Nel saggio “International Cooperation Against Corruption” pubblicato nel 1997, lo studioso Robert Kitgaard sintetizzò il fenomeno della corruzione in una semplice espressione algebrica:
C = M + S – R dove C è la corruzione; M e S sono rispettivamente Monopolio e Segretezza; R infine indica la Responsabilità.
Corruzione che, definita da Transparency International come “abuso di una posizione di fiducia (entrusted power) per ottenere un vantaggio privato”, può tradursi non solo in atti criminali contrari alla legge, ma anche e sempre più spesso – come riportato dal report European National Integrity Systems – in atti conformi alle disposizioni di legge ma contrari alle basilari norme etiche e di buon governo.
di Daniela Mainenti
Il whistleblowing , parola anglosassone che non ha corrispondenti in italiano, è uno strumento che ,grazie a un’ampia collaborazione tra cittadino, istituzioni e organizzazioni, ha la funzione di segnalazione e di avvistamento preventivo delle irregolarità e dei rischi, a beneficio dell’intera collettività.
Una delle principali sfide che la corruzione pone è infatti quella di riuscire a fare emergere il reato stesso, per sua natura caratterizzato da un elevato indice di occultamento: da qui l’esigenza di uno strumento che incentivi la propensione individuale alla segnalazione, semplificandone le modalità e, allo stesso tempo, proteggendo il segnalante da qualsiasi tipo di ritorsione (licenziamento, mobbing, trasferimento, etc.).
ln Italia il whistleblowing risulta ancora poco diffuso sia nel settore pubblico che in quello privato, solo alcune eccezioni, come ad es. la Corte dei Conti, cercano di promuovere la reportistica interna e,nel settore privato, una decina di grandi società, soltanto quelle quotate sul mercato azionario americano, obbligate per tali ragioni a conformarsi al Sarbanes-Oxley Act, hanno adottato le relative procedure di whistleblowing.
Secondo studi recenti, altre organizzazioni, di maggiori o minori dimensioni, non hanno istituito precise procedure di whistleblowing (e le più piccole non hanno in genere alcuna procedura di reportistica interna).
Eppure una migliore “corporate governance” ha un ritorno anche economico, infatti, riduce il costo del capitale perché gli investitori riconoscono un livello di rischio più basso.
Da un primo esame dello stato dell’arte dei codici di condotta, recentemente adottati dalle aziende, si nota come essi generalmente non contengano norme specifiche su questo tema, anche se sono presenti alcune regole riguardo alla comunicazione interna di informazioni.
Riguardo alla pratica della segnalazione di irregolarità vale la pena sottolineare che i whistleblower non sono generalmente sostenuti dall’opinione pubblica in quanto è ancora diffuso un sentimento di omertà o collusione che non rende gli italiani solitamente propensi a denunciare episodi di irregolarità.
Le stesse autorità giudiziarie non hanno procedure in essere volte all’acquisizione di informazioni dai whistleblower e, al momento, viene data protezione solo a coloro che rivelano informazioni relative a organizzazioni criminali (il più delle volte sono ex membri della stessa organizzazione anch’essi responsabili di reati).
Alcuni programmi televisivi di inchiesta utilizzano le rivelazioni di whistleblower anonimi per denunciare irregolarità e illeciti in un secondo momento indagati dalle autorità giudiziarie, ma di solito qui si fermano e non seguono le vicende successive dei denuncianti.
Per tali ragioni la percezione dell’opinione pubblica non è omogenea in tutto il Paese e i whistleblower sono considerati in genere alla stregua di traditori e spie. Non esiste una legislazione specifica né delle elaborazioni indipendenti.
Certo, i whistleblower possono ottenere protezione, anche se parziale, attraverso altre leggi o regolamenti, per esempio, la legge vigente offre ai lavoratori una forte tutela contro il licenziamento, ma non contro altre forme di ritorsione come demansionamento, trasferimento, mancata promozione, mobbing, etc.
Altre norme, contenute nei Codici, in leggi o regolamenti,(vedi i cd. market abuse per gli illeciti finanziari da denunciare alla Consob) consentono l’attività di segnalazione, ma non prevedono alcuna protezione da eventuali ritorsioni.
Negli ultimi anni l’unica legge volta a promuovere la reportistica interna delle irregolarità e stato il Decreto Legislativo 231/2001 che istituisce un organo interno designato a ricevere le segnalazioni relative alla commissione di determinati reati (Organo di vigilanza).
Il contesto culturale italiano , quindi, rappresenta uno dei problemi principali rispetto alla mancata – o ritardata – applicazione del whistleblowing.
Gli italiani non si dimostrano in genere inclini alla segnalazione di irregolarità o reati e, anche nel caso di segnalazione, l’opzione preferita è quella anonima.
Manager di aziende private,come del pubblico o della Sanità, Accademici e altri attori chiave potrebbero, quindi, superare tali ostacoli di tipo culturale se si regolamentasse e garantisse l’anonimato della segnalazione e si favorisse la costituzione di servizi o piattaforme di “Vedette Etiche”.
Se oggi si parla sempre più di “Rating” delle aziende e grande attenzione organismi come Confindustria pongono a questo tema , ben si potrebbe agevolare un clima favorevole di tutela dei cd. “soffiatori di fischietto” cioè i whistleblower.