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Coronavirus e affitti

E' possibile un accordo per la riduzione del canone di locazione? Bisognava pensarci durante l'emergenza. Comunque, è ancora possibile. Come destreggiarsi? Coronavirus e affitti

di Federconsumatori Sicilia

Coronavirus e affitti. Durante il periodo di emergenza sanitaria e con la chiusura di molte attività lavorative, si è posto il problema di come sostenere il costo dell’affitto. Il problema riguarda sia immobili ad uso abitativo sia quelli ad uso commerciale.

Coronavirus e affitti. Accordo tra inquilino e proprietario

In tal senso, l’inquilino potrà trovare un accordo con il proprietario di casa per ridurre l’importo del canone di locazione anche nel periodo post emergenziale. Per evitare, però, di pagare le imposte sui canoni di locazione non riscossi sarebbe stato necessario che l’accordo fosse stato registrato entro 30 giorni.

E’ stato possibile inviare l’atto tramite posta elettronica (ordinaria, non serve necessariamente la PEC), oppure attendere la riapertura degli uffici. In quest’ultimo caso, si andrebbe oltre i 30 giorni previsti per la registrazione, ma nella Circolare n. 8/E del 3 Aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che lo slittamento dei termini a causa dell’emergenza sanitaria riguarda anche la registrazione degli atti.

Finita l’emergenza

Una volta finita l’emergenza occorrerà, in ogni caso, depositare l’originale dell’atto presso l’ufficio competente.

Come anticipato, l’accordo di riduzione del canone può riguardare gli immobili privati ad uso abitativo. E poi, anche l’affitto di locali commerciali. Non rilevano le differenze in termini di durata del contratto, o relativamente al regime fiscale di tassazione ordinaria o cedolare secca.

Come avviene la registrazione

Per la registrazione non sono dovute spese e l’atto è esente dal bollo, in linea con quanto previsto dall’art. 19 del D.L. n. 133/2014 (“La registrazione dell’atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo”).

Nella redazione dell’accordo è necessario fare riferimento al contratto in essere. Bisogna indicare i dati del locatore e del conduttore/inquilino. Inoltre, si deve riportare il canone annuale inizialmente stabilito, l’ammontare ridotto concordato e il numero di mesi per i quali l’inquilino pagherà l’importo più basso.

L’accordo deve contenere la data e la firma di entrambe le parti in causa. (per evitare gli spostamenti è possibile inviare tramite e-mail l’atto ed utilizzare uno scanner per inviarlo sottoscritto). Al momento della ripresa del pagamento regolare del canone di locazione per intero non sarà necessario effettuare alcuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Modello 69

Per la registrazione dell’accordo è necessario compilare il Modello 69, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Nel Modello 69 devono essere riportati i dati identificativi del contratto di locazione. Nonché, i relativi codici di registrazione riportati sul modello RLI (compilato al momento della registrazione del contratto di locazione). Al Modello 69 dovrà essere allegato l’accordo sottoscritto e inviare tutto al medesimo Ufficio presso il quale era stata fatta la prima registrazione del contratto.

Con la registrazione dell’accordo per il proprietario sarà possibile pagare le imposte esclusivamente su quanto effettivamente riscosso.

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