L’ordinamento giuridico, al fine di tutelare il prioritario interesse dei minori al mantenimento, prevede accanto all’obbligo costituzionalmente sancito dall’art. 30 a carico dei genitori per il solo fatto della filiazione stessa, una forma di “concorso” agli oneri – come si vedrà, subordinato e sussidiario rispetto a quello genitoriale – posto a carico degli ascendenti i quali, al ricorrere di determinate condizioni giudizialmente vagliate, si sostituirebbero ai primi nell’adempimento del suddetto dovere materiale, versando quanto dovuto dall’obbligato principale (il genitore) direttamente all’avente diritto (l’altro genitore).
Genitori e altri ascendenti
In forza dei primi due commi dell’art. 316-bis del codice civile, invero, “i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché’ possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l’inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell’obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all’altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole [omissis]”.
Provare l’impossibilità al mantenimento
L’impianto ermeneutico della disposizione sopra richiamata, per come anche applicato dalla uniforme giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, presuppone che al fine di potere onerare gli ascendenti – di ciascun ramo genitoriale in pari misura – al versamento sussidiario del contributo per il mantenimento del nipote, venga rigorosamente provato – onere a carico del ricorrente – la sussistenza di una oggettiva impossibilità di reperire i mezzi necessari per mantenere la prole da parte di entrambi i genitori, questi ultimi rimanendo in ogni caso gravati dalla obbligazione principale scaturente dal rapporto di filiazione.
L’inadempimento causa mancanza di reddito
Tale principio, come si diceva, è stato oggetto di costante applicazione da parte del formante giurisprudenziale, secondo cui l’obbligo di mantenere la prole permane in via primaria ed integrale a carico dei genitori, potendo ad essi supplire un concorso da parte degli ascendenti esclusivamente qualora all’inadempimento di uno dei genitori – dettato da impossibilità dovuta a mancanza di reddito, come parimenti dal rifiuto di ottemperare al relativo dovere – corrisponda una paritetica, oggettiva impossibilità da parte dell’altro genitore, corrispondente ad un vero e proprio stato di bisogno, tale da non consentirgli di provvedere da solo a mantenere la prole (così, per tutte, Cass. Civ., n. 20509/2010; Trib. Lecce, sentenza n. 941/2017; Trib. Parma, 13/05/2014).
I due genitori
In particolare, è stato correttamente ritenuto che “l’obbligo di mantenere i propri figli ex art. 147 c.c., grava sui genitori in senso primario ed integrale, sicché qualora l’uno dei due genitori non voglia o non possa adempiere, l’altro deve farvi fronte con tutte le sue risorse patrimoniali e reddituali e deve sfruttare la sua capacità di lavoro, salva comunque la possibilità di agire contro l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche. Solo in via sussidiaria, dunque succedanea, si concretizza l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli previsto dall’art. 148 c.c., che comunque trova ingresso, non già perché uno dei due genitori sia rimasto inadempiente al proprio obbligo, ma se ed in quanto, l’altro genitore non abbia mezzi per provvedervi” (Cass. Civ., n. 20509/2010).
Il pronunciamento della Cassazione
Il suddetto principio è stato recentemente ribadito dal Supremo Collegio il quale, con sentenza n. 10419 del 02/05/2018, ha sancito che “l’obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui. Pertanto, l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori – va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli; così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell’impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo” (Cass. Civ., n. 10419/2018).
Il dovere subordinato dei nonni
Dal tenore della suddetta pronuncia, emerge chiaramente che detto obbligo incombente sugli ascendenti, oltre che sussidiario, non sia affatto autonomo ma, al contrario, “subordinato” (così, appunto, Cass. Civ., n. 10419/2018 cit.) alla comprovata e contestuale impossibilità di entrambi i genitori di fornire i mezzi necessari al mantenimento del figlio minorenne.
D’altro canto, giova in questa sede evidenziare come il suddetto dovere “sussidiario e subordinato” a carico dei nonni, per come previsto dall’art. 316-bis c.c., lungi dall’avere natura sanzionatoria, rinviene la propria ratio nel principio solidaristico familiare e nella primaria esigenza di tutelare la prole minorenne anche sotto il profilo economico: ne deriva pertanto che l’obbligo di intervenire nel mantenimento in luogo dei genitori impossibilitati a provvedervi, incombe indistintamente sugli ascendenti di ciascun ramo genitoriale, in proporzione alle rispettive sostanze.
Peraltro, la snella forma procedurale sancita dalla norma in commento, che prevede l’emissione di un decreto presidenziale di ingiunzione, all’esito della assunzione di sommarie informazioni, consentirebbe (almeno nelle intenzioni) un celere recupero degli importi dovuti a titolo di mantenimento dei figli.
Avv. Giovanni Parisi