L’assegno mensile di assistenza, istituito dall’articolo 13 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, è una provvidenza economica concessa ai mutilati e invalidi civili di età compresa tra i 18 e i 65 anni ai quali sia stata riconosciuta una percentuale d’invalidità pari o superiore al 74%.
La riduzione della capacità generica di lavoro viene determinata facendo uso delle Tabelle Ministeriali che prevedono per ogni patologia una percentuale d’invalidità.
Cittadinanza italiana
È inoltre richiesto che i soggetti interessati siano cittadini italiani o dell’Unione europea o cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, e siano residenti in Italia e si trovino in stato di bisogno economico. A tal riguardo il reddito personale del cittadino invalido non deve superare il limite di legge stabilito annualmente con apposito decreto ministeriale e che per il 2021 è di € 4.931,29. La successiva giurisprudenza ha confermato che il reddito di riferimento è solo quello dell’invalido (Cass. ordinanza n. 8535 dell’8.4.2013). Cass. ordinanza n. 13880 del 31.5.2013. Cass. ordinanza n. 14347, del 6.6.2013) e che non va calcolato il reddito della casa di abitazione” (Cass. 5479/2012, 14456/12, 20387/2013, 14026/2016 ).
Assegno ordinario di invalidità
Evidente appare dunque la differenza con l’assegno ordinario di invalidità il quale, sebbene riservato a soggetti con ridotta capacità lavorativa (riduzione a meno di un terzo), può essere richiesto e ottenuto solo ai lavoratori che soddisfino alcuni requisiti di anzianità contributiva. Trattasi pertanto di prestazione di natura previdenziale, non legata al reddito.
Prima del 2007
Fino al 2007 uno dei requisiti per poter beneficiare dell’assegno mensile di assistenza era subordinato alla condizione che il soggetto disabile non fosse collocabile in alcuna attività lavorativa.
Dal 2008 è necessario che il soggetto dichiari di non svolgere attività lavorativa.
Quando non vi incompatibilità tra l’assegno mensile e l’attività lavorativa
Tuttavia, qualora la persona disabile svolga un’attività lavorativa minima, che quindi non comporti il superamento di un reddito personale annuo pari a € 7.500, per lavoro dipendente, o € 4.500 per lavoro autonomo, non vi è incompatibilità tra l’assegno mensile e l’attività lavorativa. Deve segnalarsi come la Corte di Cassazione sia costante nel ritenere che lo svolgimento dell’attività lavorativa, preclude il diritto al beneficio di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971 (cfr. Cass. n. 17388/2018; n. 18926/2019). Con la conseguenza che il mancato svolgimento dell’attività lavorativa deve ritenersi, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale.
Quando l’assegno mensile di assistenza può essere liquidato
L’assegno mensile di assistenza sarà dunque liquidato, solo nel caso in cui risulti l’inattività lavorativa del soggetto beneficiario (vedasi da ultimo messaggio INPS del 14.10.2021) L’assegno mensile di assistenza è incompatibile con le prestazioni simili concesse per cause di servizio, lavoro o guerra. E’ incompatibile con le rendite INAIL (si può scegliere il trattamento più favorevole). Inoltre è incompatibile con altre pensioni di invalidità Inps. L’incompatibilità si sostanzia nella non cumulabilità delle prestazioni. Perdura anche quando le patologie che danno titolo all’assegno di invalidità civile siano diverse da quelle che danno titolo all’altra prestazione (Cass. 3240/2011; Cass. ord. 1079/2015; Cass. 4868/2016).
Come viene stabilito l’importo
L’importo dell’assegno viene stabilito annualmente con apposito decreto e viene corrisposta per 13 mensilità. Per l’anno 2021 l’importo mensile della prestazione è di € 287,09. La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o da diversa decorrenza indicata nel verbale medico. Al compimento del 65° anno di età, l’assegno mensile si trasforma in assegno sociale con conseguente adeguamento dell’importo. Ferma restando l’applicazione dei requisiti economici prescritti per l’assegno mensile (tetto di reddito del solo invalido). Questi sono più favorevoli di quelli previsti per l’assegno sociale (i quali computano anche il reddito del coniuge).
Dichiarazione di responsabilità
Ogni anno coloro che percepiscono l’assegno mensile di assistenza devono presentare una dichiarazione di responsabilità. Dichiarazione relativa al mantenimento dei requisiti previsti per beneficiare della provvidenza economica.