Cosa succede, dal punto di vista legale, se si acquista un’auto con Km scalati? Quali sono i rimedi previsti dalla legge?
Avv. Claudio Ruggieri
La preoccupazione maggiore per chi si accinge ad acquistare un’auto usata è senz’ altro quella che il venditore (privato o concessionaria che sia) possa aver “taroccato” il contachilometri scalando notevolmente il numero di Km percorsi dal veicolo per farlo risultare più nuovo e appetibile.
Ma se una volta acquistata l’auto ci si rende conto che i Km indicati dallo strumento non corrispondono alla reale percorrenza della vettura, come possiamo agire nei confronti del venditore scorretto per tutelare i nostri diritti ?
Dal punto di vista civilistico l’ acquirente può agire in giudizio per ottenere l’ annullamento del contratto di compravendita e la conseguente restituzione del prezzo pagato come stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 1480/2012.
Gli ermellini hanno, infatti, ravvisato che nella fattispecie in esame sussiste, ai sensi dell’ art. 1439 c.c., il dolo, vizio della volontà nonché causa di annullamento del contratto, il quale può consistere tanto nell’ingannare con notizie false, con parole o con fatti la parte interessata (dolo commissivo), quanto nel nascondere alla conoscenza altrui, col silenzio o con la reticenza, fatti o circostanze decisive (dolo omissivo). Pertanto, se il venditore fosse a conoscenza della manomissione del contachilometri dell’autovettura e non l’avesse reso noto al compratore, ha posto in essere un dolo omissivo, inducendo in errore l’acquirente.
Invece, secondo un altro orientamento diffuso tra i tribunali di merito, (ricordiamo tra le altre: Trib. di Arezzo sent. n. 638/2014 e Trib. Di Lecce con Sent. Del 2012), ha privilegiato l’ orientamento secondo cui la concessionaria di auto usate che manomette il contachilometri di una vettura per venderla più facilmente, deve restituire il prezzo versato in eccesso dall’acquirente rispetto al reale valore e risarcire il danno da responsabilità precontrattuale, per aver violato la buona fede quale requisito di condotta delle parti.
Secondo tale orientamento, quindi, è possibile agire in giudizio per ottenere un doppio risarcimento:
- il primo consistente nel maggior valore che si è pagato per l’ acquisto dell’ auto che, invece, aveva una valutazione inferiore proprio a causa della maggiore usura. Pertanto, bisognerà sottrarre al prezzo effettivamente corrisposto quello che, invece, era giusto pagare: tale differenza dovrà essere restituita all’acquirente;
- il secondo consiste in una voce di “risarcimento generico” per il danno conseguente all’aver violato una norma del codice civile la quale impone, a chiunque si approcci alla stipula di un contratto, di mantenere un comportamento corretto e in buona fede. Qui è più difficile quantificare il danno in termini materiali; pertanto il giudice lo potrà fare in via equitativa, ossia in base a quanto il proprio senso di giustizia gli fa ritenere che sia “equo”, in base al pregiudizio complessivamente subito dal compratore. E comunque, a quest’ultimo è sempre consentito dimostrare un danno ulteriore (come ad esempio, aver rinunciato ad un’ altra trattativa più conveniente a causa del raggiro).
Ma la condotta di chi vende un’auto tacendo il reale chilometraggio, non rimane circoscritta solamente alla sfera dei rapporti contrattuali, potendo rilevare anche in ambito penale.
Ed infatti, come precisato dalla Suprema Corte, sez. II penale, con la sentenza n. 38085/13 “Non basta dimostrare un atteggiamento disponibile e amichevole del venditore per dedurne la buona fede e dunque l’estraneità alla manomissione del contachilometri. Anzi, avere un rapporto di amicizia con il cliente, conquistarne la fiducia rientra in quegli artifici e raggiri che, insieme all’ingiusto profitto, configurano il reato di truffa.”
In conclusione si consiglia a chi vuole acquistare un’auto d’occasione di far sempre effettuare un controllo dal proprio meccanico di fiducia prima di concludere l’ affare e di farsi consegnare dal venditore tutti quei documenti idonei a certificare i chilometri, come ad esempio libretto tagliandi e fatture di interventi di manutenzione effettuati da officine autorizzate che riportano il numero dei km percorsi.
Nel caso di acquisto di un’ auto di seconda mano in una concessionaria effettuato da parte di un privato, inoltre, ricordiamo che valgono le norme del Codice del Consumo. Pertanto la stessa è obbligata a rilasciare una garanzia sul mezzo della durata di due anni.
Nel corso di questi due anni il compratore è garantito contro i difetti di conformità: ha diritto al ripristino delle condizioni di conformità del veicolo rispetto alla consegna, mediante riparazione.