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Chiusura partita Iva inattiva: cancellazione d’ufficio senza sanzioni

il titolare di p. Iva che ha cessato l'attività ma non ha provveduto a comunicarlo all'Agenzia delle Entrate potrà senza alcun pagamento di sanzioni chiudere la posizione...

di Redazione

Chiusura partita Iva inattiva: il titolare di partita Iva che ha cessato l’attività ma non ha provveduto a comunicarlo all’Agenzia delle Entrate potrà senza alcun pagamento di sanzioni chiudere la posizione

 

di  Agostino Curiale*

Il nuovo comma 44 del Decreto Legge 193/16 modifica la procedura prevista dall’art. 3, comma 15 quinquies, del Dpr 633/1972, si tratta di una procedura messa in atto dall’Agenzia delle Entrate il cui compito sarà quello di rintracciare attraverso la banca dati dell’Anagrafe tributaria, i titolari di partita Iva, i quali essendo obbligati a presentare dichiarazione di cessazione attività, per le attività inattive, non hanno provveduto a comunicare la cessazione della propria posizione Iva.
Il compito dunque del fisco sarà di comunicare loro, a mezzo comunicazione ufficiale l’avvenuta chiusura d’ufficio della partita Iva inattiva. Nel caso invece, per ovvie ragioni, il titolare avesse intenzioni di non chiuderla dovrà rispondere entro 30 giorni e informare l’Agenzia delle Entrate la sua intenzione.
Per effetto delle semplificazioni introdotte dal decreto suddetto, i possessori di partita Iva rese inattive da più di tre anni, non saranno più soggetti al pagamento della sanzione per non aver presentato la comunicazione di chiusura attività, non dovranno più pagare, in pratica, la sanzione prevista per chi commette questa violazione, che comprende una multa che varia da 500 e 2.000 euro, nei casi però di pagamento entro 30 giorni non sarà dovuta neppure la somma di euro 167 a titolo di sanzione ridotta.
Questa procedura comporta ai contribuenti un po’ distratti di assolvere al mancato adempimento degli obblighi riguardanti la chiusura della partita Iva senza versare alcuna sanzione per l’omessa denuncia di chiusura.
Come bene sappiamo, la chiusura della partita Iva, come l’apertura, comporta necessariamente una serie di obblighi da parte del titolare, in questo modo invece, grazie al presente decreto, nel caso di inattività per tre anni, la chiusura avverrà d’ufficio per inattività e non sarà dovuto alcun pagamento della sanzione che negli altri casi invece, avrebbe comportato il versamento della somma minima di € 500 sino ad arrivare ad € 2000.
La cancellazione d’ufficio della partita Iva dunque è la possibilità prevista dal decreto grazie al quale i titolari di partite Iva che hanno cessato la loro attività ma non hanno provveduto a comunicarlo all’Agenzia delle Entrate potranno senza alcun pagamento di sanzioni chiudere la loro posizione.

Vediamo adesso i casi:

  • nei casi in cui la partita Iva sia stata aperta prima del 2010 la procedura segue l’iter tradizionale di chiusura e cioè attraverso la presentazione del modello AA9/12 per quanto riguarda le persone fisiche, questo modello va presentato entro 30 giorni dall’avvenuta chiusura dell’attività. Per quanto invece riguarda le società il modello da presentare sarà AA7/10.
  • nei casi di apertura partita Iva dopo il 2010, allora l’adempimento di chiusura deve essere effettuato obbligatoriamente a mezzo il servizio telematico c.d. CoMunica ovvero Comunicazione Unica e dovrà essere esperito da chi ne ha l’abilitazione.

Ogni contribuente può benissimo verificare la sua posizione Iva, per farlo dovrà accedere al sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate e seguire il servizio “Verifica Chiusura Partita Iva “. Il servizio, oltre la cessazione, consente di verificare autonomamente la validità della partita Iva, lo stato di attività, la denominazione e i dati anagrafici del titolare.

*Presidente A.E.C.I. Regione Sicilia

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