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Bollo auto: prescrizione e orientamento giurisprudenziale

Ritorniamo ancora una volta a parlare di Bollo Auto, e nel contesto inseriamo l’annosa questione giuridica inerente l’applicabilità o meno dell'art. 2953 c.c....

di Redazione

Ritorniamo ancora una volta a parlare di Bollo Auto, e nel contesto inseriamo l’annosa questione giuridica inerente l’applicabilità o meno dell’art. 2953 c.c. alle cartelle di pagamento notificate dall’Agente della riscossione e cristallizzatesi, per mancata opposizione, in un credito irretrattabile

 

di  Associazione Europea Consumatori Indipendenti – Regione Sicilia

Non risulterà sconosciuta ai più la teoria, di scuola prettamente giurisprudenziale, secondo la quale all’irretrattabilità del credito censito nella cartella di pagamento non opposta nei termini si applicherebbe l’effetto del citato art. 2953 c.c.
E’ chiaro quindi, che il mancato pagamento del Bollo Auto entro la scadenza, comporta per il contribuente l’inizio delle procedure per il recupero del credito da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il primo atto inviato dall’Ente preposto sarà la notifica di un avviso bonario di pagamento, attraverso il quale si informa che a seguito di verifiche nei sistemi informativi, il bollo auto per quel determinato veicolo risulta omesso e che la violazione commessa può essere immediatamente sanata se si provvede al relativo pagamento, entro 30 giorni dalla data di notifica dell’avviso, pena l’iscrizione a ruolo.
L’iscrizione a ruolo del debito, è invece un atto formale che comporta la notifica di una cartella esattoriale emessa dall’Ente Riscossione Sicilia  o dal altro agente della riscossione, il tempo entro il quale si dovrà effettuare il pagamento è 60 giorni dall’avvenuta notifica, pena l’attivazione di procedure cautelari ed esecutive come ad esempio il fermo amministrativo sul veicolo.
E’ ormai noto, al riguardo della mancata ricezione degli atti, che nel caso di mancata notifica della richiesta di pagamento e/o cartella esattoriale entro i termini prescrizionali, l’Ente non ha più diritto di richiedere alcun pagamento, proprio in virtù del fatto che l’atto sia oggetto di intervenuta prescrizione dei termini.
Fermo restando, il pagamento del bollo auto deve essere eseguito entro la scadenza, ossia, entro l’ultimo giorno del mese successivo al mese in cui è stato pagato il bollo l’anno precedente, per esempio entro il 31 gennaio se la scadenza è dicembre, entro il 30 aprile se la scadenza è marzo e così via.
I tempi invece, per considerare il bollo auto prescritto bisogna calcolare i tre anni successivi all’anno della scadenza del versamento, ovvero, il bollo è ritenuto prescitto a partire dall’anno successivo, trascorsi i tre anni.

Per meglio rendere chiaro il concetto facciamo un esempio di calcolo della prescrizione
Se la tassa doveva essere pagata entro giugno 2010, il termine dei tre anni decorre dal 1 gennaio del 2011 e scade il 31 dicembre 2013, ovvero, dopo tre anni successivi a quello della scadenza originaria.
Attenzione però, nel caso di scadenza per esempio al 31 dicembre 2010 e quindi il versamento sarebbe dovuto effettuarsi entro il 31 gennaio 2011 il tempo per calcolare la prescrizione inizierà a decorrere dal 1 gennaio 2012 per poi scadere nei successivi tre anni successivi ossia il 31 dicembre 2014.

Per calcolare i tempi della prescrizione, si deve prendere in considerazione il 31 dicembre, per questo motivo che i tre anni scadono il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del pagamento. Per cui tornando al nostro esempio, se l’agente di riscossione notifica un avviso o una cartella di pagamento per omesso, insufficiente o ritardato versamento del bollo auto oltre il 31 dicembre 2013, la tassa non è più dovuta.
Nel caso in cui nel corso degli anni ovvero nel termine dei tre anni sia stato notificato, quale primo atto, un avviso di pagamento/accertamento ed entro 30 giorni successivi non si sia provveduto al pagamento, tale notifica assume valore di interruzione della prescrizione, e quindi, i termini ricominceranno a decorrere da zero, quindi saranno rinnovati di ulteriori tre anni dall’ultimo avviso notificato e dopo 61 giorni consecutivi dalla suddetta notifica.

Secondo la legge, in caso di omesso pagamento del bollo auto, l’Agente della Riscossione ha tre anni di tempo per inviare la cartella esattoriale e recuperare così il debito.

Come spesso accade però, non è sempre semplice il calcolo prescrizione del bollo auto, infatti, il Tribunale di Cosenza con la sentenza 1711/15 è intervenuto a rispondere alla domanda da quando scattano i termini legali dei tre anni nel caso di invio di una cartella di pagamento, il calcolo dei tre anni in caso di notifica di una cartella esattoriale partono dalla data in cui il contribuente riceve nelle proprie mani il plico e non da quando L’Ente di Riscossione consegna il plico all’ufficiale giudiziario o all’ufficio postale. Il Giudice ha poi anche affermato che tale disposizione, vale solo per gli atti tributari la cui notifica è prevista a pena di decadenza e non per la decorrenza dei termini per la prescrizione.

In materia di tassa automobilistica l’art. 5 del D.l. 953/82 così come modificato dall’art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86. “ l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.

Sul tema va segnalata la recentissima sentenza delle Sezioni Unite n. 23397 del 17 novembre 2016 , con il seguente principio di diritto secondo il quale la scadenza del termine stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l’effetto della c.d. Conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c. Pertanto, tale principio si applica con riguardo a tutti gli atti relativi alla riscossione iscritti a ruolo, nonché di crediti vantati dalle Regioni, Provincie, Comuni ed Enti locali.
Da quanto detto, quindi è lecito desumere che la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c. tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. 

Occorre fra tutto ricordare che il bollo auto è un tributo di competenza delle Regioni a statuto ordinario a partire dal 1993, mentre per quelle a statuto speciale, è un tributo di tipo erariale.
In tale ottica è giusto rilevare una particolare attenzione ai fini della prescrizione, occorre porre agli eventuali provvedimenti regionali di proroga o di condono che possono allungare il termine di prescrizione un principio secondo il quale il raggiungimento della prescrizione dopo i tre anni vieta alle Regioni di prorogare il termine con proprie leggi (Sentenza di Cassazione n. 3658/97).

La Corte Costituzionale con sentenza n. 311 del 2.10.2003 ha sancito che le Regioni non possono autonomamente fissare proroghe ai termini di decadenza e prescrizioni relativi alla riscossione del bollo auto.

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