L’Ircac potrà intervenire per favorire la costituzione di nuove cooperative agricole e di pesca e di nuovi consorzi di cooperative attraverso finanziamenti per la capitalizzazione societaria.
Si tratta di una delle norme contenute nella legge Finanziaria regionale (l.r. 26/2012) che stabilisce per l’Ircac anche altre competenze che ne ampliano la sfera di intervento.
L’Ircac, infatti, potrà finanziare anche imprese di pesca non costituite in forma cooperativa con crediti di esercizio, crediti per la capitalizzazione e contributi interessi per finanziamenti bancari e delle società di leasing .
Il commissario straordinario Antonio Carullo ha approvato la delibera con cui si modifica il Regolamento di aiuti alle imprese dell’Istituto, ottemperando in questo modo nei tempi prescritti, 60 giorni, a quanto stabilito dalla legge Finanziaria.
La delibera passa adesso alla prevista approvazione da parte della Giunta regionale di Governo.
“Abbiamo operato nel tempo più breve possibile – spiega Carullo- per rendere efficace una legge importante per il mondo della cooperazione. Grazie alla Finanziaria, infatti, l’Istituto può operare a sostegno delle imprese di pesca, cooperative e non, per la ricapitalizzazione delle cooperative agricole e la costituzione di nuovi consorzi ma anche in favore delle cooperative sociali, rilevando il credito vantato da queste ultime nei confronti della Pubblica amministrazione. Una norma, quest’ultima, che sarà operativa non appena la Regione approverà il decreto attuativo, che sembra imminente “.
Sempre in virtù della legge Finanziaria, l’Ircac potrà concedere contributi in conto interessi per cessioni di credito effettuate dalle cooperative sociali e loro consorzi a banche e società di factoring.
La Finanziaria ha anche introdotto la sospensione per i crediti a breve, medio e lungo termine- la cosiddetta moratoria dei debiti delle PMI- compresi quelli per la ricapitalizzazione concessi dall’Istituto a cooperative e loro consorzi per un periodo di dodici mesi. La sospensione è relativa alle rate a scadere successivamente alla pubblicazione della legge.