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Cartella esattoriale: differenza tra Prescrizione e Decadenza

di Redazione

Con la Prescrizione del termine ci riferiamo al termine entro il quale l’ente creditore che ha irrogato la sanzione può pretendere le relative somme al debitore. Con la Decadenza, invece, la legge pone a carico dell’Ente impositore ‘Riscossione Sicilia’ il termine entro il quale può recuperare le somme.

di Agostino Curiale* 

La cartella esattoriale avente ad oggetto una multa per violazione del Codice della Strada, può essere impugnata se sono decorsi determinati termini di prescrizione o decadenza. Infatti, la Prescrizione è 5 anni e la Decadenza 2 anni.

La legge, art. 28, L. 689/1981 stabilisce che le somme dovute per violazione al codice della strada si prescrivono in 5 anni, pertanto, oltre questo tempo, l’ufficio impositore non ha più diritto a richiederle. La legge, art. 1, comma 153, L. 244/2007 (Legge finanziaria del 2008) invece, pone a carico dell’esattore l’onere di notificare la cartella esattoriale entro il termine di decadenza di 2 anni.

Differenza tra Decadenza e Prescrizione.

Con la Prescrizione del termine ci riferiamo al termine entro il quale il Comune o altro ente creditore che ha irrogato la sanzione può esercitare la propria pretesa e chiedere le relative somme al debitore. In pratica significa, che se dalla data della violazione sono trascorsi 5 anni senza alcuna avvenuta notifica dell’atto, essa si estingue automaticamente per avvenuta prescrizione dei termini, ciò significa, che l’atto stesso è nullo come se non fosse mai esistito.

Con la Decadenza, invece, la legge pone a carico dell’Ente impositore ‘Riscossione Sicilia’ il termine entro il quale può recuperare le somme. In poche parole, la cartella esattoriale deve essere notificata entro 2 anni dalla data in cui il Comune ha consegnato il ruolo con la multa. Una volta decorsi 2 anni, Riscossione Sicilia decade dalla possibilità di riscuotere le somme e, quindi, di notificare la relativa cartella esattoriale. Questo però, non significa che la multa abbia perso l’efficacia e quindi estinta, ma solamente, che l’Ente Riscossione Sicilia, non ha più il diritto di agire per il recupero e quindi non può più riscuotere la multa per conto del Comune.

Possiamo allora dire, nel caso di Decadenza, che la multa non è ancora prescritta, quindi, il Comune può sempre agire nei confronti del trasgressore attraverso un’azione di recupero detto metodo tradizionale e cioè rivolgendosi al Giudice e non più all’Agente della Riscossione.

*Presidente regionale Associazione europea consumatori indipendenti

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