Una recentissima sentenza di Cassazione, la numero 15218 del 21 luglio 2015, sancisce l’illegittimità di irrogazione delle sanzioni disciplinari senza l’affissione del codice disciplinare da parte del datore di lavoro.
di Agostino Curiale*
Regione Sicilia
Il datore di lavoro, prima di notificare una sanzione disciplinare a un suo dipendente, deve accertarsi di avere adempiuto a un obbligo imprescindibile per la legittima applicazione delle misure sanzionatorie articolo 7 dello Statuto del Lavoratore. Infatti, la mancata affissione del codice disciplinare in un luogo accessibile a tutti i dipendenti dell’Azienda, rende illegittima la sanzione irrogata per le violazioni delle norme di condotta.
Di recente, si è espressa la Cassazione, con la Sentenza 6 maggio n. 15218 del 21 luglio 2015, che ha sancito l’illegittimità di irrogazione delle sanzioni disciplinari senza l’affissione del codice disciplinare da parte del datore di lavoro. Molti datori di lavoro, a volte, sfruttano questi metodi per licenziare i propri dipendenti divenuti ormai scomodi. Quest’ultimi, infatti, possono subire anche atteggiamenti discriminatori da parte dei colleghi o dello stesso datore di lavoro, fino ad arrivare a un vero e proprio Mobbing.
L’affissione del codice disciplinare deve avvenire in un luogo accessibile a tutti i dipendenti per garantire massima pubblicità e non può essere sostituita da altre forme di applicazione. Resta, però, valida la sanzione, anche senza l’affissione del codice, quando il comportamento da parte del dipendente costituisca reato, oppure, violazione delle regole di vita perché contrarie al cosiddetto minimo etico o a norme di rilevanza penale; Cassazione sentenza n. 1926 del 2011.
*Presidente Aeci – Associazione europea consumatori indipendenti