La pensione di reversibilità è un istituto che permette familiari del defunto di percepire una somma a titolo previdenziale da parte dell’Inps laddove l’assicurato sia stato un lavoratore dipendente o autonomo iscritto alla gestione previdenziale ovvero già percettore di una pensione erogata dal medesimo ente.
Reversibilità non solo al coniuge
Il trattamento spetta in primo luogo al coniuge, fino a un determinato limite di reddito, ai figli, sino a 26 anni se studenti universitari, a 21 se studenti,o senza limiti se inabili, e in mancanza, ai genitori over 65 senza pensione o ai fratelli ed alle sorelle inabili.
Nel caso in cui, però, il marito o la moglie superstiti risultino separati o divorziati, ci sono delle particolarità.
Secondo un orientamento minoritario della giurisprudenza, l’ex coniuge separato ha diritto alla reversibilità solo quando risulta separato senza addebito e titolare di un assegno di mantenimento a carico del coniuge deceduto, sempre che quest’ultimo risulti assicurato all’Inps prima della sentenza di separazione.
Quest’orientamento, però, è stato smentito da Cass. Civ. sent. n. 4555 del 25.02.2009, secondo la quale il coniuge separato per colpa o per addebito è equiparato al coniuge superstite (separato o non) ai fini della pensione di reversibilità.
La Corte di Cassazione
In sostanza la Suprema Corte avverte che a seguito della sentenza di accoglimento della Corte Cost. n 286/87, la pronunzia di addebito nella separazione personale non costituisce motivo di differenziazione nella disciplina dei presupposti per l’accesso del coniuge superstite alla pensione di reversibilità. Sicché la reversibilità spetterebbe a prescindere dal titolo della separazione e dal diritto all’assegno di mantenimento.
Con riguardo al coniuge divorziato, anche quest’ultimo può ambire alla pensione di reversibilità.
Ed infatti l’art. 9, comma 3 L. n. 898/1970 stabilisce che “Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell’assegno di cui all’art. 5.”
L’assegno divorzile
Su tale norma però è sorto un contrasto giurisprudenziale circa la necessità o meno della concreta previsione dell’assegno divorzile.
Parte della giurisprudenza, invero, affermava che fosse sufficiente l’esistenza, in astratto dei presupposti per l’attribuzione del diritto all’assegno divorzile, mentre la tesi maggioritaria richiedeva l’esistenza di un provvedimento che dichiarasse il diritto dell’ex coniuge a percepire l’assegno divorzile.
Tale contrasto è stato risolto, quindi, dal legislatore che tramite l’art. 5 della L. 263 del 2005 ha offerto un’interpretazione autentica della norma stabilendo che, per titolarità dell’assegno divorzile, deve intendersi l’avvenuto riconoscimento del diritto da parte dell’autorità giudiziaria.
E in caso l’ex coniuge si sia risposato?
A ciò aggiungasi che l’ex coniuge non deve essere convolato a nuove nozze, e questo è fondamentale. L’eventuale convivenza di fatto con un nuovo partner invece non determina la perdita del diritto.
Infine la pensione di reversibilità spetta solo nel caso che il rapporto di lavoro da cui deriva la pensione di reversibilità sia iniziato prima della sentenza di divorzio.
Ai fini della determinazione della quota della pensione spettante, si aggiunge come sia necessario guardare agli anni di matrimonio, non rilevando l’eventuale periodo intercorso tra la separazione e il divorzio.
In ogni caso se il defunto era nuovamente sposato l’ex coniuge superstite dovrà dividere la spettanza della pensione di reversibilità con il coniuge superstite.
E’ bene poi ricordare che in base ai redditi posseduti la pensione viene ridotta. Tale disposizione di trova nella L.n. 335/1995 che prevede appunto la riduzione della pensione in presenza di altri redditi seppur diversi da quello di lavoro (pensione, fabbricati e così via).
Avv. Dario Coglitore