Con il Decreto legge 83/2015 riguardante le misure urgenti in materia fallimentare, consistenti le novità introdotte.
di Agostino Curiale*
La riforma dei rapporti tra creditore e debitore può interessare non solo il casi di contenzioso che riguardano i processi civili quali tra i rapporti tra privati, ma anche, e soprattutto, i casi di debitori insolventi nei confronti di Riscossione Sicilia. Le misure introdotte dal nuovo Decreto cercano di raggiungere un compromesso tra le esigenze del creditore che ricorre al pignoramento del conto corrente e della pensione per vedere risarcito il suo debito e le esigenze del debitore che vuole vedersi giustamente garantito un importo minimo per la sopravvivenza. La nuova disciplina introdotta dal decreto prevede che i limiti di prelievo forzoso del quinto dello stipendio o della pensione nei confronti del debitore insolvente siano:
• per quanto riguarda la pensione accreditata sul conto corrente, il pignoramento non può aggredire un importo minimo di € 672,80 che equivale ad una pensione ritenuta indispensabile per vivere ed equiparata all’assegno sociale mensile aumentato della metà. E’ chiaro dunque che tutti i trattamenti pensionistici che non raggiungono la soglia indicata non possono essere pignorati, mentre invece la parte eccedente potrà essere pignorata tenendo conto dei limiti legali ossia nella misura massima di 1/5.
• per quanto riguarda lo stipendio nel caso in cui il debitore abbia l’accredito sul proprio conto corrente il pignoramento può colpire la somma che eccede i 1.345,50 euro se l’accredito dello stipendio è avvenuto prima del pignoramento, se invece l’accredito avviene in data successiva al pignoramento la somma pignorata può riguardare la misura di 1/5 dello stipendio o comunque dalla somma indicata dal Giudice che non può mai essere superiore a 1/5.
Pignoramenti avanzati da Riscossione Sicilia o Equitalia
Le regole sono più o meno come espressamente enunciato sopra, c’è da dire però, che se la pensione o lo stipendio risulta essere inferiore di 2.500 euro, l’importo massimo pignorabile è pari a 1/10. Se invece la pensione o lo stipendio sono di importo compreso tra 2.500 e 5.000 euro, la quota massima pignorabile è pari a 1/7. Se invece l’importo di pensione o stipendio è superiore a 5.000 euro la misura massima prevista per il pignoramento è di 1/5
*Presidente regionale Associazione europea consumatori indipendenti