La Corte Costituzionale ha ritenuto illegittime le multe elevate con gli autovelox non revisionati e non tarati periodicamente.
di Concetta Spampinato*
Tal pronuncia non riguarda, tutti i verbali di eccesso di velocità, ma in particolare quelli la cui infrazione è elevata con gli autovelox “presidiati”cioè quelli impiegati dagli operatori di polizia stradale, di cui se ne escludeva la necessità di verifiche periodiche.
Bisogna distinguere due famiglie di rilevatori della velocità : la prima è rappresentata dagli apparecchi “accompagnati” dalla pattuglia, mentre la seconda abbraccia quelli che vengono piazzati sulle strade e lasciati lì a funzionare in automatico. Questo secondo gruppo, in genere, dovrebbe essere sottoposto alle verifiche periodiche, perché lo prevedono i principi fissati dal ministero delle Infrastrutture nel 2005 a integrazione del decreto ministeriale del 29 ottobre 1997
La Corte, con la sentenza n. 113 depositata il 18 giugno 2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del Codice della Strada nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
Nelle multe, infatti, provenienti dagli apparecchi presidiati, interessati dalla sentenza, fin’ora è stata riportata soltanto l’infrazione e da quali agenti è accertata, mentre le multe generate dagli apparecchi senza pattuglia c’è scritto prima di tutto il riferimento alla legge che le autorizza (l’articolo 4 della legge 168 del 2002 e individua il tratto come assoggettabile a controlli automatici. La Corte costituzionale, ha voluto confermare che questa ripartizione fra autovelox “automatici” controllati periodicamente, e apparecchi usati direttamente dalle pattuglie,esentati dai controlli, è infondata e che tutti gli apparecchi, dicono i giudici, devono essere sottoposti a verifica.
Perciò in caso di multa per le apparecchiature fisse deve esserci riportata la revisione, se non c’è si può proporre ricorso.Nel caso di autovelox presidiati dovrebbe essere scritta la revisione nel verbale quando specifica il tipo di autovelox in caso contrario bisognerebbe chiedere al corpo di polizia che lo ha emesso. Spesso tale richiesta è fatta in fase di ricorso che viene vinto perché le amministrazioni non sono in grado di portare il certificato di revisione in udienza.
*Presidente comitato provinciale di Palermo Unc – Unione Nazionale Consumatori