Con l’entrata in vigore della finanziaria 2016 sono state modificate alcune disposizioni contenute nel RD. n. 246 del 1938 riguardanti il Canone Rai.
di Agostino Curiale*
Da luglio di quest’anno tutti i consumatori intestatari di utenze energia elettrica riceveranno a casa e nella stessa bolletta Enel, il pagamento del canone Rai, in pratica la mera esistenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica ad uso domestico con residenza anagrafica nel luogo di fornitura, fa presumere la detenzione di un apparecchio radio-ricevente. Questa manovra finanziaria tende a stanare tutti gli italiani, possessori di apparecchi televisivi, i quali fino ad oggi non hanno pagato il canone e che quindi risultano accaniti evasori. In queste bollette, prossime in arrivo, oltre a pagare il consumo dell’energia elettrica si pagherà anche il canone Rai che prevede, come inizio l’esborso di una somma di 60,00 euro calcolata da gennaio 2016 a giugno 2016.
La manovra finanziaria ha introdotto alcune ripercussioni amministrative e anche penali, in pratica siamo difronte ad una presunzione di possesso del televisore, in quanto non è stato ritenuto ammissibile che qualcuno possa non avere un apparecchio televisivo al giorno d’oggi e pertanto, tutti i soggetti i quali hanno un’utenza di energia elettrica per forza maggiore devono avere in casa un apparecchio televisivo. L’unica difesa attualmente riconosciuta per fronteggiare tale imposizione, è una autocertificazione disposta ai sensi dell’art. 46 derl Dpr n. 445 del 28.12.2000 ciò significa che, chi non possiede apparecchi televisivi, dovrà inviare una raccomandata A/R presso L’Agenzia delle Entrate Sportello S.A.T. Direz. Provinciale I – Direz. Territoriale di Torino e dichiarare di non possedere alcun televisore. Questa autodichiarazione però, produce effetti di responsabilità qualora venisse dichiarato il falso, pertanto, il soggetto il quale abbia fatto una attestazione mendace sarà punibile oltre che amministrativamente anche penalmente e quindi potrà subire due sanzioni.
Chi non pagherà potrà essere soggetto ad accertamento fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate, i controlli che la stessa Agenzia attiverà, saranno incrociati con la banca dati delle compagnie elettriche. Gli evasori andranno incontro alla riscossione esattoriale effettuata da Equitalia e/o della Riscossione Sicilia a mezzo di ricevimento delle cartelle esattoriali, medianti le quali, potranno fare scattare, in mancanza di pagamento, pignoramenti presso terzi quali, conti correnti, stipendi e/o pensioni. La sanzione per il mancato pagamento comporterà il pagamento di cinque rate di canone più interessi. Avendo esaminato molto attentamente la questione, ci siamo ritrovati a fronteggiare parecchi dubbi, in pratica le compagnie Elettriche avranno un carico di lavoro non indifferente, dovranno essere loro a stabilire su quale utenza addebitare il canone, dovranno ovviamente riferirsi, sulla base delle autocertificazioni, chi risiede ad uso abitativo e chi invece no, chi risulta come prima casa e chi come seconde case.
La legge prevede che il canone Rai debba essere versato una sola volta nella famiglia a patto che, sia i coniugi che i figli risiedano nella stessa unita abitativa, così come definito dall’art. 4, DPR n. 223/89. Vediamo adesso, analizzando alcuni aspetti, di fare un po’ di chiarezza.
-Il soggetto obbligato al pagamento del canone deve possedere un televisore e deve abitare in residenza domestica come prima casa, nel caso di intestazione di altre -utenze, egli non dovrà per quest’ultime pagare nulla e quindi sarà onere della compagnia elettrica non addebitare il canone nelle altre bollette equiparate come seconde case.
-Nel caso di coniugi regolarmente sposati ma con residenze diverse, bisognerà stare attenti, nel caso di nuovi contratti basterà un’autocertificazione rilasciata alla società elettrica in cui si attesterà di essere sposati e si dovrà stabilire quale sia la residenza per uso abitativo come prima casa a quelle che risultano essere seconde case anche se lo stesso utente abbia intestazione di contratti Enel diversi, sarà cura poi dell’Ente Energia Elettrica imputare il pagamento del canone solamente in bolletta uso residenza. Invece, quando il pagamento del canone è stato pagato sempre da uno dei coniugi e trovandosi l’altro coniuge ad avere un’altra intestazione di utenza, bisognerà certificare a mezzo di un certificato di stato di famiglia e mostrare i bollettini attestanti il pagamento del canone. Qualora invece, la coppia di coniugi risultassero residenti in abitazioni entrambe ad uso abitativo, si ritroveranno a pagare in forma doppia il canone Rai.
-Nel caso di coppie conviventi e non coniugate la presunzione del possesso colpisce entrambe, essi infatti dovranno pagare uno in base l’intestazione dell’utenza elettrica e l’altro con il vecchio sistema del bollettino postale.
