Assegno di accompagnamento: Dal 1° gennaio di quest’anno è cambiato l’importo relativo all’indennità erogata dall’Inps, l’importo è stato aggiornato ad euro 516,35 al mese e l’aumento è stato pari allo 0,4%
di Associazione Europea Consumatori Indipendenti
L’assegno di accompagnamento è una prestazione di assistenza che l’Inps riconosce ai soggetti inabili, cioè, coloro i quali siano in possesso di invalidità civile totale e permanente del 100% e che necessitano di un accompagnatore per svolgere quotidianamente gli atti quotidiani della vita.
Premesso che, se un soggetto è in possesso d’invalidità, ha diritto di avere diverse agevolazioni. Nel caso si tratti di invalidità pari almeno ai 67% e si è in possesso di almeno 5 anni di contributi versati di cui 3 anni nell’ultimo quinquennio, ha diritto di avere un assegno in forma ordinaria, nel caso invece di riconoscimento d’invalidità pari almeno al 74% e non si superano determinati fascie di redditi, si ha il diritto di avere l’assegno di assistenza.
Ben differente invece, risulta essere l’assegno di accompagnamento, infatti, mentre l’invalidità riguarda la riduzione della capacità lavorativa o della capacità di svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età per chi ha meno di 18 anni o superiori i 65, l’accompagnamento riguarda i soggetti non più autosufficienti e che abbiano una invalidità massima di percentuale, ovvero 100%.
L’assegno di accompagnamento, dunque, è una prestazione economica che viene erogata dall’Inps a favore dei soggetti riconosciuti totalmente invalidi e che hanno bisogno di essere accompagnati e assistiti nelle loro funzioni di vita quotidianamente, appartiene pertanto, ad una assistenza remunerativa che una volta erogata non potrà più essere revocata. (Legge 18/1980)
I requisiti necessari per ottenere l’indennità di accompagnamento sono:
- riconoscimento di invalidità del 100%
- incapacità di deambulare e di svolgere le azioni quotidiane
- essere cittadino italiano
- essere residente stabile in Italia.
Un aspetto importante per richiedere tale prestazione, riguarda che gli invalidi non devono essere ricoverati presso strutture dello stato a titolo gratuito, ne presso istituti di ricovero per giacenze superiori ai 30 giorni, inoltre non debbano essere in possesso di una indennità analoga a quella dell’ invalidità, ossia, che non debbano percepire pensioni di inabilità per causa di guerra, lavoro o di servizio riconosciuta dall’Inail ma che comunque non sia superiore all’importo previsto per l’indennità di accompagnamento.
La cosa importante per avere tale prestazione di accompagnamento è che il riconoscimento dell’assegno non è vincolato da alcun limite di reddito e non ci sono limiti massimi o minimi di età per cui rientrare ad avere diritto, tutti ne hanno diritto.
In termini economici, l’assegno viene erogato il primo giorno del mese successivo la presentazione della domanda, ovviamente, i termini del riconoscimento e della relativa assegnazione richiedono tempi più lunghi e quindi, ottenuta la comunicazione del verbale da parte dell’Inps, nel primo assegno saranno compreso anche gli arretrati.
E’ bene sapere, che, nel caso di mancato riconoscimento dell’assegno di accompagnamento, i termini entro i quali sarà possibile ricorrere sono 180 giorni dal ricevimento del verbale, quindi, in questi casi, per impugnare la decisione medica bisogna farlo entro tale periodo. Il ricorso deve essere esperito presso il tribunale ordinario nella cui giurisdizione risulta la propria residenza.
Nei casi di specie, consigliamo sempre di fare valutare, dal proprio medico di parte, i motivi per i quali la visita medica non sia stata ritenuta idonea.
Vedremo adesso come presentare la domanda di accompagnamento.
La presentazione della domanda può essere fatta attraverso un Caf, Patronato o direttamente dal proprio cassetto previdenziale. L’iter da seguire è abbastanza lungo, pertanto, consigliamo sempre di avvalersi di professionisti.
La prima cosa da fare, è quella di recarsi dal proprio medico di base, il quale trasmetterà, in via telematica il certificato, successivamente rilasciarà al soggetto richiedente copia della regolare trasmissione che conterrà il numero di protocollo assegnato dal sistema e copia del certificato.
Il certificato dovrà essere inviato all’Inps a cura del soggetto richiedente o di chi ne fa le veci insieme alla domanda contenente la richiesta di riconoscimento dei requisiti sanitari per ricevere l’assegno di accompagnamento.
Una volta espletate tutte le funzioni di trasmissioni, l’Inps avrà il compito di trasmettere la richiesta all’ASL presso il luogo di competenza ove risulta residente l’interessato, e sarà poi, quest’ultima a sottoporlo a visita medica per accertare e quindi controllare tutti i requisiti sottoposti.
Avviata la procedura, in seguito, verrà trasmessa la decisione medica sia al Caf e allo stesso interessato, mediante l’invio di un verbale a mezzo raccomandata a.r.
Nel caso si volesse provvedere in totale autonomia alla redazione della domanda e quindi al relativo inoltro si dovrà essere in possesso, per prima cosa, del codice Pin richiesto e successivamente rilasciato dall’Inps. Ottenuto il codice Pin bisognerà accedere nel Sito appostito dell’INPS e bisognerà seguire i seguenti passaggi:
- cliccare: Accesso ai servizi —> Servizi per il cittadino—> inserire codice fiscale e codice Pin di 16 cifre —> cliccare su Invalidità Civile —> invio domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari, e ancora: entrato nell’area dedicata all’invalidità civile si dovrà accedere all’Acquisizione richieste.
Una volta entrati su “Acquisizione richieste”, bisognerà compilare la domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari per ottenere sia l’invalidità e/o l’assegno di accompagnamento, che è formata da 3 sezioni, si dovranno successivamente seguire tutte le richieste indicate e trascrivere le informazioni necessarie negli appositi spazi.
Un cosa importante è che il reddito derivante dall’assegno di accompagnamento non è soggetto ad alcuna ritenuta Irpef, quindi, proprio per questo, i percettori non saranno tenuti a dichiararlo o trascriscriverlo nella proprie dichiarazione dei redditi. Tale prestazione spetta di diritto a prescindere dal requisito reddituale del soggetto, quello che conta, appunto, è solamente il titolo dell’invalidità.