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Blocco Perequazione anni 2012 e 2013 – Regione Sicilia

Sulla materia di legittimazione e giurisdizione riguardante il blocco sulla perequazione è stato chiamato a sollevare una nuova questione il Giudice Amministrativo...

di Redazione

Sulla materia di legittimazione e giurisdizione riguardante il blocco sulla perequazione è stato chiamato a sollevare una nuova questione il Giudice Amministrativo in riferimento alla legittimità costituzionale dell’art. 1 del D.L n. 65/15 così come risultante dalla conversione, per contrasto con gli artt. 2,3,36 comma 1,38,136,137 e 117 Cost

di  Agostino Curiale*

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sez. Terza Quater si è espresso sulla materia con sentenza n. 12832/16 dichiarando inammissibile il ricorso. Vediamo adesso quali sono stati i motivi per i quali il TAR Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato i ricorrenti a rifondere sia all’Inps che alla Presidenza del Consiglio le spese di lite.
I ricorrenti hanno ricorso sull’illegittimità degli atti gravati derivanti in primo luogo dall’art. 1 del D.L n. 65/2015 conv. dalla legge n. 107/2015, cui gli stessi danno applicazione e hanno quindi sollecitato il Giudice a sollevare una nuova questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del D.L n. 65/15 così come risultante dalla conversione, per contrasto con gli artt. 2,3,36 comma 1,38,136,137 e 117 Cost.

-I ricorrenti hanno chiesto al Giudice Amministrativo il risarcimento del danno loro derivato dalla mancata esecuzione , ad opera del legislatore, della sentenza costituzionale n. 70 del 2015, condannando altresì le amministrazioni resistenti a procedere a tale esecuzione.

-L’INPS, in difesa ha eccepito il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire in capo ai ricorrenti, i quali non avrebbero provato la loro condizione di pensionati, nonché l’assoluta infondatezza dell’impugnativa.
Costituitosi in giudizio anche il Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, quest’ultima, in particolare ha eccepito in via pregiudiziale, oltre la carenza di interesse ad agire in capo ai ricorrenti in assenza della previa instaurazione di un procedimento amministrativo di rimborso anche;

l’inammissibilità dell’impugnativa della circolare e del messaggio Inps, privi di lesività diretta nei confronti dei ricorrenti;

l’inammissibilità dell’impugnativa della deliberazione del Consiglio dei Ministri n. 64 /2015 trattandosi di atto politico;

l’inammissibilità della qualifica per difetto di incidentalità e di rilevanza e, quindi, per fittizietà del giudizio;

il difetto assoluto di giurisdizione nella misura in cui l’impugnativa implica il sindacato sul modo in cui lo Stato esplica le proprie funzioni sovrane;

il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo appartenendo la controversia, incidente direttamente sul diritto al rapporto esclusivo pensionistico, e quindi alla giurisdizione del Giudice Ordinario o Contabile.
Dal punto prettamente giurisprudenziale trovano rilievo le eccezioni sollevati dallo Stato, il Giudice ha infatti dichiarato il difetto di giurisdizione con riguardo all’impugnativa della deliberazione del Consiglio dei Ministri n. 64/15 la quale, assumendo valore di Atto Politico, non risulta in alcun modo giustiziabile.

Col riguardo invece, alla circolare Inps n.125 del 25.06.2015 e al messaggio Inps n. 4993 del 27.07.2015, pure gravati col ricorso, il Giudice amministrativo ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione, formulata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in quanto eccepisce la controversia appartenente alla giurisdizione del Giudice Contabile ovvero del Giudice ordinario.
Il Rapporto pensionistico dei ricorrenti assume comunque un ruolo di elemento identificativo del petitum sostanziale nella misura in cui essi lamentano l’incidenza diretta degli atti gravati, peraltro riconosciuti come puramente applicativi di norme di legge ritenute affette da illegittimità costituzionale.
Il Blocco della perequazione del trattamento pensionistico dei pensionati ricorrenti, in rapporto a secondo delle fasce di importo e la richiesta della corresponsione degli arretrati maturati in forza della predetta sentenza n. 70/15 è normale e legittima da ogni punto di vista, tuttavia, non ci può essere, aldilà di ogni procedura legale il non riconoscere tale diritto. La rivalutazione automatica della perequazione spetta di diritto a tutti i pensionati compreso gli adeguamenti futuri spettanti, che a causa del blocco, purtroppo, hanno subito anche ripercussione negli anni a seguire.
Secondo le norme, la cognizione sui diritti soggettivi connessi ai trattamenti pensionistici riguardanti il personale in regime previdenziale pubblico, spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei Conti, a norma degli artt. 3, comma 3,13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934 – oggi art. 1, comma 2, del D.lgs 26 agosto 2016, n. 174, come infatti ad essa, appartengono tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione del pubblici dipendenti, il pagamento della rivalutazione monetaria e gli interessi sui ratei di ogni trattamento pensionistico. (Sezione UU. 9 giugno 2016 n. 11849)
Diversamente invece, per quanto riguarda la cognizione sui diritti soggettivi connessi ai trattamenti pensionistici riguardanti il personale in regime previdenziale privato, gestito da INPS, la competenza è rivolta in via esclusiva al Giudice Ordinario della Sez. Lavoro.

*Presidente A.E.C.I. Regione Sicilia

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