Nuova edizione de L’Inchiesta Sicilia – fondata nel Luglio del 1996 da un gruppo di giornalisti indipendenti

Azione revocatoria e tutela del credito

L'azione revocatoria non fa ritornare il bene nel patrimonio del debitore: essa non possiede, infatti, efficacia restitutoria, essendo volta semplicemente a tutelare il creditore.

di Dario Coglitore

L’azione revocatoria è disciplinata dall’art. 2901 c.c. e consiste nel potere attribuito al creditore di far dichiarare inefficace, nei suoi confronti, determinati atti di disposizione sul patrimonio del debitore che rechino pregiudizio alle ragioni del creditore medesimo e fino a concorrenza di tali ragioni.

L’azione in esame,  la quale ha finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, non è una azione di nullità, bensì di inefficacia relativa dell’atto impugnato, la cui validità non è quindi posta in discussione; con essa si domanda solamente che l’atto impugnato, ancorché in se stesso valido, sia dichiarato inefficace nei confronti del creditore agente.

Si può dunque dire che l’azione revocatoria non faccia ritornare il bene nel patrimonio del debitore: essa non possiede efficacia restitutoria, essendo volta semplicemente a tutelare il creditore che abbia agito per scongiurare il pregiudizio derivante dal perfezionamento dell’atto di disposizione (Cass. Civ. Sez. I, n. 791/2000 ).

L’art. 2902 c.c., nel prevedere che le azioni esecutive e cautelari devono promuoversi nei confronti del terzo acquirente, conferma che l’inefficacia dell’atto impugnato, conseguente all’esperimento della revocatoria, giova solo al creditore procedente e non comporta alcun mutamento nell’ambito della titolarità dei diritti trasferiti con il medesimo atto dispositivo, che al contrario conserva la sua efficacia sia inter partes, sia nei confronti dei terzi.

Quali i presupposti?

Presupposti per la declaratoria di inefficacia relativa dell’atto, ai sensi dell’art. 2901 c.c., sono la a) l’esitenza di un credito, b) l’eventus damni ed c) il consilium fraudis.

Quanto alla sussistenza di un credito, secondo l’orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 c.c., avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore (cfr. Cass., S.U., ord. 18 maggio 2004, n. 9440).

Non occorre, infatti, che il credito sia stato definitivamente accertato con sentenza. Più in generale, ai fini dell’esperibilità dell’azione revocatoria non occorre al creditore essere titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, “bastando una semplice aspettativa che non si riveli “prima facie” pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata”(cfr. Cass., 18 luglio 2008, n. 20002).

I giusti tempi

Il credito deve essere anteriore all’atto; in caso contrario, occorre la prova che l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento (in ipotesi di atto a titolo oneroso, è necessario che di tale preordinazione fosse partecipe il terzo). L’anteriorità del credito a tutela del quale viene esperita l’azione revocatoria, rispetto all’atto impugnato, deve essere riscontrata in base al momento in cui il credito è sorto e non a quello, eventualmente successivo, in cui venga accerta- con sentenza (cfr. in questo senso Cass., 8 maggio 1984, n. 2801).

Ai fini, poi, dell’integrazione del profilo oggettivo dell’ “eventus damni”, non è necessario che l’atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la realizzazione del credito, essendo invece sufficiente che tale realizzazione sia semplicemente divenuta più difficile od incerta (così Cass., sez. III, 4 luglio 2006, n. 15265; v. Cass. 17 ottobre 2001 n. 12678, Cass. 29 ottobre 1999 n. 12144, Cass. 22 marzo 1990 n. 2400 ). 

La ricorrenza del richiamato presupposto oggettivo può anche riconnettersi ad una modificazione solo “qualitativa” del patrimonio del debitore (v. Cass. 6 maggio 1998 n. 4578, Cass. 10 luglio 1997 n. 6272).
Ulteriore presupposto per l’esperimento dell’azione revocatoria è un particolare atteggiamento psicologico nel debitore (ed eventualmente nel terzo), nel momento in cui si è disposto del bene.

