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L’amministrazione di sostegno: poteri e nomina

L'avvocato Dario Coglitore ci spiega un istituto nato a tutela di chi, per i più svariati motivi, ha necessità di avere un amministratore di sostegno per provvedere ai propri interessi.

di Dario Coglitore

L’amministrazione di sostegno è un istituto che ha lo scopo di tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia nello svolgimento delle funzioni della vita quotidiana.

L’art. 1 della legge n. 6 del 2004 prevede, infatti, che “la presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.
La norma dunque si prefigge il fine di fornire un supporto alle persone in difficoltà, con l’obiettivo di limitare l’intervento dell’amministratore solo negli atti per cui si rende necessaria l’assistenza per esigenze di protezione.

L’impossibilità di provvedere ai propri interessi

La misura di protezione dell’amministrazione di sostegno può essere disposta per una “persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”. La persona che si trova in tale situazione “può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”.
Trattasi com’è evidente di una misura meno grave rispetto alla interdizione e rappresenta un istituto moderno e abbastanza elastico a difesa dei soggetti disabili, che tiene conto dell’esigenza di rispettare e valorizzare la loro residua capacità di agire.

La nomina

L’amministratore di sostegno è nominato con ricorso che deve essere depositato presso l’ufficio del Giudice Tutelare del luogo di residenza o di domicilio del potenziale beneficiario della misura. Non è necessaria la difesa tecnica.
Il ricorso deve contenere sopratutto i motivi per i quali si chiede la nomina dell’amministratore di sostegno, con specificazione degli atti di natura personale o patrimoniale che debbano essere compiuti con urgenza.
È opportuno rappresentare anche le abitudini e le condizioni di vita del potenziale amministrato, indicando anche la sua situazione patrimoniale.

Chi può agire per la nomina?

Le persone legittimate a proporre il ricorso per la nomina dell’amministratore sono
– Pubblico Ministero;
– beneficiario della misura
– coniuge;
– persona stabilmente convivente;
– parenti entro il quarto grado;
– affini entro il secondo grado;
– tutore dell’interdetto;
– curatore dell’inabilitato;
– unito civilmente in favore del proprio compagno.

Inoltre, “i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno” dovranno proporre il ricorso al Giudice Tutelare, oppure dovranno fornire notizia delle circostanze di cui sono a conoscenza al Pubblico Ministero tramite apposita segnalazione.

I tempi e le modalità

Il Giudice Tutelare provvede entro 60 giorni dal deposito del ricorso, con decreto  fissa la data di udienza per l’audizione del beneficiario e per la convocazione del ricorrente e degli altri soggetti (congiunti, conviventi, ecc.) indicati nell’articolo 406 del codice civile. Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura del ricorrente, al beneficiario; entrambi gli atti devono essere comunicati agli altri soggetti indicati nel ricorso.

I criteri di scelta per la nomina

I criteri per la scelta della persona che dovrà ricoprire il ruolo di amministratore di sostegno sono contenuti nell’art. 408 c.c.: “La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata […]“.

E, ancora, dispone: “Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l’opportunità, e nel caso di designazione dell’interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all’incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha la facoltà di delegare con atto depositato presso l’ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo“.

Si noti bene. Non tutti i soggetti possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno. Ai sensi dell’art. 408 c.c.: “Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il soggetto beneficiario“.
Nell’amministrazione di sostegno il potere di rappresentanza è conferito dalla legge e, tale potere, si limita alle situazioni di effettiva incapacità della persona protetta. Tali situazioni vengono indicate dal Giudice nel decreto che apre l’amministrazione.

I compiti dell’amministratore di sostegno sono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: gestione del conto in banca, ritiro della pensione, pagamenti in nome e per conto dell’amministrato, gestione di beni immobili, ritirando l’affitto e versandolo sul conto dell’amministrato; richiesta per ottenere la pensione o indennità di accompagnamento a nome dell’amministrato; richiesta di rilascio di un documento d’identità, di certificati medici, di cartelle cliniche, di estratti conto bancari o postali, presentazione della dichiarazione dei redditi.

I limiti del ruolo

Ci sono poi anche degli atti che superano l’ordinaria amministrazione per i quali  è necessaria anche all’autorizzazione del Giudice Tutelare ovvero: accettare l’eredità, vendere una casa per sostenere le spese ingenti o i debiti accumulati, effettuare una divisione concordata di beni con altri parenti, investire soldi dal conto corrente in titoli od altri mezzi finanziari; affidare l’incarico ad un avvocato per la difesa in giudizio; spostare il beneficiario che non può fare liberamente la scelta da una abitazione ad un luogo di cura.

In ogni caso, il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva comunque la capacità di:

  • compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana;
  • fare testamento, purché capace di intendere e di volere al momento della redazione;
  • sposarsi;
  • riconoscere i propri figli.

L’amministratore deve anche rendere conto della situazione contabile e patrimoniale se ha la gestione economica. Se l’amministratore tiene la gestione patrimoniale deve anche presentare un rendiconto finale entro due mesi dalla cessazione dell’amministrazione.
Il rendiconto viene poi approvato dal Giudice con decreto che può essere impugnato da chi vi ha interesse davanti al Tribunale.

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