E’ importante sapere che quando si acquista un bene di qualsiasi tipo, questo ha una garanzia che vale due anni dalla data di acquisto.
di Agostino Curiale*
Ci siamo più volte occupati a trattare una delle materie più insidiose che sicuramente danneggiano ogni giorno centinai di consumatori. Considerando ogni aspetto problematico delle vicende e constatati le tante difficoltà a cui i consumatori vanno incontro, comprendiamo ovviamente anche i disagi patiti dai rivenditori onesti, desideriamo dare un’informazione ben dettagliata affinché ognuno possa riconoscere i propri diritti e possa farli valere.
Il Decreto Legislativo 02.02.2002 e successive modiche del DL. n.206/05 al Titolo III, Capo I, artt.128/135 in attuazione delle Direttive Europee (1999/44/CE) ha stabilito che, quando si acquista un bene di qualsiasi tipo bisogna sapere che questo ha una garanzia che vale due anni dalla data di acquisto. Sono esclusi gli acquisti di beni strumentali all’esercizio delle attività commerciali e imprenditoriale di tutte le categorie e in cui sia prevista la partita IVA. Questo tipo di garanzia è naturalmente rivolta a tutti i beni acquistati in centri commerciali, negozi e anche per acquisti avvenuti su Internet, ebbene, riguarda anche alcuni beni in formato Kit, per intenderci, da montare fai da te a casa. La normativa stabilisce che il bene debba essere riconsegnato al venditore entro due mesi dal riconoscimento del difetto.
Acquisto di beni
Il problema fondamentale sta nella scarsa informazione, raramente i negozianti mettono a disposizione dei consumatori questo tipo di informazioni e molto spesso accade che rispondono in maniera confusa e addirittura mettendo in evidenza, vicino le casse, alcune scritte come per esempio: Si avverte la clientela che la sostituzione degli acquisti può essere fatta solamente entro 8 giorni dall’acquisto. L’Autorità Antitrast, a seguito di molte segnalazioni ricevute, ha condannato molti centri e gruppi commerciali per non aver fatto valere la garanzia esistente e sopratutto per non aver messo a disposizione dei propri clienti le informazioni corrette e necessarie. Inoltre è intervenuta anche nei casi riguardanti i lunghi tempi di attesa relativi all’assistenza e nelle spese che i consumatori hanno dovuto sostenere. Ribadiamo ancora una volta, per quanto riguarda i tempi necessari alla riparazione, questi devono essere limitati, il consumatore nel caso di tempo eccessivo ha il diritto di recedere dal contratto di vendita e pretendere la sostituzione del prodotto difettato con uno funzionante e addirittura avere indietro i suoi soldi. Inoltre precisiamo, che tutte le spese inerenti le riparazioni sono esclusivamente poste a carico del negoziante, il cliente ha diritto alla riparazione o sostituzione del bene in maniera assolutamente gratuita.
I metodi di informazione utilizzabili in realtà sarebbero molto semplici e non comporterebbero grosse spese o fatica per i venditori. Basterebbe creare volantini che messi a disposizione di tutti servirebbero a dare una corretta informazione, o comunque, inserire tale garanzia insieme alle altre nei dépliant e nei cartelli esposti nei punti vendita e possibilmente vicino alle casse. Da non trascurare poi, la formazione dei propri commessi, basterebbe che periodicamente i responsabili o i titolari eseguissero corsi di aggiornamento su eventuali aggiornamenti o modifiche alle norme che regolano le garanzie di diritto spettanti ai clienti.
Le garanzie sui prodotti sono due, una è la Garanzia Legale e l’altra è quella Commerciale.
Vediamo adesso quale differenza esiste tra le due garanzie. La Garanzia Legale, prevede degli oneri a carico del venditore e non del produttore che si attivano nel momento in cui la stessa venga fatta valere. Questa garanzia riguarda i difetti di conformità o c. d. vizi di fabbrica di cui ilo consumatore non ha riscontro nell’immediatezza, in realtà il consumatore ne viene a conoscenza solo dopo averlo usato. Il consumatore ha diritto di far valere la Garanzia Legale, anche nel caso in cui il bene consegnato sia diverso da quello richiesto e comunque il vizio di conformità dovrà essere segnalato al negoziante entro due mesi dal momento in cui il vizio viene riscontrato.
La Garanzia Commerciale detta anche di buon funzionamento comprende invece, a differenza della prima, tutti i mal funzionamenti riscontrati durante il suo uso, questo tipo di garanzia non è obbligatoria e spesso è limitata solamente ad alcuni componenti del prodotto genericamente è valida per 12 mesi o come eventuale disposizione di vendita.
Un aspetto importante, da tenere sempre in mente riguarda che tutti i difetti presentati entro sei mesi dall’acquisto si presumono preesistenti, in questo caso il consumatore non ha onere di provare che il difetto sia stato cagionato dal cattivo uso del prodotto.
Il venditore dovrà rispondere dei difetti e far riparare gratuitamente il bene, nel caso di impossibilità di riparazione, si ha il diritto di avere sostituito il prodotto con uno nuovo identico.
*Presidente regionale Associazione europea consumatori indipendenti