L’indennità di accompagnamento è un contributo economico erogato dall’INPS ai soggetti invalidi o mutilati. Soggetti, però, cui è riconosciuta una condizione di non autosufficienza. In particolare, di cui è accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore. E/o l’incapacità di compiere i principali atti di vita quotidiana autonomamente, senza assistenza continua.
Condizioni fisiche
Secondo un costante orientamento della Suprema Corte: “il diritto all’indennità di accompagnamento sussiste ogniqualvolta la condizione fisica dell’invalido comporti un difetto di autosufficienza determinato dalla deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata nello spazio e nel tempo. Tale da essere fonte di grave pericolo incombente, in ragione della concreta possibilità di caduta dello stesso, tale da giustificare il permanente aiuto di un accompagnatore ” (Cass. Civ. Sent. n. 3228/1999). Ed ancora, si intende sussistente il diritto alla indennità di accompagnamento, “anche quando il soggetto invalido, pur in grado di compiere gli atti quotidiani della vita come lavarsi, nutrirsi e muoversi autonomamente, seppure a fatica, nella propria abitazione, sia stato accertato che si trovi nell’impossibilità ad uscire e camminare autonomamente per strada ” (Cass. Civ. Sent. n.8060/2004).
Destinatari
Ne sono dunque destinatari tutti i soggetti che, a prescindere sia dall’età anagrafica sia dalla propria situazione reddituale, versino in accertate condizioni di minorazione psico-fisica. Vediamo altre persone che possono ricevere l’indennità. I rifugiati politici in possesso dell’attestato rilasciato dalla Commissione Paritetica di eleggibilità, ai sensi dell’art. 23 della Convenzione di Ginevra del 22 aprile 1954. Gli apolidi che risiedono regolarmente sul territorio italiano ai sensi dell’art. 23 della Legge 306/62 di ratifica della Convenzione di New York del 28 settembre 1954. I cittadini della Repubblica di San Marino a norma dell’art. 41 della Convenzione di amicizia tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino del 6 giugno 1939.
L’indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa. E’ invece incompatibile con: -l’indennità di frequenza. -Analoghe indennità per causa di guerra, di lavoro o di servizio, fermo restando il diritto di opzione per il trattamento più favorevole. Il ricovero in istituto o reparto di lungodegenza totalmente a carico di un ente pubblico. Se il beneficiario paga in parte o interamente la retta di ricovero, l’indennità continua ed essere corrisposta, come pure durante i periodi di ricovero connessi per terapie correlate alla specifica patologia.
Premessa per l’istanza
Premessa indispensabile alla presentazione della domanda, il cittadino interessato deve innanzitutto chiedere il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti, inoltrando la domanda mediante l’apposito servizio INPS. Solo una volta ottenuto il certificato medico introduttivo è quindi possibile inoltrare la propria domanda per la prestazione economica vera e propria. Lo si fa tramite il servizio dedicato sul portale INPS o, in alternativa, rivolgendosi agli intermediari autorizzati.
A chi spetta l’accertamento
L’accertamento è effettuato dalle commissioni mediche competenti che, entro un mese dalla data di presentazione della domanda, convocano il richiedente per una visita. Laddove l’interessato non potesse essere trasportato, è possibile ottenere la visita domiciliare entro almeno 5 giorni dalla data fissata dalla Commissione.
Accertamenti
Il procedimento relativo all’accertamento sanitario, da parte della commissione medica, deve concludersi entro nove mesi dalla presentazione della domanda.
Esaurita la procedura di accertamento sanitario, la commissione trasmette all’interessato, tramite lettera raccomandata a.r., un originale del verbale di visita.
Ricorso
Il ricorrente invalido civile al quale è negato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento entro sei mesi dal ricevimento del verdetto, può presentare ricorso ex art. 445 bis c.p.c. al Giudice del Lavoro e chiedere il riesame del caso. In particolare il Giudice nominerà un consulente tecnico d’ufficio. Questo, in base al carteggio ed alla visita effettuata, valuterà se effettivamente il ricorrente versa nelle condizioni previste per ottenere l’indennità di accompagnamento.
Beneficio
Una volta avvenuto l’accertamento dei requisiti necessari a maturare l’indennità di accompagnamento, il beneficio è corrisposto per dodici mensilità. Tutto a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. L’importo dell’indennità è stabilito annualmente con apposito decreto ed è corrisposto per 12 mensilità. E’ esente da IRPEF e non è reversibile ai superstiti. La prestazione è infatti strettamente correlata alle condizioni psico-fisiche del richiedente.
Per l’anno 2021 l’importo mensile della prestazione è di € 522,10. 3