L’atteggiamento psicologico del debitore e del terzo acquistano rilevanza differente a seconda che si tratti di un atto dispositivo anteriore o posteriore al sorgere del credito, ovvero di un atto a titolo oneroso o gratuito.

Nell’ipotesi di atto a titolo gratuito posteriore al sorgere del credito è necessario che il debitore sia a conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori mentre non rileva in alcun modo lo stato soggettivo del terzo (cfr. Cass., sez. II, 18 dicembre 1999, n. 14274).
Nell’ipotesi di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito è necessaria la consapevolezza di ledere le ragioni del creditore sia da parte del debitore sia da parte del terzo.

La suddetta prova può essere fornita anche tramite presunzioni.
Se l’azione revocatoria ha per oggetto atti anteriori al sorgere del credito, è richiesta, quale condizione per l’esercizio dell’azione medesima, oltre all’eventus damni, la dolosa preordinazione dell’atto da parte del debitore al fine di compromettere il soddisfacimento del credito e, in caso di atto a titolo oneroso, la partecipazione del terzo a tale pregiudizie-vole programma (cfr. Cass., sez. III, 29 maggio 2013, n. 13446).

Posto quanto sopra, poichè l’accoglimento dell’azione revocatoria si fonda anche sulla considerazione della situazione soggettiva del soggetto che ha contrattato con il debitore, occorre domandarsi quale sia la sorte degli ulteriori aventi causa da costui.

Secondo quanto statuito dall’art. 2901, comma 4, c.c., l’inefficacia dell’atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione. Dunque, nei confronti del terzo sub-acquirente, si danno due ordini di ipotesi linearmente enunciate nell’ultimo comma dell’art. 2901 e nell’art. 2652 n. 5 c.c.:

a) Se il sub-acquirente ha trascritto o iscritto il proprio acquisto dal primo acquirente dopo la trascrizione della domanda di revocatoria, non è portatore di una posizione giuridica autonoma rispetto a quella del suo dante causa.

Dal punto di vista sostanziale, l’accoglimento della revocatoria pregiudica i diritti acquistati dal sub-acquirente, ossia legittima il creditore a esperire nei suoi confronti l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario (ex artt. 2902 c.c. e 602 c.p.c.).
Da quello processuale, la sentenza resa inter partes estende i propri effetti di diritto al terzo senza necessità che costui sia chiamato a partecipare al procedimento o convenuto in autonomo giudizio, poichè l’anteriorità della trascrizione della domanda à sufficiente a rendere applicabile nei suoi confronti la disciplina della successione a titolo particolare nella res litigiosa (vedi art. 111 ult. comma c.p.c.).

L’avvocato Dario Coglitore

b) Se il sub-acquirente ha trascritto o iscritto il proprio acquisto prima della trascrizione della domanda di revocatoria egli acquista al contrario una posizione giuridica autonoma rispetto a quella del suo dante causa.

Ancorchè l’atto dispositivo sia stato compiuto dal debitore in frode ai creditori, l’acquisto del sub-acquirente è salvo – immune dagli effetti della revocatoria – a condizione che egli abbia acquistato a titolo oneroso e in buona fede, ossia ignorando la revocabilità per frode dell’atto anteriore (cfr. Cass. 3Sez. 1, Sentenza n. 17214 del 28/08/2004).

Resta comunque salvo il diritto del creditore verso il primo acquirente per la restituzione del corrispettivo che ha ricevuto dal subacquirente (c.d. revocatoria risarcitoria), dato che il creditore non può essere definitivamente privato della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c (Cass., 17 febbraio 1993, n. 1941; Trib V icenza n. 1926/2019; Trib. Palermo n. 3923/2015).

A contrario, anche il sub-acquirente può essere assoggettato a revocatoria se il suo acquisto è avvenuto a titolo gratuito oppure in mala fede (cfr. Trib. Torino Sez. II, 05/08/2008).
Avv. Dario Coglitore

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