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Ausiliari del traffico: competenze, limiti e valenza legale

La legittimazione degli ausiliari del traffico a contestare violazioni in materia di sosta, è ricondotta al possesso di requisiti specifici fissati dalla legge...

di Redazione

La legittimazione degli ausiliari del traffico ad accertare e contestare le violazioni a norma di legge concernenti le disposizioni in materia di sosta, è ricondotta al possesso di requisiti specifici fissati dalla legge che devono essere recepiti negli appositi provvedimenti amministrativi di nomina, e, qualora nel giudizio di opposizione al verbale di accertamento tale potere sia contestato, grava sull’autorità amministrativa convenuta l’onere di provare la legittimità della loro nomina

di  Agostino Curiale*

Il verbale di contestazione per infrazione al Codice delle Strada, compilato e notificato a seguito di una infrazione rilevata dagli Ausiliari come anche da qualunque altro organo incluso nell’art. 12 del Codice della Strada è un atto pubblico e gode di un privilegio di fede che in caso di falso può essere esperita querela, come disposto dagli artt. 2699 e 2700 del c.c.
Il contenuto infatti dell’art. 200 del CdS prevede che deve essere redatto un Verbale della contestazione per poi essere addebitata al trasgressore. E da tenere ben presente, affinchè il Verbale abbia tutta la sua valenza legale, che quest’atto dovrà rigorosamente contenere:

  • generalità e indirizzo del trasgressore estremi della Patente di Guida
  • giorno, ora e località ove è stata commessa l’infrazione
  • descrizione del fatto accertatore e norma violata
  • targa del veicolo coinvolto
  • eventuali dichiarazioni del trasgressore cui dovesse chiederne l’inserimento
  • l’indicazione esatta dell’Organo che ha emesso il verbale
  • l’indicazione dell’agente accertatore e/o il solo numero di matricola assegnatogli
  • numerazione progressiva del Verbale
  • deve essere consegnata copia al trasgressore
  • deposito del verbale al comando da cui dipende l’accertatore
  • il Verbale deve essere conforme al modello VI.1 allegato al regolamento di attuazione agli artt. 383 e 385 cds.
  • il pagamento eventuale in misura ridotta se consentito
  • l’ammontare delle somma da pagare
  • termini di pagamento e descrizione dell’ufficio o comando presso il quale effettuare il pagamento con evidenza del numero di c/corrente postale o bancario
  • l’indicazione dell’Autorità a cui proporre Ricorso

Il trasgressore ha degli obblighi da rispettare nei confronti degli ausiliari, nel caso di contestazione immediata quando colui è presente, su richiesta dovrà presentare i documenti per l’accertamento, nel caso in cui il trasgressore rifiuti, allora, il verbale seguirà il corso della mancata contestazione immediata e l’iter sarà quello ordinario.
Il rifiuto all’esibizione dei documenti riguardanti il mezzo oggetto di infrazione come anche quelli personali, è sempre un comportamento non corretto, va inoltre ricordato che il rifiuto delle proprie generalità può dare corso ed essere perseguiti ai sensi dell’art. 651 del C.P.
Gli ausiliari del traffico pur non rientrando nella qualità di funzionari, ufficiali e agenti, in quanto il Codice della Strada inquadra gli ausiliari quale Organo di Polizia Stradale con funzioni ausiliari l’unico limite è quello di non poter dare seguito alle norme applicative dettate dall’art. 192 del Cds.
Come già sappiamo, la norma di riferimento per l’attribuzione dei poteri di accertamento a favore degli ausiliari è la legge n. 127 del 1997 art. 17 commi 131 e 132 e la successiva Legge n. 488/99.
Un nuovo intervento della Corte di Cassazione in materia di accertamento di violazione alle norme del CdS da parte degli ausiliari del traffico, è stato cassato con ordinanza n. 6647 del 15 marzo 2017. La Corte ha chiarito infatti, che è sufficiente che vi sia apposita delibera comunale relativa all’incarico a tempo indeterminato conferito all’ausiliario del traffico per avere i poteri di provvedere all’accertamento e contestazione della violazione.
Tuttavia però, è da tenere presente che tali poteri risultano limitatamente applicabili solamente agli spazi delimitati dalle strisce blu e che, in caso di sconfinamenti i verbali sono nulli, ovviamente questi indipendentemente o meno da delibere comunali che ne ampliano i poteri.
Per l’appunto, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2973 del 15 gennaio 2016 ha infatti stabilito che mentre i dipendenti delle aziende di trasposto pubblico possono elevare multe agli autoveicoli solo con riguardo alle corsie riservate ai mezzi pubblici, gli ausiliari della sosta devono limitare il proprio raggio d’azione alle aree di sosta in concessione e limitatamente agli spazi delimitati dalle strisce blu.
Per quanto sopra detto, ritornando al profilo normativo enunciato concernenti i poteri degli ausiliari del traffico, i Comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione.
Sull’argomento, rimanendo nell’ambito delle zone su cui gli ausiliari hanno il compito di vegliare, la Corte di cassazione è intervenuta in diverse occasioni ed ha precisato più volte che le funzioni di verifica della sosta possono essere delegate agli ispettori delle aziende di trasporto pubblico urbano, ai lavoratori della società concessionaria di un’area destinata a parcheggio e ai dipendenti comunali.
Mentre le prime due categorie, chiarisce la Corte, hanno poteri limitati al territorio assegnato, i dipendenti del Comune c.d. (Ausiliari del Traffico) possono elevare multe per divieto di sosta in qualsiasi zona.
E’ pure affermato, che il potere dell’ausiliario può essere esteso anche alla rimozione dei veicoli in sosta, ovviamente limitatamente ad alcune specie di infrazioni, ma per l’appunto, a tali figure possono essere conferiti anche le competenze e disporre la rimozione dei mezzi, ovviamente rimanendo fermi nei casi previsti e rispettivamente enunciati dalle lettere (b e c) e dalla lettera (d ) del comma 2 dell’art. 158 del D.lsg. 30 aprile 1992, n. 285.

A questo punto, possiamo benissimo dire che la competenza degli ausiliari del traffico è più ampia di quanto ci aspettassimo, e non riguarda solamente l’accertamento e la contestazione immediata delle violazioni previste in materia di sosta, ma viene estesa, anche se limitata, alla rimozione dei veicoli ai soli casi di cui sopra

*Presidente A.E.C.I. Regione Sicilia

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