribuzione della colpa per la fine del rapporto coniugale;
– la condanna al risarcimento del danno nei confronti del partner tradito qualora dal comportamento contrario all’obbligo di fedeltà sia scaturita una lesione all’onore ed alla reputazione dell’altro coniuge.
Quali i diritti del “traditore”
Inoltre, il coniuge al quale è stata addebitata la separazione perde il diritto:
– al mantenimento: è possibile, tuttavia, domandare gli alimenti (solo in caso di effettivo bisogno per garantire un minimo di sussistenza).
– all’eredità dell’altro coniuge.
È bene, però, chiarire che durante la fase transitoria della separazione, i coniugi, pur risultando ancora sposati, non sono più tenuti a rispettare il dovere reciproco di fedeltà sicché ciascuno può intrattenere liberamente delle relazioni sentimentali con altre persone, a condizione che non si offenda la dignità del coniuge.
Avv. Dario Coglitore