Sito Web in manutenzione

Nuova edizione de L’Inchiesta Sicilia – fondata nel Luglio del 1996 da un gruppo di giornalisti indipendenti

Chiarezza sui Buoni Fruttiferi Postali

Poste Italiane deve rimborsare i buoni postali secondo il calcolo di interessi pattuito in origine. Ritorniamo ancora una volta a parlare di Buoni Fruttiferi Postali...

di Redazione

Poste Italiane deve rimborsare i buoni postali secondo il calcolo di interessi pattuito in origine. Ritorniamo ancora una volta a parlare di Buoni Fruttiferi Postali

 

di  Agostino Curiale*

Ci siamo occupati in precedenza, dei Buoni Fruttiferi Postali e i nostri consigli sono sempre stati quelli di non firmare nessuna liberatoria nel caso di riscatto delle somme con riserva di agire giudizialmente in seguito per il recupero delle somme spettanti, secondo il calcolo degli interessi maturati e trascritti nel retro dei titoli. Al centro della contesa ci sono, i buoni postali della serie O, ed anche serie P, ma sono diversi i tribunali, i quali, occupandosi di questa materia, in base le diverse interpretazioni, hanno dato pareri contrastanti.associazione-europea-consumatori-indipendenti
Il Codice Postale prevedeva che i tassi di interesse applicati sui BFP potessero essere modificati da un decreto Ministeriale, come infatti è avvenuto, e il loro effetto poteva essere applicato retroattivamente. Ci siamo sempre opposti, ed eccepito la retroattività discriminatoria e illegittima.
Ricordiamo la sentenza della Cassazione n. 12979/2007 schieratasi a favore dei consumatori è che ha cassato “ il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. C’è da dire pertanto, che il valore degli interessi maturati deve riguardare il vincolo contrattuale pattuito con la sottoscrizione dei titoli.
Con sentenza ultima del Tribunale di Cassino n.974/2014, del 09.09.2016 è stato affermato che, i rendimenti degli interessi dei Buoni Fruttiferi Postali devono essere calcolati applicando i tassi originariamente pattuiti, senza che successive modifiche possano avere effetti retroattivi e proprio quelli emessi negli anni tra il 1974 e 1986 cadono in questo contesto.

Le Poste, però, ancora oggi calcolano gli interessi maturati tenendo conto del decreto ministeriale D.L. 30.09.1974 e successiva Legge 25.11.1974 n. 588 ed è chiaro in questo caso, che il consumatore per aver riconosciuto il proprio diritto dovrà necessariamente procedere legalmente per ottenere il giusto calcolo degli interessi maturati secondo la sentenza del Giudice di Cassino. Tuttavia, dobbiamo anche ribadire, come di consueto, che in contrasto alla sopra citata sentenza, ci sono alcune decisioni presi da altri tribunali, i quali, si sono schierati dalla parte delle Poste Italiane e, in tal merito, enunciamo la Sent. di Cass. n. 33/2003 e la Decisione dell’ABF n. 1307 del 08.03.2013.buoni-fruttiferi-postali
In riferimento a quanto detto, desideriamo sottolineare alcune diverse eccezione avanzate da Poste Italiane scaturite nel corso dei procedimenti legali intercorsi, e precisamente, il riconoscere una legittimazione passiva facente capo alla Cassa di Depositi e Prestiti, ed anche, al Ministero delle Finanze, c’è da dire però, e non lo dimentichiamo, che il rapporto diretto si instaura solamente fra Consumatori e Poste Italiane, ed è chiaro dunque, che il rapporto esiste solamente tra coloro che hanno accettano e sottoscritto i BFP.
In forza di quanto sopra detto, è palesemente necessario agire in Giudizio per avere riconosciuto legittimamente tutti gli interessi maturati trascritti nel retro di ogni buono, agire, con Atto di Citazione nei confronti di Poste Italiane e chiedere, in via principale, di accertare e dichiarare il diritto al rimborso dei titoli in conformità delle condizioni riportate sul retro dei buoni postali riguardanti la Serie O e P e per l’effetto ottenere il pagamento alla scadenza dei titoli che verrà ritenuta dal Giudice.
Ovviamente, è da premettere, che il consumatore è sempre la parte più debole, egli dovrà affrontare procedure legali lunghe e costose, sopratutto in caso di inerzia della controparte, quale, per esperienza di cui vantiamo, è ormai divenuto un uso frequente e strategico. Ma è anche vero, però, che le battaglie si vincono con determinazione e buona difesa legale.

*Presidente A.E.C.I. Regione Sicilia

Condividi l'articolo:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.