Nuova edizione de L’Inchiesta Sicilia – fondata nel Luglio del 1996 da un gruppo di giornalisti indipendenti

Nozze Gay riconosciute in Italia?

di Redazione

Sul punto la Corte ha fermamente negato valenza giuridica ad un contratto di matrimonio sigillato e quindi riconosciuto all’estero perché nel nostro ordinamento tale unione non è in grado di produrre effetti giuridici, ma lo ha riconosciuto come una formazione sociale all’interno della quale si svolge la personalità dei coniugi

Di CLAUDIA LOMBARDO e SOFIA CASCIO

L’articolo 29 della Costituzione dispone che:” la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”. Questo permette di farci capire come il nostro ordinamento giuridico non sia ancora pronto ad accogliere la nuova realtà sociale rappresentata dai matrimoni gay, ormai riconosciuti dalla maggior parte dei Paesi dell’Unione Europea. E’ la stessa Unione Europea, però, che, all’articolo 81 della Carta dei diritti fondamentali, vieta ogni forma di discriminazione, compresa quella fondata sull’orientamento sessuale, e quale peggior discriminazione di quella che vieta a due individui dello stesso sesso ad esercitare il proprio diritto al matrimonio?

La Corte di Cassazione, con una pronuncia del 2012, ha rappresentato una prima apertura verso i matrimoni gay, riconoscendo le medesime tutele di quelle riconosciute ai componenti di una coppia etero, pur tuttavia non trascrivendo il matrimonio .

Sul punto la Corte ha fermamente negato valenza giuridica ad un contratto di matrimonio sigillato e quindi riconosciuto all’estero perché nel nostro ordinamento tale unione non è in grado di produrre effetti giuridici, ma lo ha riconosciuto come una formazione sociale all’interno della quale si svolge la personalità dei coniugi con pieno diritto di ricevere tutele nel caso di eventuali discriminazioni.

Lo  stesso art.29 della Costituzione al secondo comma afferma che : “… il matrimonio e’ ordinato sull’ eguaglianza giuridica e morale dei coniugi con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare…”.  Sulla base di questa disposizione si potrebbe giungere alla conclusione che in uno stato di diritto non vi è spazio per i pregiudizi derivanti dalla sessualità di un individuo, in quanto l’omosessualità non e’ una colpa e come tale non può essere valutata come un’incapacità giuridica.

Si può così affermare che un eventuale matrimonio contratto all’ estero da una coppia omosessuale potrebbe essere riconosciuto in Italia poiché non è contrario al nostro ordine pubblico .

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