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Comunione ereditaria: funzionamento e azione di divisione

Cos’è e come si scioglie la comunione ereditaria? Quali sono i criteri di scioglimento e divisione dell’ asse ereditario?...

di Redazione

Cos’è e come si scioglie la comunione ereditaria? Quali sono i criteri di scioglimento e divisione dell’ asse ereditario?

 

Avv. Claudio Ruggieri 

Quando l’eredità è devoluta a più soggetti, sui beni ereditari si forma la cosiddetta comunione ereditaria. La comunione ereditaria deriva dalla circostanza che più soggetti succedono contemporaneamente in un’unica eredità. Questa tipologia di comunione viene detta anche “incidentale”, poiché si forma indipendentemente dalla volontà dei partecipanti, vale a dire degli eredi. La comunione ereditaria è una comunione ordinaria, ai sensi degli artt. 1100 ss.c.c., con la differenza che la contitolarità non ha ad oggetto solamente i diritti di proprietà, ma ogni diritto facente parte dell’asse ereditario.
Secondo quanto statuito dall’ art. 713 c.c., rubricato “Facoltà di domandare la divisione”: I coeredi possono sempre chiedere la divisione.

Per procedere alla divisione dell’eredità devono ricorrere i seguenti presupposti:

  • esistenza di un’unica massa ereditaria;
  • istituzione di più eredi;
  • istituzione di eredi per quote ideali e non per beni singolarmente individuati.

Non rileva, invece, il titolo ereditario: la comunione ereditaria è unica anche se esistono eredi legittimi, testamentari e legittimari.
La divisione può essere di tre tipi: contrattuale, giudiziale nel caso non vi sia accordo tra i coeredi, e può essere fatta dal testatore (la cd. divisione testamentaria).
Per chiedere la divisione ereditaria è necessario aver accettato l’eredità ed essere di conseguenza diventato coerede. Il coerede, se ha piena capacità di agire, può domandare in ogni tempo lo scioglimento della comunione ereditaria. Tale diritto è imprescrittibile e può essere esercitato individualmente. Ciascun coerede può essere sia promotore sia destinatario dell’azione di divisione. Una volta instaurato il giudizio divisorio tutti i coeredi devono prendervi parte.
Tutti i coeredi ed i loro successori sono litisconsorti necessari nel procedimento di divisione.
In caso in cui vi sia l’ accordo tra i coeredi, la comunione può essere sciolta tramite la stipula di un contratto in forza del quale gli stessi si attribuiscono reciprocamente una porzione di beni che compongono l’asse ereditario dal valore proporzionale alle rispettive quote (cosiddetto apporzionamento). In tal modo i diritti di comproprietà dei coeredi si trasformano in altrettanti diritti di proprietà esclusiva su una parte della cosa comune o su singoli beni della comunione. Attenzione: il contratto di divisione deve essere stipulato tra tutti i coeredi a pena di nullità. Anche eventuali successori a titolo universale o particolare del coerede sono parti necessarie dell’ accordo. Nel caso in cui siano presenti beni immobili, il contratto deve avere forma scritta, essere autenticato da un notaio e trascritto. In tutti gli altri casi il contratto si può perfezionare anche con un comportamento concludente. 

Nel caso, invece, in cui i coeredi non riescano a trovare l’ accordo, si potranno rivolgere al giudice affinché provveda alla divisione giudiziale, che può essere di due tipi:

  • ordinaria, che si attiva quando i coeredi non concordano sul fatto di dividere i beni di cui sono comproprietari oppure non concordano sulle modalità per attuare la divisione;
  • a domanda congiunta che presuppone che non sussista controversia sul diritto alla divisione, né sulle quote dei comproprietari, né su altre questioni pregiudiziali. Si tratta di un procedimento alternativo e semplificato rispetto al primo e consente di passare direttamente alla formazione dei lotti destinati a essere assegnati, in proprietà esclusiva, a ciascun coerede.

Diversamente, nell’ ipotesi di divisione testamentaria, il testatore può prevedere diversi procedimenti e modalità attraverso i quali assegnare i beni ereditari. Gli effetti delle disposizioni testamentarie variano però a seconda del tipo di divisione che il testatore ha voluto realizzare.
Quando la massa ereditaria ricomprende beni immobili, non è sempre agevole pervenire alla divisione degli stessi.
In tal caso, e qualora senza il loro frazionamento non sia possibile procedere alla divisione della massa ereditaria, l’art. 720 c.c. dispone che tali beni “devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell’eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l’attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all’incanto”.
Ricordiamo, inoltre che, se i beni immobili sono divisibili, ciascun coerede, ai sensi dell’art. 718 c.c. ha diritto a chiedere la sua parte in natura (Analogo diritto ai beni in natura è previsto per i beni mobili).
Al termine delle operazioni di divisione ogni erede diventa il solo ed unico titolare dei beni che costituiscono la sua quota e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari. Gli effetti della divisione, infatti, retroagiscono all’apertura della successione; da quel momento infatti ciascun coerede è considerato titolare dei soli beni concretamente assegnatigli.

 

 

 

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