Avv. Dario Coglitore
Il termine per esigere i contributi dovuti e non versati alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per Ingegneri ed Architetti (CNPAIA, oggi INARCASSA) è quinquennale,
Il regime applicabile è infatti quello dettato dalla L. n. 335/95 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare la quale, all’art. 3 (commi 9 e 10), ha previsto che tutti i contributi di previdenza assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e, di conseguenza, non possono essere versati, con il decorso di cinque anni.
Il Regolamento INARCASSA
Il Regolamento INARCASSA del 2012 già, all’art. 11 prevede che la prescrizione dei contributi dovuti ad INARCASSA e di ogni relativo accessorio, ivi comprese le sanzioni per ritardi e inadempimenti, si compiono con il decorso di cinque anni.
Analogamente, l’art. 38, comma 1, dello Statuto prevede la prescrizione quinquennale di tali contributi.
La Corte di Cassazione, con riferimento ai crediti contributivi di Inarcassa, con la sentenza n. 4050/2014 ha ribadito l’operatività del termine di prescrizione quinquennale di tali contributi.
Per quanto riguarda la decorrenza del termine, l’art. 36.1 dello Statuto prevede il 31 agosto dell’anno successivo a quello di riferimento (in caso di invio tramite raccomandata) ovvero il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento (nel caso di trasmissione telematica) il termine entro il quale comunicare l’ammontare del reddito professionale di cui all’art. 22 dichiarato ai fini IRPEF per l’anno precedente nonché il volume d’affari complessivo di cui all’art. 23 ai fini dell’IVA per il medesimo anno.
L’articolo 38
L’art. 38, dopo aver stabilito la prescrizione quinquennale dei contributi dovuti ad Inarcassa, precisa che la prescrizione per i contributi, gli accessori, le sanzioni e la comunicazione di cui all’art. 36 decorre dal momento in cui nascono le rispettive obbligazioni.
A loro volta, l’art. 37, comma 8, dello Statuto previgente e l’art. 10, comma 4, del Regolamento di INARCASSA prevedono che “date e di pagamento e di riscossione sono stabilite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di INARCASSA”.
In applicazione di tali disposizioni regolamentari e statutarie e in considerazione dei tempi di pagamento dei contributi dovuti (minimi e conguagli), con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10499/2004, INARCASSA ha quindi stabilito doversi individuare nel 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento la data di decorrenza per il computo della prescrizione (cfr. Corte d’Appello di Genova sez. lav., Sent. n. 21/2021,
E’ infatti questa la data in cui sorge per l’iscritto l’obbligazione di pagamento dei contributi previdenziali relativi all’anno precedente, costituendo i minimi contributivi soltanto un acconto che l’iscritto versa in anticipo rispetto al cd. “conguaglio”, ossia al versamento definitivo dei contributi dovuti effettuato a fine anno in base ai redditi professionali effettivamente prodotti e comunicati (relativi all’anno precedente).
I termini
Se il termine temporale quinquennale di prescrizione per contributi e accessori va calcolato a partire dalla data di conguaglio dell’anno di riferimento, ovvero dalla data istituzionale di presentazione all’Ente della dichiarazione dei redditi e del volume d’affari (31/12 dell’anno successivo a quello di riferimento), la decorrenza della prescrizione si computerà dal 31/12 dell’anno successivo a quello di presentazione o trasmissione via web.
Deve ritenersi superato dunque il precedente orientamento che vuole “aggangiare” la decorrenza del periodo prescrizionale all’invio da parte del professionista della dichiarazione reddituale annuale per cui l’omessa o incompleta comunicazione alla Cassa della predetta dichiarazione escluderebbe il decorso della prescrizione.
La mancata presentazione della dichiarazione dei redditi
Deve escludersi, infatti, che la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista integri la fattispecie della sospensione della prescrizione prevista dall’art. 2941, n. 8, c.c., che sussiste quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire e non una mera difficoltà nell’accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione (Cass. Civ. n. 5413 del 27/02/2020).
In tali casi infatti non è configurabile un automatismo tra la condotta del debitore e l’occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito.
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io ho contestato ad inarcassa dal 2016 un eccessivo prelievo del 2012, loro non hanno mai risposto fornendo la documentazione chiara in merito se non nel 2022, a quel punto si è palesato il fatto che io avessi ragione, ma loro mi hanno detto che ormai le somme (circa 8000,00€ ) erano ormai prescritte, ovviamente a loro favore