Noi tutti periodicamente, ci troviamo a pagare tante bollette di energia elettrica, esse, infatti, arrivano nelle nostre abitazioni con cadenza regolare, ma la cosa buffa che noi tutti facciamo, è, guardare solo gli importi, e dire: miiii!! questo bimestre è venuto alto da pagare!, o al contrario, finalmente paghiamo meno questo bimestre!
di Agostino Curiale*
Volendo addentrarci in questo labirinto, cerchiamo adesso di spiegare quelle che sono le più importanti cose da sapere, tanto, come noi tutti facciamo di consueto, quando non ci capiamo nulla della bolletta, la riposiamo e aspettiamo un paio di giorni prima della scadenza per effettuare il pagamento.
Dobbiamo sapere che, se paghiamo in ritardo una bolletta oltre la data di scadenza, essa può essere aggravata di spese c.d. “interessi di mora” calcolati per i giorni di ritardo, infatti, la base di calcolo è rilevato ad un tasso pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea e aumentato del 3,5%, questo solamente però, per quanto riguarda un contratto regolato da Enel Servizio elettrico. Per quanto riguarda invece il Mercato Libero, il calcolo degli interessi di mora possono essere applicati secondo quanto trascritto nei contratti.
Se una bolletta non viene pagata entro la data di scadenza per un periodo di giorni superiori, si incorre ad un rischio maggiore, infatti ENEL può avviare la procedura del distacco. Vediamo come e quando Enel può attivare tale procedura.
Ebbene sapere che, l’Enel prima di procedere al distacco, deve obbligatoriamente inviare una raccomandata, nella quale deve riportare il termine ultimo entro il quale il consumatore deve eseguire il pagamento richiesto, e tutte le modalità di invio, che l’utente deve conoscere per dimostrare l’avvenuto pagamento. In ogni caso, bisogna sempre tener conto che, i termini non possono essere inferiori a 15 giorni dalla data dell’avvenuto invio della raccomandata e 20 giorni dalla data della lettera. Nel caso di mancato pagamento, l’Ente prima di procedere al distacco, è tenuto ad abbassare la potenza ad un livello pari del 15%, infatti, con tale abbassamento, si potranno solamente tenere attivi pochissimi apparecchi elettrici, per meglio renderci conto, se si ha un contatore con Kw 3,3 la potenza verrà ridotta ad una portata di 495 Watt, in pratica, un elettrodomestico di Watt superiore farebbe staccare il termico del contatore. Trascorsi ulteriori 15 giorni dall’avvenuto abbassamento, Enel ha la facoltà di interrompere la corrente elettrica.
E’ sempre da tenere presente però, che Enel, non può intervenire prima che siano trascorsi ulteriori 3 giorni a partire dall’ultimo giorno utile di pagamento segnalato in raccomandata. Riferimenti dell’Autorità . Atto 67/2013/R/com. Delibera n. 200/99. art. 8 Interruzione dell’energia, quando non è possibile.
Intanto, è utile sapere che l’energia non può essere interrotta nei giorni di venerdì, sabato, festivi e prefestivi. Inoltre, l’Enel non può iniziare la procedura del distacco se l’utente ha inviato un reclamo scritto, e nel caso in cui il consumatore non ha ricevuto la raccomandata da parte di Enel.
Ci sono dei casi in cui, la corrente elettrica non può essere interrotta neppure per morosità, questi casi riguardano i clienti, i quali a casa hanno degli apparecchi che non possono essere disalimentati, cioè apparecchi utili che servono per la loro sopravvivenza in quanto, risultano affette da patologie
gravi. Poi, l’energia elettrica non può essere interrotta neppure nei luoghi in cui, categorie di persone svolgono mansioni di pubblica utilità.
