Il lockdown dovuto all’emergenza Covid-19 avrà importanti ripercussioni nei confronti di genitori separati/divorziati e soprattutto per gli onerati da assegno di mantenimento a favore dei figli.
In molti, principalmente lavoratori autonomi ed imprenditori, che in ragione dei recenti decreti sono stati costretti a sospendere le loro attività temporaneamente, già dal mese di aprile, non saranno in grado di versare regolarmente l’importo periodico previsto.
E non essendovi alcun intervento da parte del Governo o del Legislatore sul punto, il genitore obbligato, in linea generale, è tenuto a far fronte all’obbligo di mantenimento anche in caso di estrema difficoltà. Diversamente il mancato versamento dell’assegno di mantenimento determinerà conseguenze sia dal punto di vista civile sia sotto il profilo penale.
Un debito gravato da interessi
Ed infatti sotto il primo profilo si accumula un debito che crescerà ogni mese, gravato da interessi e rivalutazione monetaria sicché il beneficiario del versamento avrà un titolo esecutivo con il quale poter agire per il recupero del credito ed anche iscrivere ipoteca giudiziale sulla casa o altre proprietà dell’inadempiente.
Il genitore onerato però potrebbe far valere la profonda crisi economica determinata dal Covid-19, senza dubbio inquadrabile nell’ottica della straordinarietà e dell’imprevedibilità e come tale esula dalla cosiddetta sfera di signoria dell’individuo, e quindi eccepire l’impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile al debitore disciplinata dagli artt. da 1256 a 1258 c.c.
Al fine di evitare liti giudiziarie dall’esito incerto, appare, pertanto, consigliabile (qualora i rapporti tra le parti siano ispirati da un clima di collaborazione reciproca) formalizzare tramite l’istituto della negoziazione assistita un accordo che preveda la modifica delle condizioni per la durata dell’emergenza Coronavirus.
Una comunicazione ufficiale
In caso di rapporti conflittuali, non resta che comunicare per tramite di un legale all’altro genitore la propria condizione di difficoltà e, in alternativa, ricorrere in via d’urgenza (non sospeso neppure in questa situazione di emergenza) nelle forme previste dagli artt. 709 ter – 710 c.p.c., al Tribunale affinchè vengano adottati i provvedimenti del caso che autorizzino la temporanea riduzione/sospensione dell’assegno di mantenimento.
Dal punto di vista del diritto penale, l’art. 570 bis c.p. prevede la responsabilità di chiunque vìoli gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.
La norma inserita dall’art. 2 del D. Lgs. 01/03/2018 aggrava le condotte omissive più marcatamente economiche già previste dal 570 c.p., che però consentiva di difendersi, dimostrando che il beneficiario non versava in uno stato di bisogno (necessario per vivere).
Procedibilità d’ufficio
Oggi la responsabilità è quasi “oggettiva” a seguito del mancato versamento, ed in caso di assegno per figli minorenni, inoltre, la procedibilità è d’ufficio.
Con la nuova fattispecie del 570 bis c.p., assume rilevanza penale anche un versamento parziale o tardivo, e non solo per il mantenimento dei figli minorenni, ma anche dell’ex coniuge.
Le possibili conseguenze quindi sono molto serie e conseguono praticamente in “automatico” al semplice inadempimento. Attraverso l’adozione tempestiva degli adempimenti formali appena illustrati è tuttavia possibile mitigare e/o eliminare il rischio di una condanna penale alla reclusione fino a un anno o con la multa da 103,00 a 1.032,00 euro.
Uno stato di difficoltà incolpevole
Inoltre, va evidenziato che secondo i Giudici, per escludere la propria responsabilità, il genitore può provare di essere stato impossibilitato incolpevolmente a soddisfare le esigenze minime di vita dei figli. Le difficoltà economiche lamentate devono però integrare gli estremi di un vero e proprio stato di indigenza economica e di “una situazione incolpevole di assoluta indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita” dei figli minori (Corte di Cassazione penale sent. 10422/2020; n. 27051/2011; n. 35612/2011)
Concludendo, si ritiene che l’attuale stato di emergenza sanitaria determini situazioni di palese difficoltà nella corresponsione del mantenimento e può ragionevolmente identificarsi quale presupposto su cui domandare una modifica delle condizioni di affidamento, separazione ovvero di divorzio magari sfruttando strumenti stragiudiziali improntati alla conciliazione e al richiamo soprattutto del buon senso comune.
Ma la pandemia non diventi una scusa
Non deve sfuggire infatti alla attenzione del giurista che nella situazione attuale il principio di solidarietà sociale sancito dall’art. 2 della Costituzione debba guidare l’interprete, in assenza – si ribadisce – di un intervento normativo specifico, nel contemperare gli obblighi di un soggetto in concreta e comprovata difficoltà e i doveri di lealtà e correttezza cui deve ispirarsi l’adempimento delle obbligazioni.
Del pari si ritiene non prudente e non rispettoso dei doveri di assistenza morale e materiale fondanti il cardine stesso della famiglia, strumentalizzare la situazione di pandemia per sottrarsi alle obbligazioni nascenti dalla genitorialità e/o dal matrimonio.
Avv. Dario Coglitore