Precedentemente ci siamo già occupati della materia di indicizzazione delle pensioni, abbiamo svolto indagini e conteggi relativi al mancato adeguamento ISTAT degli anni 2012/2013 varato dal governo Monti.
di Agostino Curiale*
Ritorniamo sull’argomento riesumando brevemente la vicenda. Una norma della Legge FORNERO nel 2011 (art. 24 comma 25 del D.L. 201/2011) aveva previsto il blocco delle indicizzazioni cioè aveva bloccato l’adeguamento ISTAT delle pensioni, i pensionati coinvolti, secondo una stima, sono stati circa 3,9 milioni. Gli adeguamenti di rivalutazione sono previsti dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevedono un aumento delle pensioni calcolato in percentuale su base annua tenendo conto degli aumenti dei prezzi rilevati dagli indici FOI in riferimento al c.d. caro vita. Tale norma, in particolare, aveva disposto la rivalutazione piena del 100% delle pensioni non superiori a 3 volte il trattamento minimo INPS ciò a dire, per il 2011 la soglia limite era di 1.405,05 euro. Inoltre era stata prevista la rivalutazione per le pensioni di importo compreso tra 1.405,05 euro lordi e 1.443 euro lordi ( 3 volte il trattamento minimo rivalutato 481,00 x 3 = 1.443,00 euro). Tutti i trattamenti pensionistici di importo superiore ad euro 1.443,00 non venivano rivalutati all’indice inflattivo di riferimento per la totalità del loro importo. In pratica, i percettori di tali pensioni sono stati privati dalla suddetta rivalutazione che in termini di percentuale risultavano essere per l’anno 2012 il 2,7% e per l’anno 2013 il 3%.
Facendo un calcolo approssimativo, un pensionato percettore di pensione di euro 1.450 avrebbe avuto un incremento di € 39,15 mensile per tutto il 2012 ed € 43,50 per tutto il 2013. Purtroppo non è tutto, a causa dell’effetto di tale norma avrebbe anche subito il c.d. scivolamento, ciò a dire, non li avrebbe più percepiti neppure per gli anni a seguire. Il diritto alla perequazione delle pensioni in forma automatica è stata prevista dal Decreto Legislativo n. 502 del 1992 tale norma regola l’adeguamento delle pensioni in funzione del caro vita riferito all’anno precedente, l’ISTAT comunica ogni anno la variazione degli indici al Ministero dell’economia e delle finanze che a sua volta ogni anno emana un Decreto stabilendo gli aumenti in via provvisoria inizialmente e poi in forma definitiva. Vediamo adesso cosa è successo. Senza tanto bisogno di prolungarci, possiamo dire che è stato leso un diritto a tutti i percettori di pensioni appartenenti alle fasce sopra descritte, sono stati violati quelli che sono i principi dettati dalla nostra Costituzione e precisamente gli artt. 36 e 38. La Corte Costituzionale con Sentenza n. 70 del 2015 ha ritenuto anticostituzionale il blocco dell’indicizzazione delle pensioni per gli anni 2012 e 2013 e in riferimento a ciò, per ovviare e risanare tale illegittimità il Governo è corso ai ripari con una manovra chiamata (Bonus Poletti) però, non potendo far fronte a totale soddisfo ha emanato un Decreto Legge n. 65 del 2015, con il quale limita il diritto alla rivalutazione delle pensioni. Più precisamente, con questo Decreto vengono stabilite diverse misure di rimborso e, in alcuni casi, vengono addirittura esclusi, il Governo ha erogato appena il 20% di quanto spettante pagando le pensioni più il bonus nel mese di agosto 2015. Facciamo adesso un confronto;
Disposto descritto nella sentenza della Corte Costituzionale
100% di adeguamento per la fascia di importo non superiore ad €. 1.405,05 lordi (pari a
circa € 1.088 netti) (tre volte il trattamento minimo INPS);
- 90% di adeguamento per la fascia di importo compresa tra €. 1.405,05 e fino ad €. 2.341,75
(tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS);
- 75% per a fascia di importo superiore ad €. 2.341,75 (superiore a cinque volte il trattamento
minimo INPS).
RIVALUTAZIONE SPETTANTE AI SENSI DEL D.L. 65/2015 PER IL 2012 E 2013
- 100% per le pensioni complessivamente pari o inferiori ad €. 1.405,05;
- 40% per le pensioni complessivamente superiori ad €. 1.405,05 e pari o inferiori ad €
1.873,40;
- 20% per le pensioni complessivamente superiori ad €. 1.873,40 e pari o inferiori ad
€.2.341,75;
- 10% per le pensioni complessivamente superiori ad €. 2.341,75 e pari o inferiori ad €.
2.810,10;
- 0% per le pensioni complessivamente superiori ad €.2.810,10.
Per gli assegni complessivamente superiori a sei volte il minimo non ci sarà alcun adeguamento. La manovra del Governo come abbiamo visto riguardava solamente un bonus cioè un acconto, non il saldo di quanto spettante. Per non creare allarmismi e/o confusione ritorniamo a precisare che non tutte le pensioni hanno subito il blocco, infatti, come abbiamo visto, le pensioni più basse e praticamente quelle sotto tre volte il minimo, che nel 2012 il minimo equivaleva € 481,00, non hanno subito alcuna variazione. Il rimborso parziale ottenuto a titolo di Bonus nelle pensioni del mese di agosto 2015 è stato calcolato solamente alle fasce di pensioni comprese tra 1405,05 e 2.810,10 euro lordi in misura inversamente proporzionale ed in percentuale. La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni nel 2014 è stata in misura definitiva del 0,2% era stato previsto in via preventiva una misura del 0,3% mentre il valore effettivo per il 2015 era del 0,2%tuttavia per effetto del Decreto sopra descritto (Bonus Poletti) le pensioni erogate a partire da gennaio 2016 hanno subito un calo negativo del 0,1% a titolo di restituzione. Vediamo adesso come intervenire per reclamare i propri diritti ed avere riconosciuto l’adeguamento negato. Il primo passo da fare, preventivamente, è inviare una diffida intestata all’INPS di Roma a mezzo raccomandata A.R. è sufficiente per ottenere la sospensione del decorso dei termini. ATTENZIONE però, bisogna tenere presente che la prescrizione è breve cioè 5 anni non più 10 (legge Fornero). Ovviamente sono legittimati a farlo tutti i pensionati i quali rientrano nelle fasce di pensioni sopra descritte. Il secondo passo sarà presentare Ricorso. Il ricorso dovrà essere esperito presso la Corte Dei Conti nelle regioni in cui i pensionati hanno la residenza anagrafica e le cui pensioni provengono da Enti Pubblici o statali, mentre per i pensionati di Imprese private è competente il Giudice del Lavoro. L’adeguamento delle pensioni è un diritto spettante a tutti i pensionati, la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittimo il blocco della indicizzazione per gli anni 2012 e 2013 e di recente il Tribunale di Milano accogliendo numerosi ricorsi ha anche acceso i riflettori sulle pensioni del triennio 2013/2016. L’Associazione Europea Consumatori Indipendenti, invita tutti i pensionati ad attivarsi per l’ottenimento di quanto spettante.
*Presidente regionale Associazione europea consumatori indipendenti