Nel caso di interruzione dell’energia elettrica, vediamo come attivarsi per ottenere il riallaccio. La prima cosa da fare, consiste nell’inviare al venditore Enel una richiesta di riallaccio, allegando l’attestazione dell’avvenuto pagamento, informiamo che, tali accorgimenti sono rilevabili nella lettera raccomandata ricevuta prima del distacco. Enel venditore, ricevuta regolare documentazione, deve inoltrare immediatamente la richiesta ad Enel distribuzione, la quale, interverrà, per obbligo, ad attivare la fornitura entro un giorno lavorativo prossimo alla ricezione da parte di Enel venditore.
Attenzione!! nel caso in cui, Enel non ottemperi regolarmente, e/o provvede ad attivare l’energia oltre il tempo sopra descritto, l’utente ha diritto ad un risarcimento, chiamato indennizzo. Gli indennizzi devono avvenire in automatico e sono cosi stabiliti:
•Per ritardo protrattosi entro il doppio del tempo previsto, l’indennizzo deve essere di € 35,00
•Per ritardo protrattosi entro il triplo del tempo previsto, l’indennizzo deve essere di € 70,00
•Per ritardo oltre il triplo, l’indennizzo deve essere di € 105,00
E ancora, se l’Ente Enel non rispetta quanto enunciato nella Delibera ARG/el 04/08, Atto 67/2013 R/com, è tenuta a corrispondere indennizzi seguenti:
•€ 30,00 se Enel non ha inviato la raccomandata costituzione di messa in mora
•€ 20,00 se Enel è in grado di documentare il giorno esatto dell’invio della raccomandata e il termine ultimo per il pagamento era inferiore a giorni 15 dall’invio della diffida.
•€ 20,00 se Enel non è in grado di documentare il giorno dell’invio della raccomandata e ha consegnato la busta contenente la diffida al servizio postale per la spedizione oltre giorni 3 dalla data della sua emissione.
•€ 20,00 se Enel non è in grado di documentare il giorno dell’avvenuto invio della raccomandata e il termine ultimo per il pagamento era inferiore a giorni 20 dalla data dell’emissione della lettera, inoltre, se la sospensione della fornitura è stata richiesta prima che fossero trascorsi giorni 3 dalla scadenza del termine ultimo per il pagamento. In tutto questo, l’Enel deve corrispondere gli indennizzi dovuti, entro e non oltre mesi 8 dal verificarsi della sospensione, nel caso in cui l’Enel dovrà corrispondere gli indennizzi, non dovrà in nessun modo richiedere il pagamento degli oneri previsti in caso di sospensione e riattivazione della l’energia elettrica.
Un altro aspetto importante da sapere, riguarda quando un utente viene definito cattivo pagatore. Infatti, per essere definiti tale, bisogna non aver pagato almeno 2 bollette anche non consecutive nell’arco di un intero anno.
Questo riguarda anche se, un utente abbia subito una procedura avviata da Enel per il distacco, e non deve avere pregressi insoluti. Riferimenti: Delibera n. 200/99 art. 1
Se si ha un contratto con Enel Mercato Libero e si vuole rientrare nuovamente ad Enel Servizio Elettrico, la cosa da sapere è che questo, può solamente essere possibile se l’utente non ha debiti con i vecchi gestori, pertanto, eventualmente, consigliamo prima di richiedere il passaggio, di saldare il debito dovuto.
Si ricorda, che Enel c.d. maggior tutela o Servizio Elettrico, non è tenuta ad erogare un nuovo servizio se non prima l’utente abbia assolto tutti i pagamenti pregressi esistenti col vecchio gestore del mercato libero.
Nell’interesse generale, il rapporto esistente tra i colossi multinazionali e il piccolo consumatore, c.d. parte più debole, non trova alcun paragone nel merito di giusta equità tra gli indennizzi erogati dagli Enti e i disagi patiti da quest’ultimi. C’è da dire, comunque, sempre grazie alle norme legislative in vigore che hanno negli anni a questa parte portato più tutela ai consumatori. E’ pur vero poi, che seppure ignorato da tanti, non possiamo che affermare con assoluta fermezza, che intorno ai consumatori si muove un’intera economia mondiale.
*Presidente regionale Associazione europea consumatori indipendenti