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Canone Rai in bolletta

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 45/E del 30 dicembre 2016, ha fornito ulteriori chiarimenti sul canone Rai per il 2017...

di Federconsumatori

Gli ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per il canone Rai per l’anno 2017

 

di  Federconsumatori Sicilia

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 45/E del 30 dicembre 2016, ha fornito ulteriori chiarimenti sul canone Rai per il 2017, sull’individuazione delle utenze elettriche su cui arriverà l’addebito e sulla definizione degli importi dovuti.

L’addebito del canone Rai in bolletta
L’obbligo di pagamento del canone tv si basa sulla detenzione di un apparecchio televisivo. La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto la modalità di riscossione mediante addebito sulle fatture per la fornitura di energia elettrica. La norma stabilisce la presunzione di detenere un apparecchio televisivo da parte di ciascun titolare di un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui l’utente ha la sua residenza anagrafica. Presso l’Acquirente Unico spa è stato istituito il Sistema informativo integrato, tramite il quale l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione delle imprese elettriche l’elenco dei soggetti esenti o che abbiano presentato la dichiarazione di non detenzione della tv e fornisce le informazioni utili ad individuare i soggetti tenuti al pagamento e le utenze su cui procedere all’addebito.

Individuazione delle utenze residenzialilogofederconsumatori
Ai fini del pagamento è necessario individuare le “utenze addebitabili”, sulla base della coincidenza del luogo di fornitura rispetto alla residenza.

La circolare precisa che sono considerati “addebitabili”:

1) I contratti della tipologia “clienti residenti” (clienti domestici cui si applicano le tipologie tariffarie D1, D2 o D3, per i contratti conclusi dal 2016), per cui l’utente ha dichiarato la propria residenza nel luogo di fornitura.

2) I contratti della tipologia “altri clienti domestici” (clienti domestici cui si applica la tipologia tariffaria D3 per contratti conclusi fino al 2015), per cui la coincidenza del luogo di fornitura dell’energia rispetto alla residenza è individuata in base alle informazioni disponibili nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria.

Presenza di più utenze residenziali
Nel caso in cui ad uno stesso codice fiscale (ad un medesimo soggetto) risultino contemporaneamente associate più forniture, il canone viene comunque addebitato su una sola utenza, poiché vige il principio generale in base al quale il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi televisivi detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza.
Se uno stesso utente è intestatario di 2 o più contratti di fornitura rientranti tutti nella tipologia “clienti residenti”, l’addebito avviene sulla fattura relativa alla fornitura di attivazione più recente. Se, invece, le due o più utenze rientrano uno nella tipologia “clienti residenti” e l’altro (o altri) nella tipologia “altri clienti domestici”, si considera addebitabile solo la fornitura della tipologia “clienti residenti”, indipendentemente dalla data di attivazione.

Volture e switch
Ai fini dell’addebito del canone, la voltura (cessazione di una fornitura intestata ad un cliente uscente con la contestuale attivazione di un nuovo contratto con un altro cliente) deve essere trattata come la disattivazione di un’utenza e la attivazione di una nuova. Le volture mortis causa (che avvengono a seguito del decesso del titolare della fornitura elettrica) non comportano modifiche nell’addebito, a meno che il soggetto subentrante non sia a sua volta già titolare di un’utenza addebitabile.
Anche lo switch (cessazione di un contratto di fornitura con un’impresa elettrica e la sottoscrizione di un nuovo contratto con un’altra impresa elettrica da parte dello stesso utente) non ha di per sé conseguenze sull’addebito del canone che, in tal caso, continuerà a essere addebitato sulla nuova fornitura.

Importo annuo del canone e numero di rate
Per il 2017 l’importo annuo del canone tv è di 90 €, che vengono addebitati in 10 rate mensili sulla bolletta dell’energia elettrica con scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate (il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio a ottobre). I titolari di utenza elettrica “residenziale” già attiva al 1° gennaio 2017 pagheranno quindi dieci rate da 9 euro ciascuna. Chi, invece, attiverà un’utenza nel corso dell’anno pagherà un numero di rate variabile in funzione del mese di attivazione in base a quanto specificato nella tabella riportata nella circolare (ad esempio, chi attiverà l’utenza ad aprile 2017 dovrà pagare 7 rate da 9,98 euro ciascuna, per un totale di 69,86 euro).

Dichiarazioni sostitutive
Ai fini della determinazione degli importi del canone da addebitare nelle fatture, bisogna tener conto delle dichiarazioni sostitutive presentate dai contribuenti (anche, eventualmente, in qualità di erede per le utenze elettriche intestate a una persona deceduta) che, pur essendo intestatari di una o più utenze elettriche, non sono tenuti al pagamento poiché il canone è dovuto in relazione alla fornitura intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica. Nei casi in cui l’utente presenti tale dichiarazione, non si procede all’addebito del canone. Il modello può essere inoltrato in qualsiasi momento dell’anno, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di presentazione e non deve essere ripresentata annualmente, salvo il caso in cui vengano meno i presupposti precedentemente dichiarati.

Dichiarazione di non detenzione
Coloro che, pur essendo titolari di un’utenza elettrica residente non possiedono apparecchi televisivi, per non pagare il canone devono presentare la dichiarazione di non detenzione, compilando il quadro A del modello di dichiarazione sostitutiva pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate. La dichiarazione ha validità annuale. Per essere esonerati dal pagamento del canone tv per tutto il 2017, la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 gennaio 2017. La dichiarazione presentata dal 1° febbraio 2017 al 30 giugno 2017 esonera dal pagamento del canone solo per il secondo semestre del 2017 (luglio-dicembre).

 

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