-Nel caso di figli abitanti in abitazioni diverse sia in affitto che di proprietà, ma che comunque non risiedano con i genitori, sono tenuti a pagare il canone tramite addebito in bolletta Enel intestata.
-Qualora la coppia di coniugi abbia residenze in due immobili diversi, in entrambi gli immobili la società di Energia Elettrica addebiterà, nella bolletta, il canone Rai che in questo caso verrà pagato doppio.
-In alcuni casi molto comuni, soprattutto tra studenti si convive come coinquilini in un unico immobile, il televisore in questi casi viene diviso da tutti, allora, chi ufficialmente sarà tenuto al pagamento, sarà colui che avrà intestata l’utenza Enel, tutti gli altri comunque, risulteranno evasori, ma in questi casi saranno certamente obbligati a pagare il canone Rai secondo il vecchio sistema, e cioè, con il bollettino postale.
Chi allora intesta il contratto della luce a un parente che abbia già pagato il canone una volta per la rispettiva abitazione e risulta quindi come seconda casa non è tenuto a pagare il canone Rai.
-Come abbiamo potuto vedere ci sono diversi casi molti dei quali creeranno, in generale, tanta confusione tra i consumatori. Un altro aspetto che naturalmente desterà confusione riguarda la categoria delle Badanti conviventi, esse infatti, in virtù di queste norme e basandosi sul presupposto che fruiscano della visione della televisione del rispettivo datore di lavoro, saranno tenuti al pagamento del canone tramite bollettino postale tradizionale, vertendo di fatto, le medesime condizioni valide per coinquilini e conviventi. Vediamo adesso chi non è tenuto a pagare il canone Rai.
-Sono esenti tutti i consumatori che risultano avere più di 75 anni, che abbiano un reddito sommato a quello del coniuge che non supera gli 8.000 euro all’anno, attenzione però, perchè nel reddito faranno testo anche gli interessi di c/correnti e/o proventi che derivano da investimenti bancari risultati da certificazione ISEE. Inoltre, non bisognerà convivere con altri soggetti i quali siano titolari di reddito autonomo.
-Non deve pagare il canone Rai chi non possiede un apparecchio televisivo di recezione.
E’ scomparso dall’ordinamento a partire dal 1° gennaio 2016 la presentazione di richiesta di suggellamento, infatti, non si potrà più presentare una dichiarazione di cessazione dell’abbonamento per suggellamento. Non si è soggetti di alcun pagamento del canone Rai per il possesso di apparecchi elettronici quali, Computer, Consolle con collegamenti a internet, Tablet e Smartphone. Fermo restando che tutti gli italiani debbano pagare le tasse, e che gli evasori debbano essere perseguiti, vediamo adesso alcuni aspetti giuridici che contrastano la legittimità di questa imposizione del canone inserito nella bolletta elettrica.
In prima analisi ci viene da pensare come mai l’Azienda Rai, parlando di concorrenza tra aziende e mercato libero, risulta essere l’unica in regime di monopolio, infatti, essendo un’Azienda S.p.A. come Sky o Mediaset è l’unica ad imporre il pagamento del Canone, si tratterebbe pertanto, di concorrenza sleale in violazione dell’art. 2598 c.c. che recita: ” compie atti di concorrenza sleale chiunque si avvale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda” così come turbativa di industria e commercio art. 513 c.p.c. e anche come abuso d’ufficio art. 323 c.p.
L’inserimento del canone in bolletta Elettrica, approvata con la finanziaria 2016, farebbe risultare una inadempienza contrattuale a carico della Società Elettrica, introducendo la c.d. responsabilità extracontrattuale che sorge, sinteticamente, quando un soggetto subisce un danno dalla condotta di altri e tra di essi manca un rapporto obbligatorio. Essa si contrappone alla responsabilità contrattuale che nasce quando vi è tale rapporto ed esso è inadempiuto in violazione dell’art. 1218 c.c. Possiamo dire allora, che lo scopo del contratto tra utente e Società Energia Elettrica è solo quello della vendita di energia elettrica e che quindi, il pagamento del canone inserito nelle fatture, per forza maggiore, sarebbe suscettibile a far scattare un danno emergente, riconducibile alla richiesta di risarcimento danni derivante dall’aggiunta di costi aggiuntivi, come disposto nell’art. 2043 c.c.
E’ altrettanto presumibile pensare, riferendoci al disposto dell’art. 640 c.p. comma 1, che l’inserimento del canone in bolletta dell’Energia Elettrica abbia di conseguenza creato un aspetto riconducibile al reato di truffa, infatti, il suddetto articolo recita: “viene punito chiunque procura a se o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno tramite artifici e raggiri” c’è da dire pertanto, che introducendo il pagamento come se fosse una tassa, ma di fatto non lo è, ci sarebbe l’evidente certezza che si tratti di un raggiro e un artificio.
*Presidente regionale Associazione europea consumatori indipendenti