Caro acqua. È incredibile ma vero, ci sarà un adeguamento delle tariffe idriche con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2018, dunque un aumento delle tariffe che verrà applicato sui consumi precedenti.
Ma vi è di più. L’ARERA, l’autorità di regolazione per l’energia e ambiente, ha approvato una delibera sul nuovo metodo tariffario idrico per il periodo 2020-2023 (580/2019/R/idr), nella quale ha di fatto acconsentito ad una applicazione retroattiva delle tariffe prevedendo nella “Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario” all’art. 2.1 lett.e la voce “conguagli, necessari al recupero di costi approvati e relativi alle annualità precedenti “.
I dubbi sorgono, dato che l’Autorità, per espressa previsione normativa, di cui all’art.1, comma 1 della L. 481/1995, deve perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (…) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (…)”
In arrivo una stangata per l’acqua
Dunque l’autorità che dovrebbe tutelare i consumatori in realtà autorizza una vera e propria STANGATA sugli utenti che tremeranno quando vedranno arrivare il postino con in mano la bolletta di maxi conguaglio, il tutto con buon pace del dovere di correttezza e buona fede.
Inutile dire che gli utenti sono spaventati e che le Associazione dei Consumatori sono sul piede di guerra e promettono di far battaglia.
Non si può far a meno di notare che se un operatore telefonico opera una modifica tariffaria in modo unilaterale, al consumatore viene data la possibilità di recedere dal contratto senza costi, con ciò consentendogli di prendere scelte consapevoli e di conseguenza favorire un corretto gioco della concorrenza.
Tutto questo nel settore idrico non è possibile, dato che tale servizio è dato in concessione esclusiva agli enti pubblici o a società che operano in regime di monopolio.
Dunque al povero utente non resta che subire.
*Autore: Nicolaia Lo Piccolo – Consulta Legale dell’Associazione Europea consumatori indipendenti